Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2012, n. 19409
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Sentenza 12 aprile 2012

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La regola prevista dall'art. 215, comma quarto, Reg. CE 2913/92 del Consiglio europeo (istitutivo del codice comunitario doganale), secondo la quale l'obbligazione doganale sorge nel tempo e nel luogo dello spazio doganale comunitario in cui la merce è stata introdotta per la prima volta, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui essa continui a circolare nei Paesi della Comunità europea, ma non è applicabile qualora la merce medesima, soggetta al pagamento dei diritti di confine non corrisposti, dopo essere entrata nell'area doganale comunitaria ne esca per essere trasferita in uno Stato extraeuropeo dal quale raggiunga nuovamente l'ambito comunitario, nel qual caso l'ulteriore ingresso della stessa merce fa sorgere l'obbligazione doganale nel luogo della nuova introduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2012, n. 19409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19409
    Data del deposito : 12 aprile 2012

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