Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POOL / 01 REPUBBLICA ITALIANA 17-6-8 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AS ON CONTRANC SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 7251/99 17711 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. Rep. 2825 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 15/03/01 - Rel. Consigliere - Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente Rick e S E N TENZA i dal S IL-SOLE 24 ORE pe: siljiti L 3000 sul ricorso proposto da: 7 G10. ZOOT LE CRAVATTE DI PANCALDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato D'AMATO D, difeso dall'avvocato MAZZONI GIANLUIGI, giusta delega in atti;
DE455338 - ricorrente
contro
LERNER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Saro KHODAVEERDI, elettivamente 2001 domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 42, presso lo studio 469 dell'avvocato MARCELLO BONOTTO, difeso dall'avvocato −1- ODDONE ROCCO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 497/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucio udienza del 15/03/01 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Gianluigi MAZZONI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 21/3/1988 la s.r.l. LE conveniva in giudizio la s.r.l. Le Cravatte di NC assumendo: che aveva acquistato dalla conve- nuta una partita di cravatte per £ 27.390.500; che la merce era stata dalla venditrice imballata e spedita al definitivo acquirente, ossia la PA DI e Co. di Los Angeles la quale aveva contestato la difformità di detta merce ri- spetto a quella ordinata la presenza di difetti;
che essa LE aveva a sua volta denunciato i vizi alla NC;
che in sede di accertamento tecnico preventivo il c.t.u. aveva appurato che le cravatte ritornate da Los Angeles erano diverse da quelle ordinate da essa LE. La società attrice chiedeva pertanto la risoluzione del contratto stipulato con la NC ed il risarci- mento dei danni. La società convenuta, costituitasi, eccepiva di aver spedito alla LE le cravatte di prima scelta ordinate e contestava che quelle ritornate dagli Stati Uniti fossero quelle stesse inviate all'attrice. L'adito tribunale di Milano accoglieva le domande della società attrice con sentenza 20/3/1995 avverso la quale la NC proponeva appello. La s.r.l. LE resisteva al gravame che la corte di appello di Milano, con sentenza 20/2/1998, rigettava osservando: che la prova della corrispon- denza della merce ordinata con quella fornita non era stata data dalla Pan- caldi;
che incombeva sulla LE l'onere della prova dell'identità della merce ricevuta con quella che era stata denunciata come viziata;
che, come emergeva dalle deposizioni testimoniali raccolte, la merce in questione non era pervenuta nella diretta disponibilità della LE in quanto era stata spe- dita direttamente dalla NC al destinatario finale di Los Angeles;
che 3 ה חני ד -- TEMAN THEN esistevano presunzioni gravi, precise e concordanti che consentivano di rite- nere provata la detta identità; che, a tal fine, andavano richiamati i consi- stenti indizi già evidenziati dal tribunale ed andava posto l'accento sul con- tenuto del telex 11/4/1987 inviato dalla PA DI alla LE;
che la se- quenza dei fatti descritti in tale telex appariva veritiera e sintomatica;
che il cliente americano (autore del messaggio) aveva effettivamente ricevuto in data 11/4/1987 la merce che la NC aveva spedito dall'Italia; che lo stesso giorno detto cliente aveva aperto i cartoni e, constatato che le cravatte pervenute erano diverse da quelle ordinate, aveva nella stessa data conte- stato alla LE difformità e vizi della merce ricevuta;
che il susseguirsi dei fatti, la sequenza delle operazioni, la contestualità delle stesse ed il tenore dei documenti non lasciavano alcuno spazio a ventilate sostituzioni della merce;
che, in definitiva, erano inverosimili ed irrealizzabili un piano preor- dinato di sostituzione e conati truffaldini maturati al ricevimento della mer- ce o postume escogitazioni fraudolente;
che era poco importante e agevol- mente spiegabile la circostanza relativa alla rispedizione delle cravatte solo il 5/8/1987 (ma nei medesimi imballi) con un pacco di peso inferiore;
che, in presenza dei detti elementi comprovanti l'identità della merce ricevuta con quella rispedita e constata difforme, incombeva alla NC dare la prova dell'avvenuta sostituzione;
che tale prova non era stata fornita. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta dalla s.r.l. Le Cravatte di NC con ricorso affidato a due motivi. La s.r.l. LE ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società NC denuncia: "totale omessa considerazione del punto III delle conclusioni formulate dall'appellante e riportate sia nell'atto di appello che nel foglio scritto di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 26/2/1997". Dedu- ce la ricorrente che con i detti atti difensivi erano state avanzate richieste istruttorie (c.t.u. e prova per testi) delle quali la corte di appello si è di- menticata nella stesura della sentenza priva di ogni riferimento a tali richie- ste il cui accoglimento era di assoluta importanza ai fini dell'accertamento di un punto decisivo della causa, ossia che da Los Angeles non tornò indie- tro a Milano la stessa merce in precedenza spedita da Milano a Los Angeles e ciò perché in quest'ultima località avvenne uno scambio di merce. Con il secondo motivo di ricorso la NC denuncia contraddittorietà e illogicità di motivazione circa la mancanza di prove da fornire dall'attrice sul punto che da Los Angeles tornò effettivamente la stessa merce prima spedita da Milano. Deduce la ricorrente che la corte di appello ha prima ri- conosciuto che non esistevano prove certe fornite dalla LE "della iden- tità della merce ricevuta per quella che si è denunciata viziata" e poi ha con- cluso sul punto in modo contraddittorio facendo ricorso ad un impianto di presunzioni inconsistenti, illogiche, immotivate, nonché frutto di errori di valutazioni e di fraintendimento delle deposizioni testimoniali raccolte. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che per evidenti ra- - gioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione pos- sono essere esaminate congiuntamente in quanto, connesse ed interdipen- denti, si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie ( o scelte concernenti l'ammissione di mezzi istrut- tori) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui moti- vazione al riguardo non è censurabile se come nel caso di specie - suffi- -- ciente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisio- ne e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in di- scussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottempe- rare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione pro- spettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano in- compatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. 6 Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie (prove testimoniali e documentali ), ha coerentemente affermato: a) che la prova della corrispondenza della merce ordinata dalla LE con quella spedita non era stata fornita dalla NC;
b) che esistevano presun- zioni gravi precise e concordanti che provavano l'identità della merce spe- dita dalla NC a Los Angeles con quella rispedita e constatata difforme;
c) che non vi era prova della sostituzione della merce inviata dalla NC a Los Angeles con quella rispedita. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite. 7 Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della LE, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle risultanze istruttorie contrarie e favorevoli alle tesi della CA. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione che presup- pongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente ef- fettuata dal giudice del merito. Occorre inoltre rilevare con riferimento alla tesi della ricorrente relativa alla dedotta indispensabilità della richiesta consulenza tecnica di ufficio che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria ) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o in- tegrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio ( così come il mancato esercizio ) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità. 8 Peraltro la motivazione del diniego della nomina del c.t.u. può essere an- che implicita come appunto nella specie - dal contesto generale delle ar- gomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acquisito unitariamente considerato ( in tali sensi, sentenze 4/2/1999 n. 996; 19/8/8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777 ). Parimenti questa Corte ha avuto modo di chiarire (sentenze 4/3/2000 n. 2446; 4/12/1999 n. 13566) che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio ( nella specie la richiesta di prova testimoniale avanzata dalla ricorrente nel giudizio di merito) si tradu- ce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione solo quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione impugnata che si riveli incompleto, incoerente ed illogico il che, come sopra evidenziato, non si è verificato nel caso in esame. E' altresì pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di- screzionale del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova nonché circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: l'unico sindacato riservato in proposito al giudi- ce di legittimità è sulla congruenza della relativa motivazione ( sentenze 14/9/1999 n. 9782; 27/8/1999 n. 9015; 4/5/1999 n. 4406 ). Nella fattispecie in esame la corte di appello ha convenientemente moti- vato il procedimento logico di deduzione tenendo conto del complesso degli indizi e della pluralità dei fatti accertati in istruttoria coordinati e sottoposti a valutazione critica globale e sintetica, nel loro insieme, alla stregua di ca- noni di ragionevole probabilità e verosimiglianza nonché nel rispetto di re- 9 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. versate € 172,10 38244 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) gole di comune esperienza e della possibilità di trarre illazioni derivanti dal principio dell'"id quod plerumque accidit" Bisogna infine segnalare che la ricorrente, con la tesi concernente gli er- rori che sarebbero stati commessi alla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa in relazione alle risultanze probatorie, ha sostanzialmente inteso so- stenere che l'impugnata sentenza sarebbe basata su elementi di fatto inesi- stenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità ( sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità 60000 liquidate nella misura indicata in dispositivo. 31040
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento 1057 129,41 delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 100 4567 3089 3067 12.00 oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari. 172,40Roma 13 marzo 2001 Il consigliere eştensore Il presidente Скайат Сантим IL CANCELLI RF C1 Pagio Talance DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma -7 GIU, 2001 IL CANCELLIERE C1 Vol0200 10