Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
Ai fini della concessione di colloqui visivi del detenuto con congiunti o con persone conviventi, non è richiesta la deduzione di particolari e fondate ragioni giustificative degli incontri, essendo tale requisito previsto soltanto nella ipotesi di colloqui con soggetti non legati al detenuto da vincoli di parentela o di convivenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2015, n. 41705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41705 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
41 7 05/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ARTURO CORTESE Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 2395/2015- FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - MARGHERITA CASSANO Dott. N. 37934/2014 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI ADET TONI NOVIK - Consigliere - - Rel. Consigliere -Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC OL N. IL 11/04/1979 avverso l'ordinanza n. 18/2011 CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 19/12/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mono Frodicell du he chiest l'ammillaments dell'ordinanze rinfugnate Udit i difensor Avv.; st Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 19 dicembre 2013 la Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere respingeva l'istanza proposta da OL SC, volta ad ottenere la possibilità di effettuare colloqui visivi con ulteriori congiunti oltre a quelli già autorizzati con moglie, figli, madre e germani, ritenendo ricorrenti i presupposti per l'applicabilità dei limiti imposti dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. 230/2000 in relazione al disposto dell'art.
4-bis ord. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. 230/2000, in quanto le limitazioni ai colloqui con i familiari, stabiliti da tale disposizione in riferimento alle comunicazioni di natura telefonica, riguardano soltanto i soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. condannati per delitti di particolare gravità, previsti nell'elenco di cui all'art.
4-bis della stessa legge e non coloro che siano soltanto imputati per tali crimini.
3. Con requisitoria scritta depositata il 20 marzo 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Mario Fraticelli, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Il provvedimento impugnato ha respinto l'istanza dello SC sulla scorta di una duplice "ratio decidendi": da un lato ha richiamato la disciplina limitativa dei colloqui stabilita dall'art. 39, comma 2° del D.P.R. nr. 230/2000 nei confronti di quanti debbano rispondere dei delitti inseriti nell'elencazione di cui all'art.
4-bis ord. pen., situazione ritenuta ricorrere nel caso dello SC, imputato del delitto di omicidio, aggravato dalla finalità di agevolare un'associazione di stampo mafioso;
dall'altro ha riscontrato l'assenza di valide ragioni per autorizzare ulteriori colloqui con parenti non conviventi -zii, cugini, cognati- dal momento che il mantenimento dei legami affettivi dell'imputato 1 detenuto era già assicurato mediante le visite periodiche ricevute dai più stretti congiunti.
1.1 Il ricorso contrasta fondatamente il primo rilievo di natura giuridica, assumendo la non pertinenza e correttezza dell'applicazione al caso del disposto dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. nr. 230/2000. In effetti, la norma richiamata dalla Corte di merito disciplina il regime della corrispondenza telefonica e non dei colloqui personali in ambito penitenziario ed è destinata ad essere applicata nei confronti di 1 quanti siano "condannati o internati", non già degli imputati sottoposti a procedimento penale nel quale non sia ancora intervenuta pronuncia di condanna, situazione propria del ricorrente, chiamato a rispondere del delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 L. nr. 203/91, ma non ancora raggiunto da sentenza di condanna al momento della proposizione dell'istanza.
1.2 Deve dunque ritenersi che in relazione al contenuto della domanda rivolta dallo SC il parametro normativo di riferimento sia costituito dall'art. 37 del D.P.R. nr. 230/2000, che regolamenta i colloqui personali tra condannati, internati ed imputati e che al secondo periodo del primo comma stabilisce testualmente "i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi”. Questa Corte, anche se a fini diversi, ossia in merito alla possibilità di prolungamento del colloquio tra detenuto e parenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto penitenziario, ha già osservato ed è applicabile anche a quanti siano sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen. (in tal senso, Cass. sez. 1, n. 39537 del 24/6/2013, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in proc. Mandalà, non massimata;
sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, Ministero Giustizia in proc. Dell'Aquila, rv. 258764; sez. 1, n. 49726 del 26/11/2013, Ministero della Giustizia in proc. Catello, rv. 258421).
1.3 Dalla constatazione dell'errata applicazione del parametro normativo di riferimento discende anche la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
invero la regolamentazione legale del regime dei colloqui tra detenuti e parenti, contenuta nell'art. 37, comma 1, D.P.R. nr. 230/2000 prevede espressamente che possano essere autorizzati colloqui con "persone diverse dai congiunti e dai conviventi" nella ricorrenza di ragionevoli motivi. La dizione testuale della norma induce a ritenere che la stessa pretenda la deduzione di particolari e fondate ragioni per giustificare incontri personali del detenuto, ma soltanto se essi debbano svolgersi con soggetti non allo stesso legati, nè da vincoli di parentela, nè di convivenza. A contrariis si può affermare che tali ragioni non siano richieste per i colloqui con i familiari o con i conviventi, senza che costoro debbano assommare entrambi i requisiti, ovvero essere sia congiunti, che conviventi. Pertanto, poiché nel caso in esame le persone con le quali lo SC ha chiesto di poter intrattenere colloqui sono senz'altro congiunti, non era necessario prospettare da parte dell'istante e verificare da parte del giudice la sussistenza di valide e meritevoli ragioni per allargare la cerchia di coloro che si è chiesto di incontrare. Per le ragioni esposte l'ordinanza in esame risulta viziata sia da erronea applicazione della norma di legge, sia da manifesta illogicità della motivazione;
2 pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere.
P. Q. M.
. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2015. presente Il Consigliere estensore Arturo Cortese Monica Boni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 OTT 2015 A M E IL CANGELLIERE R P U E Rietro Di Mech S T R I N Z O E O C 3