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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 13634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13634 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA CC AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto dell'ordinanza di revoca della misura depositata dall'avv. Carlo Benedettelli. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13634 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/11/2025, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'atto di appello del Pm, ripristinava la misura cautelare degli arresti donniciliari - sostituita con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del 31.3.2025 con la misura dell'obbligo di presentazione alla Pg - nei confronti di CC AN in relazione ai capi 1) e 25) dell'imputazione provvisoria (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CC AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione. Argomenta che il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare che il ricorrente aveva avuto conoscenza della misura cautelare solo al momento di esecuzione della stessa e che, pertanto, non potevano non considerarsi nuovi gli elementi dedotti in sede di richiesta di revoca della misura (situazione familiare, lavorativa e sociale); rimarca che devono considerarsi nuovi non soltanto gli elementi sopravvenuti ma anche quelli preesistenti, non dedotti nè deducibili dalla parte, senza che ciò sia alla stessa imputabile;
sottolinea, poi, che era stato dichiarato irreperibile nella fase genetica del provvedimento, a seguito di ricerche sommarie e inidonee, tanto che detta irreperibilità non costituiva una condotta elusiva del ricorrente ma aveva determinato la mancanza di reale conoscenza del procedimento cautelare a suo carico;
evidenzia, infine, che non poteva ritenersi formato un giudicato cautelare, perché gli elementi summenzionati non erano mai stati valutati dal giudice. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta;
il difensore del ricorrente ha depositato provvedimento di revoca della misura cautelare in atto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 06/03/2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha comprovato, mediante deposito della relativa documentazione, che la misura cautelare in atto (obbligo di presentazione alla PG) è stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con provvedimento del 6.3.2026; lo stesso Giudice per le indagini preliminari con sentenza depositata il 16.2.2026 all'esito di giudizio abbreviato ha condannato il CC alla pena di anni uno e mesi 2 quattro di reclusione, riqualificando i fatti contestati ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Si pone, pertanto, la questione preliminare della persistenza o meno dell'interesse ad impugnare dell'odierno ricorrente. Va, innanzitutto, constatato che, con l'eventuale accoglimento del presente ricorso, il CC non conseguirebbe alcun effetto favorevole in quanto il ripristino della originaria e più gravosa misura cautelare disposto dal Tribunale in accoglimento del ricorso del Pm - statuizione rimasta inefficace in ragione della presentazione del ricorso - avrebbe astrattamente dovuto incidere su uno status, quello di indagato sottoposto ad una misura cautelare meno gravosa, che è oramai venuto meno. Ed è pacifico che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare, con ciò intendendo che la finalità da perseguire è la rimozione di un effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, persistente sino al momento della decisione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). Al riguardo, va ricordato come costituisca espressione di un orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; v. anche Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694). Orbene, la carenza sopravvenuta dell'interesse ad impugnare comporta la declaratoria di inammissibilità dell'imputazione. Nella specie, va, però, anche considerato che la caducazione dell'originaria ordinanza coercitiva applicata all'indagato travolge necessariamente anche il suo aggravamento che, per essere tale, assume una natura meramente accessoria e richiede una misura coercitiva efficace (Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674). Ne consegue che, trattandosi di provvedimenti strutturalmente conseguenziali, sotto il profilo logico e cronologico, la caducazione di quello che ne costituisce il presupposto elimina quello che vi accede, tanto da imporsi la prevalenza, nell'assetto giuridico dato, dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, per cancellarla in via definitiva dal procedimento de liberate, anziché quello dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sebbene astrattamente pregiudiziale rispetto al resto. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte di questa Corte conseguirebbe, infatti, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., l'efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile, tale dovendosi ritenere l'ordinanza impugnata che ripristina l'aggravamento di una 3 5 l\PP„ 2026 iL FUNZION , Luah misura cautelare ormai revocata (Sez.6, n. 46070 del 25/09/2014, Rv.260821 - 01; Sez.6, n. 25852 del 14/05/2024, Rv. 286753 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 11/03/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto dell'ordinanza di revoca della misura depositata dall'avv. Carlo Benedettelli. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13634 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/11/2025, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'atto di appello del Pm, ripristinava la misura cautelare degli arresti donniciliari - sostituita con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del 31.3.2025 con la misura dell'obbligo di presentazione alla Pg - nei confronti di CC AN in relazione ai capi 1) e 25) dell'imputazione provvisoria (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CC AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione. Argomenta che il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare che il ricorrente aveva avuto conoscenza della misura cautelare solo al momento di esecuzione della stessa e che, pertanto, non potevano non considerarsi nuovi gli elementi dedotti in sede di richiesta di revoca della misura (situazione familiare, lavorativa e sociale); rimarca che devono considerarsi nuovi non soltanto gli elementi sopravvenuti ma anche quelli preesistenti, non dedotti nè deducibili dalla parte, senza che ciò sia alla stessa imputabile;
sottolinea, poi, che era stato dichiarato irreperibile nella fase genetica del provvedimento, a seguito di ricerche sommarie e inidonee, tanto che detta irreperibilità non costituiva una condotta elusiva del ricorrente ma aveva determinato la mancanza di reale conoscenza del procedimento cautelare a suo carico;
evidenzia, infine, che non poteva ritenersi formato un giudicato cautelare, perché gli elementi summenzionati non erano mai stati valutati dal giudice. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta;
il difensore del ricorrente ha depositato provvedimento di revoca della misura cautelare in atto emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 06/03/2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha comprovato, mediante deposito della relativa documentazione, che la misura cautelare in atto (obbligo di presentazione alla PG) è stata revocata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con provvedimento del 6.3.2026; lo stesso Giudice per le indagini preliminari con sentenza depositata il 16.2.2026 all'esito di giudizio abbreviato ha condannato il CC alla pena di anni uno e mesi 2 quattro di reclusione, riqualificando i fatti contestati ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Si pone, pertanto, la questione preliminare della persistenza o meno dell'interesse ad impugnare dell'odierno ricorrente. Va, innanzitutto, constatato che, con l'eventuale accoglimento del presente ricorso, il CC non conseguirebbe alcun effetto favorevole in quanto il ripristino della originaria e più gravosa misura cautelare disposto dal Tribunale in accoglimento del ricorso del Pm - statuizione rimasta inefficace in ragione della presentazione del ricorso - avrebbe astrattamente dovuto incidere su uno status, quello di indagato sottoposto ad una misura cautelare meno gravosa, che è oramai venuto meno. Ed è pacifico che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare, con ciò intendendo che la finalità da perseguire è la rimozione di un effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, persistente sino al momento della decisione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). Al riguardo, va ricordato come costituisca espressione di un orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo di efficacia (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; v. anche Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694). Orbene, la carenza sopravvenuta dell'interesse ad impugnare comporta la declaratoria di inammissibilità dell'imputazione. Nella specie, va, però, anche considerato che la caducazione dell'originaria ordinanza coercitiva applicata all'indagato travolge necessariamente anche il suo aggravamento che, per essere tale, assume una natura meramente accessoria e richiede una misura coercitiva efficace (Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674). Ne consegue che, trattandosi di provvedimenti strutturalmente conseguenziali, sotto il profilo logico e cronologico, la caducazione di quello che ne costituisce il presupposto elimina quello che vi accede, tanto da imporsi la prevalenza, nell'assetto giuridico dato, dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, per cancellarla in via definitiva dal procedimento de liberate, anziché quello dell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sebbene astrattamente pregiudiziale rispetto al resto. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte di questa Corte conseguirebbe, infatti, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., l'efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile, tale dovendosi ritenere l'ordinanza impugnata che ripristina l'aggravamento di una 3 5 l\PP„ 2026 iL FUNZION , Luah misura cautelare ormai revocata (Sez.6, n. 46070 del 25/09/2014, Rv.260821 - 01; Sez.6, n. 25852 del 14/05/2024, Rv. 286753 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 11/03/2026