Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., e quello di frode comunitaria di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898, la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l'ente concedente di essere stato sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto irrevocabile, anche se ormai cessato nella sua efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2016, n. 32730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32730 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
32 7 30/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 09/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 954/2016 DOMENICO CARCANO Presidente REGISTRO GENERALE STEFANO MOGINI N.6108/2016 ANNA CRISCUOLO MASSIMO LI EMILIA ANNA GIORDANO EMANUELE DI SALVO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR OC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/09/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. FELICETTA MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe 1.GA Rocco indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt. 2, comma 1, legge 23-12-1986, n. 898 e 316-ter cod.pen. per aver indebitamente conseguito contributi comunitari a carico del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia, dichiarando falsamente che non esistevano a suo carico cause ostative mentre gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la misura di prevenzione applicata era estinta sin dal 24 febbraio 2002. Erroneamente la Corte d'appello ha pertanto ritenuto che essa esplichi ulteriori effetti, costituendo causa ostativa all'ottenimento dei contributi e dovendo formare oggetto di dichiarazione, nell'ottica delineata dalle norme incriminatrici in esame. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata è manifestamente infondata. L'art.10 legge n. 575/1965 (oggi art. 67 Codice antimafia) esclude coloro ai quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione dal novero dei soggetti abilitati ad ottenere i contributi e i finanziamenti di cui alla norma citata. Dalla disposizione sin qui richiamata emerge chiaramente l'intento del legislatore di escludere dai benefici in questione soggetti considerati inaffidabili, in quanto colpiti da misure di prevenzione. Ciò comporta che l'esclusione della possibilità di ottenere contributi opera anche laddove la misura di prevenzione sia stata scontata o sia comunque estinta, poiché lo stigma di inaffidabilità connesso all'irrogazione di essa permane anche dopo la cessazione. E infatti, l'art. 10 L. 575/1965 individua, quali destinatati, coloro nei confronti dei quali "sia stata applicata" una misura di prevenzione e non già coloro i quali siano attualmente sottoposti a quest'ultima, con ciò confermando che l'irrogazione della misura esplica i suoi effetti preclusivi anche successivamente alla scadenza. Ne deriva che l'applicazione della misura di prevenzione preclude la concessione dei contributi in esame indipendentemente dall'estinzione. Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante la circostanza che la misura di prevenzione non fosse più attuale. 1 2.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all 'udienza del 09-06-2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Punda Delide Are DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 27 LUG 2016 CANCELLIERE E R P U Dott. Stefano Golfieri Gafieri 800 2