Sentenza 12 aprile 2012
Massime • 1
La regola prevista dall'art. 215, comma quarto, Reg. CE 2913/92 del Consiglio europeo (istitutivo del codice comunitario doganale), secondo la quale l'obbligazione doganale sorge nel tempo e nel luogo dello spazio doganale comunitario in cui la merce è stata introdotta per la prima volta, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui essa continui a circolare nei Paesi della Comunità europea, ma non è applicabile qualora la merce medesima, soggetta al pagamento dei diritti di confine non corrisposti, dopo essere entrata nell'area doganale comunitaria ne esca per essere trasferita in uno Stato extraeuropeo dal quale raggiunga nuovamente l'ambito comunitario, nel qual caso l'ulteriore ingresso della stessa merce fa sorgere l'obbligazione doganale nel luogo della nuova introduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2012, n. 19409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19409 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/04/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - N. 1000
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 33579/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI SI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 05/04/2011 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
udito li Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Terpin Damijan, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza Impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di CI SI in ordine al reato: 1) di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 25 e 282, a luì ascritto per avere, in qualità di proprietario, introdotto in Italia l'imbarcazione da diporto denominata The Guets House battente bandiera USA, senza corrispondere i diritti di confine dovuti.
Secondo quanto accertato in punto di fatto nella sentenza l'imbarcazione di cui all'imputazione era stata acquistata dal CI, cittadino sloveno e residente in Slovenia, negli - Stati Uniti d'America e successivamente introdotta in Italia a Muggia presso il Porto S. Rocco ove era stata sequestrata. Il reato di contrabbando doganale è stato configurato a carico del CI ai sensi del Regolamento CE 2913/1992, modificato da ultimo dal Regolamento CE 993/2001, per la qualità dell'imputato di cittadino della Comunità Europea, sicché lo stesso non poteva beneficiare delle disposizione del medesimo Regolamento CE in materia di importazione temporanea.
Per quanto interessa in sede di legittimità la sentenza ha rigettato, tra gli altri, il motivo di gravame con il quale era stato dedotto il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana per appartenere la giurisdizione alla Francia. Sul punto, secondo quanto ritenuto in fatto dalla sentenza di primo grado, l'imbarcazione da diporto, trasportata su una nave mercantile, era entrata nel territorio comunitario a Tolone in Francia e successivamente era stata trasportata a Sebenico in Croazia e dalla Croazia in Italia per essere sottoposta a lavori di manutenzione. Secondo il giudice di primo grado a nulla rilevava che la prima introduzione dell'imbarcazione fosse avvenuta in Francia poiché il reato di cui all'imputazione era stato commesso successivamente con la sua introduzione in Italia, sicché eventualmente dovevano configurarsi due reati concorrenti.
La Corte territoriale ha, invece, affermato che l'introduzione per la prima volta dell'imbarcazione nel territorio comunitario in Francia costituisce un mero assunto dell'appellante, non suffragato da prove documentali dell'ingresso dell'imbarcazione nel porto di Tolone, ne' del suo trasporto su una nave dagli USA a Tolone.
Sul punto la prova sarebbe costituita solo dalla dichiarazione di un teste de relato.
In ogni caso l'introduzione definitiva dell'imbarcazione da diporto nel territorio comunitario è avvenuta in Italia, avendo l'imbarcazione fatto il suo ingresso nelle acque territoriali italiane provenendo dalla Croazia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.
Preliminarmente il ricorrente rileva che la sentenza impugnata contiene un errore materiale in relazione alla data indicata in calce alla stessa che deve essere del 5.4.2011 e non del 5.3.2011. Con due mezzi di annullamento viene, poi, riproposta la questione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di prove della introduzione dell'imbarcazione per la prima volta nel territorio comunitario in Francia, a seguito dell'ingresso nel porto di Tolone, e sotto il profilo della violazione di legge con riferimento all'errata applicazione dell'art. 215 (attualmente 55) del codice doganale comunitario.
Sul primo punto si deduce che l'entrata del natante nello spazio doganale Europeo attraverso la Francia trova riscontro negli atti degli organi di polizia giudiziaria (GG.FF.) che hanno proceduto al suo sequestro e viene menzionata in tutti gli atti che hanno riguardato la fase cautelare.
La circostanza inoltre è stata accertata tramite le dichiarazioni di tre testi e non solo quelle di un unico teste de relato come affermato dalla sentenza. Deposizioni dei testi che sono state ritenute rilevanti per stabilire che l'imbarcazione è entrata in Italia provenendo dalla Croazia, mentre sono state ritenute inconferenti per dimostrare che il primo ingresso nel territorio comunitario è avvenuto in Francia.
Inoltre, l'accertamento del luogo in cui è avvenuta per la prima volta l'introduzione della merce nel territorio Europeo, ai sensi dell'art. 215 del codice doganale comunitario, va effettuato dall'autorità doganale sulla base degli elementi di informazione acquisiti.
Orbene, l'amministrazione doganale ha identificato nel porto di Tolone in Francia il luogo in cui l'imbarcazione è stata introdotta per la prima volta nel territorio comunitario secondo quanto chiaramente indicato nel verbale di sequestro.
La nuova formulazione dell'art. 55 del Codice doganale comunitario, infine, rende ancor più evidente che l'identificazione del luogo in cui è sorta per la prima volta l'obbligazione doganale non richiede alcuna prova certa.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 215 (ora art. 55) del Codice Doganale Comunitario e degli artt. 4, 7 e 10 c.p. e art. 20 c.p.p. con riferimento al difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La sentenza impugnata ha erroneamente affermato che anche se l'imbarcazione da diporto fosse giunta per la prima volta nel porto di Tolone il reato doganale sarebbe stato commesso egualmente in Italia con l'ingresso dell'imbarcazione nelle acque territoriali italiane dopo aver navigato fino in Croazia.
Con l'introduzione del Codice Doganale Comunitario gli spazi doganali dei singoli Stati membri sono stati abrogati ed è stato istituito un unico spazio doganale Europeo con i medesimi dazi e la medesima tariffa doganale.
Ai sensi dell'art. 215, comma 4, del codice doganale Europeo, nel caso di introduzione irregolare della merce nel territorio comunitario, l'obbligazione doganale si intende sorta nel momento più lontano nei tempo a cui si può far risalire l'obbligazione doganale in base agli elementi di informazione acquisiti. L'obbligazione doganale, pertanto, sorge nel luogo in cui la merce è entrata per la prima volta nel territorio comunitario. Nel caso in esame l'amministrazione doganale che aveva proceduto al sequestro del natante aveva tutti gli elementi di informazione per stabilire che il luogo più lontano nel tempo nel quale si è verificata l'introduzione nel territorio comunitario era Tolone. Tale circostanza era stata anche riportata nel verbale di sequestro e risulta da tutti gli atti che hanno riguardato la fase cautelare. Erroneamente la sentenza di primo grado ha affermato che il reato è stato commesso sia mediante l'introduzione dell'imbarcazione nel territorio comunitario, avvenuta in Francia, che mediante l'introduzione della stessa imbarcazione nelle acque territoriali italiane, configurando così un concorso di reati.
Ai sensi del citato art. 215 del Codice Doganale Europeo, stante l'unicità dello spazio doganale Europeo, la violazione può essere solo una e si verifica allorché avviene per la prima volta la violazione dello spazio doganale comunitario.
Solo allorché l'obbligazione doganale risulta di importo inferiore a 5.000,00 Euro, la stessa, al sensi del citato art. 215, si considera sorta nello Stato membro in cui sia avvenuta la contestazione. Nel caso in esame, però, l'obbligazione doganale supera di gran funga l'importo indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva che l'errore materiale relativo alla data riportata in calce alla sentenza si palesa del tutto irrilevante, essendo indicata nell'intestazione della sentenza la data esatta della pronuncia, e, peraltro, tale errore può essere corretto, ove ritenuto necessario, con il procedimento camerale ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. 2. Entrambi i motivi di gravame con i quali il ricorrente ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sono infondati.
Quanto al dedotto vizio di motivazione sul punto dell'accertamento dell'ingresso dell'imbarcazione per la prima volta netto spazio doganale comunitario in Francia la relativa eccezione è stata rigettata dalla sentenza impugnata con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici.
In particolare, la Corte territoriale ha osservato che l'ingresso dell'imbarcazione in Francia, nel porto di Tolone, poteva essere provata agevolmente con una produzione documentale, che è del tutto assente, mentre non sono state ritenute idonee a provare con certezza tale circostanza te dichiarazioni testimoniali, peraltro ritenute de relato.
Orbene, la tenuta logica di tale motivazione non può essere contestata mediante deduzioni fattuali, che fanno pur sempre riferimento a dichiarazioni testimoniali ovvero ad asseriti accertamenti in sede doganale, la cui validità o sufficienza probatoria è stata evidentemente esclusa nella sede di merito, nella quale è stata ritenuta necessaria una più compiuta prova documentale, che, si è ritenuto dalla Corte territoriale, l'imputato avrebbe potuto procurarsi agevolmente.
Anche il secondo motivo di ricorso in punto di diritto, però, è infondato.
Come dedotto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 215, comma 4, del Reg. CE 2913/92 del Consiglio, istitutivo del Codice doganale comunitario, l'obbligazione doganale sorge nel tempo e nel luogo dello spazio doganale comunitario in cui la merce è stata introdotta per la prima volta.
La disposizione citata, però, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la merce, dopo essere stata introdotta nello spazio doganale comunitario, continui a circolare nei paesi della Comunità Europea. La stessa regola non appare applicabile, invece, allorché la merce, soggetta al pagamento dei diritti di confine, non corrisposti, dopo essere entrata nell'area doganale comunitaria, ne esca per essere trasferita in un paese che non fa parte della Comunità Europea. In tal caso, una nuova introduzione della stessa merce in ambito comunitario fa sorgere l'obbligazione doganale nel luogo della nuova introduzione.
L'interpretazione della norma nei sensi precisati emerge con chiarezza dalla regolamentazione riservata in via generale all'introduzione o reintroduzione delle merci non comunitarie, nonché di quelle comunitarie.
Le merci non comunitarie, infatti, allorché vengono riesportate fuori dello spazio doganale comunitario, ai sensi dell'art. 182 del Codice, si sottraggono alla vigilanza doganale prevista dall'art. 37, sicché la loro reintroduzione nello spazio doganale comunitario determina nuovamente la sottoposizione delle stesse merci a detta vigilanza ed il sorgere dell'obbligazione doganale. Anche ai sensi dell'art. 202, comma 1 lett. b), del Codice, inoltre, le merci non comunitarie, per le quali non siano stati corrisposti i diritti di confine, allorché vengano irregolarmente introdotte in altra parte del territorio doganale comunitario, fanno ivi sorgere l'obbligazione doganale all'Importazione.
Ulteriore riscontro alla interpretazione della norma nei sensi precisati è contenuto nella regolamentazione della reintroduzione di merci nello spazio doganale comunitario prevista dall'art. 185 del Codice, le cui disposizioni sottraggono ai dazi all'importazione solo le merci comunitarie, allorché ricorrano le ulteriori condizioni previste dal comma 1 dell'articolo citato.
Orbene, nel caso In esame, è stato accertato dal giudici di merito, e la circostanza non ha neppure formato oggetto di contestazione, che l'imbarcazione del CI, seppure fosse stata introdotta per la prima volta nello spazio doganale comunitario a Tolone, in Francia, certamente in seguito è uscita dallo spazio doganale comunitario, in quanto è entrata in Italia provenendo da Sebenico in Croazia. Tale circostanza ha fatto sorgere l'obbligazione doganale nel luogo in cui è avvenuta tale introduzione irregolare della merce extracomunitaria nello spazio doganale comunitario con la conseguente giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana per il corrispondente reato doganale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012