Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
Poiché in caso di separazione dei coniugi, il genitore non affidatario ha i diritti e i doveri di cui all'art. 155 cod. civ. con la relativa esigenza di vicinanza al luogo di residenza del figlio, correttamente il giudice di merito, nel valutare della legittimità di un trasferimento, effettua, quando sia prescritta dalla disciplina collettiva, una comparazione tra le esigenze del datore di lavoro con quella del lavoratore di rimanere vicino ai figli (nella specie, la Banca datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento del lavoratore italiano da Londra a Roma, pur sapendo che là risiedeva la moglie separata, cittadina inglese, affidataria dei quattro figli di cui uno gravemente malato e necessitante di cure in Londra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VICOLO - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENA - BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell'avvocato CONTI GUIDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IM LE, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8254/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/04/98 R.G.N. 31121/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del quarto ed il rigetto degli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 19 dicembre 1989, il sig. AN IM ricorreva al OR - giudice del lavoro di Roma nei confronti della datrice di lavoro, Banca Nazionale dell'Agricoltura, avverso il provvedimento del 23 maggio 1989 con il quale la stessa lo aveva trasferito dalla sede di Londra a Roma e chiedeva altresì che il trasferimento fosse dichiarato nullo, inefficace e illegittimo (e fosse annullato) con ordine alla Banca di utilizzare esso ricorrente presso la sede di Londra come financial controller, con integrale retribuzione di L. 12.000.000 lorde per quattordici mensilità e con condanna di controparte a risarcirgli i danni conseguenti all'illegittimo trasferimento, da liquidarsi in via equitativa nella misura di L. 300.000.000 o in quella di giustizia.
Con sentenza in data 29 ottobre 1991, il OR rigettava la domanda considerando che non si era trattato di un trasferimento (da Londra a Roma), ma del rientro da una missione.
Proponeva appello il IM ed il Tribunale - Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 17 ottobre 1997/30 aprile 1998, dichiarava illegittimo il trasferimento e condannava la Banca a corrispondere al dipendente, frattanto dimessosi, L. 135.800.000, oltre accessori;
la condannava altresì nelle spese dei due gradi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Banca Nazionale dell'Agricoltura con quattro motivi e memoria illustrativa. Resiste il IM con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la Banca chiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art.2103 c.c., ed insufficiente motivazione in relazione all'art.360, nn.3 e 5 c.p., per avere il Tribunale di Roma ritenuto il richiamo del IM da Londra a Roma soggetto alla disciplina di legge e di contratto dettata a tutela della stabilità del luogo di lavoro.
Il Tribunale non avrebbe considerato le seguenti acquisizioni istruttorie:
- al IM era stata inizialmente proposta l'assunzione presso la filiale di Londra con contratto locale, meno oneroso per la Banca;
- su insistenza del IM costui fu poi assunto con contratto italiano per essere destinato a Londra come financial controller, con la precisazione che si sarebbe trattato di assegnazione per un tempo limitato, stante l'indirizzo imprenditoriale di ridurre il numero di dipendenti con tale tipo di contratto nelle sedi estere;
- ne risultava così la temporaneità dell'assegnazione a Londra, tanto più che il IM, con lettera del 7 agosto 1987, aveva ribadito di avere dichiarato espressamente la propria disponibilità a raggiungere la Filiale di Londra fino a quando la Banca stessa lo riterrà opportuno, ed aveva affermato di accettare espressamente sin da allora le eventuali disposizioni di rientro;
- tale riconoscimento della temporaneità dell'assegnazione indusse la Banca a trasferire il dipendente alla filiale di Londra;
- il successivo richiamo si inseriva in un movimento generale di rientro dall'estero del personale italiano per esigenze di riduzione dei costi;
- non vi erano dubbi negli accordi intercorsi tra le parti che si era tratto di assegnazione temporanea, seppure in assenza di indicazione di un termine preciso, destinata a concludersi con un richiamo in Italia;
- la dichiarazione di volontà delle parti aveva guardato, evidentemente, il trasferimento a Londra e il Tribunale erroneamente l'avrebbe confusa con un atto di rinuncia del dipendente al diritto di non essere trasferito da Londra se non alle condizioni di cui all'art. 2103 c.civ. e 50 c.c.n.l. e quindi erroneamente la aveva ritenuta nulla per contrasto con tali norme.
Si era trattato, dunque, di una assegnazione all'estero temporanea e inidonea a concretare un mutamento stabile e definitivo della sede di lavoro, sia perché era mancato un diverso accordo tra le parti e soprattutto perché si trattò di mutamento temporaneo e non definitivo, per esplicito accordo tra le parti medesime. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto il giudice di appello che, in effetti, si era trattato di un vero e proprio trasferimento da Londra a Roma, non già del rientro da una missione: questa avrebbe dovuto avere durata temporanea;
nel caso in esame, essendo in concreto l'assegnazione alla sede di Londra durata per due anni, avrebbe dovuto ravvisarsi un successivo, stabile mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, considerato anche che l'assegnazione alla sede di Londra, dove esisteva una vera e propria filiale ad organizzazione complessa, era avvenuta su sollecitazione della Banca di Inghilterra che richiedeva l'assunzione di un financial controller;
del resto, la stessa Banca Nazionale dell'Agricoltura, che pur sosteneva essersi trattato di un distacco all'estero temporaneo, aveva corrisposto i benefici economici previsti dalla contrattazione collettiva per il trasferimento, aveva parlato proprio di trasferimento nella corrispondenza e in sede di interrogatorio libero (reso tramite procuratore speciale). Vero è che il IM aveva sottoscritto l'impegno ad accettare eventuali disposizioni di rientro in Italia, ma siffatta dichiarazione, se considerata come rinuncia al diritto alla stabilità del luogo di esecuzione della prestazione, avrebbe dovuto considerarsi nulla;
essa comunque era inidonea a mutare la natura del dislocamento in questione, avente carattere di stabilità in quanto non previsto da accordi di durata e volto a soddisfare strutturali esigenze organizzative.
A norma dell'art. 1362 c.civ., avrebbe dovuto considerarsi anche il comportamento successivo di entrambe le parti: accettazione della proposta di assunzione in qualità di financial controller della Filiale di Londra;
lettera 15 luglio 1987 con la quale il direttore della filiale di Londra comunicava alla Banca di Inghilterra che il IM aveva accettato l'invito a far parte del personale di detta filiale come financial controller (il che era significativo di una stabile collocazione nella filiale e non di una utilizzazione temporanea); i già ricordati elementi indiziari, quali le espressioni contenute nella corrispondenza della banca e l'erogazione di trattamento economico espressamente riferito al trasferimento;
l'inserimento stabile nell'organigramma.
La Corte rileva che, a Pronte delle ampie e argomentate considerazioni del giudice di appello ora esposte, la Banca ricorrente si è limitata a contrapporre vizi di motivazione su questioni di fatto istituzionalmente rimesse alla valutazione del giudice di merito senza che il ricorso presenti i caratteri dell'autosufficienza (nel puntuale riferimento a quegli elementi di prova che avrebbero dovuto sorreggere gli assunti difensivi e che avrebbero dovuto essere riportati nel loro contenuto testuale) alla luce dei quali soltanto sarebbe consentito al giudice di legittimità di valutare la decisività delle genericamente dedotte acquisizioni probatorie. Non è, infatti consentito alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti di causa ai fini della costruzione di elementi fattuali mediante indagini integrative (v. ex multis Cass. 7 novembre 2000, n. 14472; 13 settembre 2000, n. 12080; 12 settembre 2000, n. 12025; 123 maggio 2000, n.6112). In particolare, l'iniziale proposta di assunzione presso la filiale di Londra non milita inequivocabilmente, sul piano logico, nel senso di una assegnazione provvisoria - e tanto meno di un trasferimento - a tale sede, e d'altra parte, non è precisato dal ricorrente il puntuale e specifico contenuto delle risultanze, a tale proposito genericamente richiamate col nome di un teste e la numerazione di documenti prodotti. Analoghe considerazioni debbono essere svolte in ordine alla assolutamente generica indicazione anche degli altri dati di fatto richiamati nel motivo.
Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 1337 e 1375 c.civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360, nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto il richiamo del IM da Londra a Roma illegittimo per violazione dei diritti garantiti al funzionario di banca dall'art. 50 c.c.n.l.. Sostiene che, quand'anche, in via di mera ipotesi, si fosse trattato di trasferimento, non vi sarebbe stata comunque violazione dell'art.50 c.c.n.l. in quanto il IM aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede, nelle trattative, in sede di formazione del contratto e di esecuzione dello stesso, essendo risultato che la grave malattia del figlio si era manifestata tale già molti anni prima delle trattative stesse e il IM la aveva sempre sottaciuta, anche a fronte dell'avvertimento che l'assegnazione sarebbe stata di breve periodo, aveva, anzi, accettato l'eventualità di un richiamo in Italia. La Banca era stata così tratta in inganno dal malizioso comportamento del dipendente che, di conseguenza, non avrebbe potuto poi avvalersi della propria reticenza. A meno che debba, addirittura, escludersi che la malattia del figlio fosse di reale ostacolo alla previsione del rientro, posto che il lavoratore era separato dalla moglie e costei, cittadina inglese, era affidataria dei figli. Il Tribunale non aveva dato adeguata spiegazione di come la malattia del figlio impedisse al padre, non convivente e non avente la responsabilità di esso, affidata alla madre, di lavorare in una diversa città.
Il motivo è infondato.
Si deve richiamare, in punto di non autosufficienza delle censure (non confortate da una puntuale esposizione delle acquisizioni processuali che dovrebbero sorreggerle), quanto già considerato trattando del motivo che precede.
Va anche aggiunto che anche in caso di separazione dei coniugi, il coniuge non affidatario ha i diritti e i doveri di cui all'art.155, cpv., c.civ. con le relative esigenze di vicinanza al luogo di residenza del figlio gravemente ammalato.
Ha, ancora osservato il Tribunale, nel comparare, come prescritto dalla disciplina collettiva, le esigenze della Banca con quelle del lavoratore, che mentre queste ultime erano provate, particolarmente pressanti e note all'azienda (coniuge inglese, gravissime condizioni di salute di uno dei quattro figli, necessitante di cure ed interventi chirurgici in Londra), del tutto sfornita di prova era l'esigenza rappresentata dalla Banca di disporre di un esperto di contabilità con ottima padronanza dell'inglese presso il Servizio ragioneria, ragion per cui anche sotto tale profilo, il trasferimento era illegittimo.
Col motivo ora in esame, da un lato, vengono prospettate, come si è detto, mere illazioni (oltretutto configuranti nuove questioni di fatto) in ordine ad una pretesa insussistenza delle ragioni familiari, considerate dal Tribunale, che si sarebbero opposte (ai sensi dell'art.50 del c.c.n.l.) al trasferimento del dipendente in Italia. D'altro lato, in ordine alla mancanza di prova circa le esigenze della Banca, costituente sul punto autonoma ratio decidendi, nulla ha controdedotto specificamente la ricorrente (salvo opporre genericamente le dichiarazioni del teste Di IO, ritenute a loro volta generiche dal giudice di appello: v. motivo che segue), sicché le censure attinenti alla ritenuta (dal Tribunale) sussistenza di ragioni ostative per il lavoratore presentano anche ulteriori profili di inammissibilità.
Col terzo motivo, il lavoratore si duole della violazione dell'art.115 c.p.c. e insufficiente motivazione in riferimento all'art.360, n.3 e 5 c.p.c., per non avere il Tribunale escluso recisamente la violazione da parte della BNA nel caso di specie tanto dell'obbligo di comunicazione dei motivi a mente dell'art.2 L. 15 luglio 1996, n. 604, quanto quello di adottare il trasferimento solo in presenza di ragioni organizzative, produttive e tecniche. Il Tribunale non aveva considerato che i motivi del trasferimento furono comunicati oralmente ma chiaramente, il 26 aprile 1988, al IM e a tutti gli altri funzionari a contratto italiano della filiale di Londra. Ne conseguiva l'intempestività della richiesta di precisazione dei motivi inoltrata dal IM solo il 6 giugno, sicché non vi sarebbe stato obbligo di risposta;
d'altra parte la richiesta era priva di valore giuridico in quanto i motivi del trasferimento erano stati già resi noti all'interessato. Dunque, la data in cui la Banca rispose alla richiesta dei motivi sarebbe stata ininfluente in ordine all'efficacia del trasferimento. Il giudice di appello avrebbe, inoltre, sottovalutato le dichiarazioni del teste Di IO in ordine alle ragioni tecniche, organizzative e produttive che avrebbero giustificato il trasferimento medesimo. Il motivo non merita accoglimento.
Essendo stati rigettati i primi due motivi di ricorso e dovendosi ritenere non meritevole di censura l'affermazione del Tribunale circa la sussistenza di un vero e proprio trasferimento del lavoratore, illegittimo per ragioni sostanziali, da Londra a Roma, la Banca non ha interesse a censurare la decisione del Tribunale in punto di vizi formali che avrebbero pure inficiato (secondo le prospettazioni del IM nel giudizio di appello) il provvedimento datoriale: si tratta, pertanto, di censure che presentano anche profili di inammissibilità e comunque assorbite dal rigetto dei precedenti motivi di gravarne.
Col quarto motivo, l'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il Tribunale condannato la BNA a pagare al IM L. 135.800. 000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, pur in assenza di una specifica domanda in tal senso dell'appellante, e nella ritenuta assenza di qualsiasi prova in ordine al danno economico patito e al dedotto demansionamento.
Premette la Banca che il IM aveva chiesto in appello: a) dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare il trasferimento [...]; b) dichiarare l'obbligo della Banca Nazionale dell'Agricoltura di utilizzare il ricorrente nella sede di Londra [...] e di corrispondergli la relativa integrale retribuzione in godimento, pari a 12. 000. 000 lorde per 14 mensilità e pertanto pari a L. 336.000.00Ofino al luglio 1991 allorché si è dimesso;
c) condannare la Banca Nazionale dell'Agricoltura al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo trasferimento da liquidarsi in via equitativa nella misura di L. 500.000.000 o di quell'altra ritenuta di giustizia. Il Tribunale avrebbe condannato la Banca a corrispondere al lavoratore l'indennità estero, per la parte (pari alla metà del totale), avente, a suo giudizio, contenuto retributivo, senza spiegare il titolo di tale condanna: non avrebbe potuto trattarsi di risarcimento danni, proprio per la ritenuta (dal Tribunale) insussistenza della prova del danno economico e da demansionamento;
si trattava, dunque, di una differenza retributiva per la quale non vi era stata richiesta di condanna, essendosi il lavoratore limitato a richiedere il solo accertamento dell'obbligo della datrice di lavoro.
In ogni caso, secondo il ricorrente, la condanna era immotivata e le ragioni di essa non avrebbero potuto essere ricercate nell'illegittimità del trasferimento, in quanto l'indennità estero in tanto sarebbe spettata in quanto il funzionario fosse rimasto a Londra, mentre con il rientro in Italia del IM era venuto meno il titolo per la sua attribuzione. Nè la ragione della condanna poteva individuarsi in un titolo risarcitorio per l'illegittimità del trasferimento, titolo non menzionato minimamente in sentenza e comunque contraddicente la proclamata assenza di prova di un qualsiasi danno;
in ogni caso, dopo il rientro in Italia, non vi sarebbe stata ragione di pagare al dipendente neppure la metà dell'indennità corrispondente alla funzione retributiva del maggior disagio del lavoro all'estero.
Il motivo è infondato.
Vero è che il Tribunale, pur enunciando l'assenza della prova del danno economico e da demansionamento, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a ricevere la metà (pari a L. 135.800.000, oltre accessori) di una speciale indennità di circa L. 12.000.000 lorde, già da lui percepita presso la filiale di Londra per quattordici mensilità e calcolata dall'agosto 1989 al luglio 1991. Osserva, tuttavia, la Corte che la lettura complessiva della motivazione della sentenza del Tribunale, sul punto ora considerato, consente di rilevare come all'esordio, apparentemente categorico (pag. 12), circa l'assenza di qualsiasi prova in ordine al danno economico patito, faccia seguito nel l'argomentazione del Tribunale l'osservazione che il IM percepiva in Londra, oltre allo stipendio, una indennità estero, in ragione della quale, in assenza di diversi elementi (dunque, secondo il giudice di merito, essa costituiva pur sempre un elemento di valutazione del danno economico patito) e in considerazione della duplice natura (indennitaria e retributiva) di essa, lo stesso giudice ha, per implicito, ritenuto che, in ragione del non giustificato trasferimento a Roma, il lavoratore abbia comunque sofferto, oggettivamente, una ingiusta diminuzione patrimoniale, al di là del puro sinallagma lavoro estero - retribuzione e dei maggiori oneri correlati alla residenza a Londra, di talché la metà dell'indennità estero ha rappresentato, evidentemente, nella valutazione (in parte implicita) del giudice di appello, valido parametro per la determinazione equitativa del danno corrispondente alla concreta lesione considerata, il cui risarcimento aveva formato oggetto di domanda al OR, riproposta in appello. Si tratta di una valutazione di merito sufficientemente motivata, come tale incensurabile in sede di legittimità.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte getta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001