Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 12214/97 Consigliere Cron. 10487 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Rep. Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Ud. 21/12/00 Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AC IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA dall'avvocato DOMENICO, rappresentata e difesa SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE 5632 GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 266/97 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 12/06/97 R.G.N. 87/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3 udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 16.12.91 la signora GI AC chiedeva al RE di Vibo Valentia il riconoscimento del proprio diritto, negato dall'INPS in sede amministrativa, a percepire, quale lavoratrice agricola, l'indennità di maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa. L'INPS, costituitosi, si opponeva alla domanda, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato idoneo a fondare la tutela previdenziale di maternità. Interveniva in giudizio anche lo SCAU (Sevizio contributi agricoli unificati), che chiedeva il rigetto della domanda per la mancanza di un titolo idoneo alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Con sentenza del febbraio 1993 il RE accoglieva la domanda della lavoratrice, affermando il diritto della stessa alla indennità di maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione al parto del 26 marzo 1989. La decisione di primo grado veniva appellata dall'INPS, che insisteva nel negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che dalla prova testimoniale e dai risultati delle indagini ispettive era risultato, invece, un rapporto di collaborazione familiare agraria con il presunto datore di lavoro, parente della lavoratrice. La signora AC si costituiva resistendo. Il Tribunale di Vibo Valentia, disposta con ordinanza 6.11.1986 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU, con sentenza del 7 maggio/12 giugno 1997 accoglieva l'appello e dichiarava che la 3 1 lavoratrice non aveva diritto all'assegno di maternità. I giudici di secondo grado ritenevano, condividendo i rilievi dell'INPS, che il fatto che il presunto datore di lavoro, non parente della lavoratrice, aveva denunciato il rapporto di lavoro per la prima volta nel 1989 e nel 1990, e per un periodo ricompreso tra il 3° e il 6° mese di gravidanza, deponesse per la fittizietà del rapporto, instaurato solo dopo la conoscenza dell'imminente parto. Aggiungevano che il teste RA, certamente compiacente, aveva sì dichiarato di avere visto la signora AC lavorare per due anni sotto le direttive del datore di lavoro NE, che l'avrebbe retribuita in ragione di £. 35.000 al giorno per cinque giorni la settimana, e che il proprietario le dava precise disposizioni, ma non aveva precisato gli anni di effettivo lavoro, indicando operazioni (come la potatura degli olivi) che si svolgono in periodo primaverile e non invernale come asserito. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando sei motivi di censura, GI AC. L'INPS resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del controricorso, che risulta notificato alla ricorrente "elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 47 presso lo studio dell'Avv. Franco Agostini ...", mentre la signora AC è difesa in questo giudizio dall'avv. Gaetano Servello ed ha eletto domicilio, unitamente al suo difensor in Roma, via Aureliana 2, presso lo studio dell'avv. Domenico Mammola, come risulta dalla procura a margine del ricorso. Il difensore dell'INPS ha, comunque, legittimamente partecipato alla discussione in virtù della procura contenuta nel controricorso. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (anche in relazione all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212) e dell'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, nonché vizio di motivazione, la difesa della ricorrente deduce che il giudice di secondo grado ha reputato fittizio il rapporto di lavoro subordinato soprattutto per la asserita presunta prima iscrizione della lavoratrice nel 1988 e nel 1989, per un periodo lavorativo ricompreso tra il terzo e il sesto mese di gravidanza. Critica tale motivazione, sostenendo da un lato che la circostanza (la iscrizione nel 1988) non risulta dagli atti di causa e, dall'altro, la irrilevanza della prima 'iscrizione, negli elenchi dei lavoratori agricoli, nell'anno del parto, essendo per legge sufficiente, per l'insorgenza del diritto alla indennità di maternità, che la lavoratrice abbia compiuto 51 giornate lavorative prima del periodo di astensione obbligatoria e sia iscritta negli elenchi anagrafici comunali dei braccianti agricoli. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, e degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212, nonché vizio di motivazione. Rileva che per gli artt. 3 e 4 del D. Leg.vo Luog.le n. 212 del 1946 sono braccianti agricoli a tempo determinato i lavoratori che dedicano ai lavori agricoli almeno 51 giornate all'anno; e che da tale presupposto di fatto consegue l'iscrizione negli elenchi nominativi, iscrizione a sua volta costituente presupposto per il godimento di prestazioni previdenziali. 5 Lamenta che il Tribunale ha violato la normativa richiamata, disattendendo senza alcuna motivazione la natura costitutiva dell'iscrizione negli elenchi nominativi e lo status di bracciante agricola della signora AC;
e disapplicando gli elenchi, aventi natura di atti amministrativi, senza illustrare i motivi per i quali La iscrizione della lavoratrice è stata reputata illegittima. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa della signora AC denuncia contraddittorietà nella motivazione della sentenza, laddove, dopo aver riportato le dichiarazioni del teste RA ("ha dichiarato di averla vista lavorare per 2 anni e sotto le direttive del datore di lavoro NE che l'avrebbe retribuita in ragione di £. 35.000 al giorno, per cinque giorni la settimana, escluso il sabato, proprietario che le dava precise disposizioni circa le mansioni da svolgere, come agli altri dipendenti”), ha poi ritenuto "generiche" la predetta deposizione in ordine alle modalità di pagamento. Critica altresì la sentenza nella parte in cui ha definito "certamente compiacente” il teste, senza spiegare le ragioni di tale affermazione. Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa della signora AC assume che, nella memoria costitutiva del giudizio di secondo grado, la appellata aveva rilevato la inammissibilità dell'appello proposto dall'INPS, per omessa notifica dello stesso allo SCAU, che era stato parte processuale nel giudizio pretorile e che, all'epoca dell'impugnazione, non era stato ancora normativamente soppresso (il che era avvenuto, in forza dell'art. 19 della legge n. 724 del 1994, a decorrere dal 1° luglio 1995). Lamenta che su tale eccezione, ribadita all'udienza del 6 novembre 1996, il Tribunale ha omesso ogni pronuncia. Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa della ricorrente rileva che il Tribunale ha ritenuto fittizio il rapporto perché il teste RA non avrebbe saputo specificare gli anni di effettivo lavoro della ricorrente. Assume che dal verbale dell'udienza pretorile del 4.10.93 risulta che il teste ha dichiarato: “Ho lavorato insieme alla ricorrente alle dipendenze della ditta NE GI circa cinque anni fa;
la signora ha lavorato due anni consecutivi”. Poiché la deposizione era stata resa nell'ottobre 1993, gli anni lavorativi della signora AC dovevano identificarsi nel 1988 e nel 1989. Con il sesto motivo, denunciando ancora vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la difesa della ricorrente deduce che il Tribunale ha ritenuto inattendibile il teste RA perché lo stesso, nel descrivere le mansioni della signora AC, avrebbe indicato delle operazioni (come la potatura degli olivi) che si svolgono in periodo primaverile e non in inverno. Sostiene che "le circostanze poste alla base del ragionamento giudiziale non sono state acquisite come elementi di prova testimoniali”. Il quarto motivo di ricorso, che assume carattere pregiudiziale e che denuncia, in sostanza, oltre ad un vizio di motivazione, una violazione dell'art. 331 c.p.c., è infondato. Il Tribunale ha dato atto, a pag. 4 della sentenza, di avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello SCAU. 7 Va ad ogni modo rilevato che nel giudizio promosso da una lavoratrice, iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli tenuti dallo SCAU (Servizio contributi agricoli unificati), contro l'INPS, per far valere il suo diritto all'indennità di maternità, l'Istituto assicuratore può far valere, ai fini della sua disapplicazione, l'illegittimità dell'atto relativo alla iscrizione della lavoratrice negli elenchi suindicati, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dello SCAU (v. Cass., 24 giugno 1999 n. 6491). Posto che comunque lo Scau era intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado, in appello ricorreva una ipotesi di litisconsorzio processuale, ravvisabile tanto nel caso di intervento volontario principale che in caso di intervento adesivo autonomo. Occorre a questo punto ricordare che, per effetto dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995 lo SCAU è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all'INPS e all'INAIL, secondo le rispettive competenze;
di conseguenza l'INPS è divenuto successore ex lege dello SCAU per tutto quanto concerne l'accertamento dei lavoratori agricoli e la riscossione dei contributi. Ne consegue che l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., emesso dal Tribunale, secondo quanto risulta dalla sentenza, con ordinanza del 6 novembre 1996, non era più necessario, atteso che a quell'epoca l'INPS, già presente in causa, cumulava in sé anche le funzioni del soppresso SCAU in ordine alla questione oggetto del contendere. È noto, infatti, che l'integrazione del contraddittorio non è violata se lo scopo cui essa tende, cioè la partecipazione al giudizio di tutti i legittimati, è 8 ugualmente raggiunto anche indipendentemente dall'ordine al riguardo emesso o meno dal giudice, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; come avviene se il litisconsorte pretermesso è volontariamente intervenuto in appello (Cass., 28 ottobre 1994 n. 8895), oppure se una delle parti ha di sua spontanea iniziativa provveduto a notificargli, ancorchè tardivamente, la impugnazione (Cass., 26 luglio 1989 n. 3501). Situazione analoga si realizza allorquando una delle parti costituite in giudizio succede nella posizione del litisconsorte pretermesso. Gli altri cinque motivi di ricorso sono, nei limiti di seguito indicati, fondati. Vanno preliminarmente ricordati i principi regolanti la materia, di recente ribaditi e puntualizzati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1133 del 26 ottobre 2000. Il diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura (i c.d. braccianti agricoli) è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, costituita: a) dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per : un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento;
b) dalla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (o da un equipollente certificato), iscrizione che costituisce la prova indispensabile dell'attività lavorativa e una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche. È sufficiente richiamare, a conferma di tale ricostruzione, il disposto dell'art. 13 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026: le lavoratrici agricole, per fruire dei benefici previsti per le lavoratrici madri dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971, devono dimostrare tale qualifica comprovandola con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946 n. 212. Sul piano processuale come hanno rilevato le Sezioni unite nella - citata sentenza il lavoratore che domanda la prestazione previdenziale - deve provare di avere esercitato attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento, e la prova deve essere necessariamente fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato sostitutivo. Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il c.d. certificato di urgenza sostitutivo, pur costituendo un elemento necessario e una vera e propria condizione per l'erogazione della prestazioni economiche, non integrano, peraltro, una prova legale, come tale insuscettibile di prova contraria. L'ente previdenziale, quando contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. 10 Nella fattispecie in esame il Tribunale di Vibo Valentia si è discostato da tali principi. La signora AC aveva infatti chiesto al RE la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle indennità di maternità, deducendo la sua qualità di bracciante agricola, comprovando la sua iscrizione negli elenchi e articolando, altresì, prima ancora di conoscere la posizione che, sul piano probatorio, avrebbe assunto la difesa dell'INPS, una prova testimoniale. Il RE aveva accolto la domanda. I giudici di appello non hanno effettuato alcuna comparazione tra le prove rispettivamente offerte dalle parti, limitandosi ad affermare che “il presunto datore di lavoro non è parente dell'assicurata, ma l'ha denunciata per la prima volta nel 1988 e nel 1989 e per un periodo coincidente a quello ricompreso tra il 3° e il 6° mese di gravidanza, il che depone per la fittizietà del rapporto, instaurato solo dopo la presa di conoscenza dell'imminente parto”; e che il teste RA, "certamente compiacente, ha dichiarato di averla vista lavorare per 2 anni e sotto le direttive del datore di lavoro NE che l'avrebbe retribuita in ragione di £. 35.000 al giorno, per cinque giorni la settimana, escluso il sabato, proprietario che le dava precise disposizioni circa le mansioni da svolgere, come agli altri dipendenti. Però non ha saputo specificare gli anni di effettivo lavoro, indicando delle operazioni (come la potatura degli olivi) che si svolgono in periodo primaverile e non in inverno come asserito". Osserva preliminarmente la Corte che la denuncia del rapporto di lavoro, quando la lavoratrice agricola è già in gravidanza, non è di per se sola circostanza atta a dimostrare la natura fittizia del rapporto di lavoro 11 instaurato. Va infatti precisato che la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è possibile anche con una lavoratrice in stato di gravidanza;
e che il fine (ulteriore, accanto a quello di procacciarsi una certa retribuzione) di garantirsi il trattamento di maternità previsto dalla legge n. 1204 del 1971 non è un fine illecito, sempre che il rapporto di lavoro sia, ovviamente, effettivo e non simulato. Non appare pertanto corretta la motivazione del Tribunale, che ha omesso qualsiasi comparazione tra le prove rispettivamente offerte dalle parti, utilizzando, invece, in maniera peraltro contraddittoria, la prova testimoniale espletata su richiesta della lavoratrice, per dubitare. delle modalità del lavoro e della misura della retribuzione riferita dal teste, qualificando "generiche" le riferite modalità di pagamento (riportate, invece, in maniera specifica); e ritenendo che, ove superati i dubbi sulla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, comunque “non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di maternità". La ritenuta incertezza sugli anni della prestazione lavorativa, poi, non può, in mancanza di prove offerte dalla controparte sulla insussistenza del rapporto, costituire elemento atto ad inficiare la ricordata portata della certificazione della sezione di collocamento. Né appare motivata la qualifica di “compiacente” attribuita al teste RA. Per tutto quanto esposto il quarto motivo di ricorso va rigettato, mentre vanno accolti, per quanto di ragione, gli altri cinque motivi;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, 12 per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Catanzaro, che si atterrà ai ricordati principi di diritto in ordine alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura e alla ripartizione dell'onere probatorio in caso di contestazione, da parte dell'ente previdenziale, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità (art.385 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto motivo ed accoglie, per quanto di ragione, gli altri motivi del ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2000. Il co estensore Presidente Referie be mums O I C H I T S N I I L нее D N L I O E O F V Ɑ I O 1 V 1 S I - E 8 O IL CANCELLIERE W - N K D 4 S I Depositato in Cancelleria O N 8 I S I S E N V oggi, 3 APR. 2001 ' N G I V V E IL CANCELLIERE N L O E O L T S T I S O O 13