Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
Non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte nei suoi confronti, quando le stesse non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale, da inquadrare nell'ambito della diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.. (Fattispecie in cui un detenuto, reagendo ad un rimprovero rivoltogli da una guardia penitenziaria, inveiva nei suoi confronti minacciandola di "spaccarle la testa").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2009, n. 22453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22453 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/01/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 187
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 16247/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM PI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 14 dicembre 2005 n. 3238. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vincenzo GERACI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. CAUDULLO Raffaele, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19 novembre 2004 n. 236 il Tribunale di Siena/Poggibonsi dichiarava PI OM colpevole del reato previsto dall'art. 337 c.p., commesso in S. Gimignano il 7 dicembre 2000, e, con la recidiva e la diminuzione del rito, lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione.
Avverso la sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo la riqualificazione del fatto come reato di minacce aggravate, in quanto l'azione non era stata compiuta al fine di opporsi a un atto dell'ufficio, con conseguente proscioglimento per difetto di querela. Con sentenza del 14 dicembre 2005 n. 3238 la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d'appello il OM ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 337 c.p.p. e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché l'odierno ricorrente, lungi dal voler impedire al pubblico ufficiale di esercitare le proprie funzioni, aveva unicamente reagito a un rimprovero rivoltogli, con ciò rivelando solo il proposito di manifestare la sua riprovazione, pur opinabile, sull'operato del personale penitenziario, senza alcuna intenzione di impedire al pubblico ufficiale il compimento di alcun atto.
L'impugnazione è fondata.
La condotta che realizza la fattispecie astratta dell'art. 337 c.p. consiste nell'opposizione al pubblico ufficiale mentre questi compie un atto del proprio ufficio, atto che deve avere una propria specificità e deve poter essere individuato come tale, non potendosi identificare genericamente nell'attività comunque riconducibile alla pubblica funzione esercitata. Correlativamente, non ogni forma di contestazione personale, seppur minacciosa, rivolta al pubblico ufficiale, che non sia riferita all'atto che questi sta compiendo, comporta la commissione del reato di resistenza secondo la sua configurazione normativa tipica.
Pertanto l'invito rivolto dall'agente della Polizia Penitenziaria al detenuto, che inveisce contro il sanitario del carcere lamentandone il presunto disinteresse nei suoi confronti, di calmarsi e di astenersi dal recare disturbo al reparto, pur essendo un comportamento funzionale, non costituisce un atto specifico, autonomamente individuabile così come richiesto dalla norma, essendo piuttosto espressione di un generico compito di mantenimento dell'ordine nell'ambiente carcerario.
D'altra parte, la condotta del detenuto, che reagisce all'intervento dell'agente estendendo a lui la propria irritazione col minacciarlo di rompergli la testa, pur rappresentando una condotta di per sè illecita, non pone in essere il reato di resistenza, perché non comporta alcuna opposizione rispetto a un atto che il p.u. sta compiendo, bensì una contestazione dell'oggetto e del motivo dell'intervento eseguita con un'espressione intimidatrice, che si configura come reato di minaccia (Cass.,Sez. 6, 13 novembre 2008 n. 44976, ric. Luccicano;
v. anche Sez. 6, 16 maggio 2006 n. 26819, ric. Bruzzise;
Sez. 6, 3 febbraio 2005 n. 12188, ric. Procione;
Sez. 6, 9 luglio 2003 n. 37042, ric. Marino). Nel caso in esame l'imputato ricorrente, detenuto, inveiva contro il sanitario del carcere, da lui chiamato utilizzando l'allarme, dicendo che doveva sbrigarsi per il fatto che lo riguardava, altrimenti avrebbe fatto un casino, e l'agente Carmine Perrone intervenne, invitandolo a calmarsi e ad astenersi dall'urlare e dal suonare l'allarme senza un'effettiva necessità; al che il detenuto, estendendo a lui la propria irritazione, lo apostrofò dicendogli Tu, piccoletto, se ti prendo fra le mani ti spacco la testa. Il fatto contestato dev'essere perciò qualificato come minaccia grave, reato estinto per intervenuta prescrizione (quinquennale, con interruzione complessiva del termine fino alla metà) a decorrere dal 7 dicembre 2000, data in cui è stato commesso.
P.Q.M.
La Corte:
Qualificata l'imputazione come minaccia grave, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009