Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9459
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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Poiché in caso di separazione dei coniugi, il genitore non affidatario ha i diritti e i doveri di cui all'art. 155 cod. civ. con la relativa esigenza di vicinanza al luogo di residenza del figlio, correttamente il giudice di merito, nel valutare della legittimità di un trasferimento, effettua, quando sia prescritta dalla disciplina collettiva, una comparazione tra le esigenze del datore di lavoro con quella del lavoratore di rimanere vicino ai figli (nella specie, la Banca datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento del lavoratore italiano da Londra a Roma, pur sapendo che là risiedeva la moglie separata, cittadina inglese, affidataria dei quattro figli di cui uno gravemente malato e necessitante di cure in Londra).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9459
    Data del deposito : 12 luglio 2001

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