Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero per mancata notifica al difensore dell'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 550, comma 1, e 552, comma 2, stesso codice, non rilevando, in contrario, che la mancata notifica sia dipesa dal fatto che, nel corso delle indagini preliminari, non fosse intervenuta la nomina del difensore di fiducia e non vi fosse stata occasione di dar luogo alla nomina di un difensore d'ufficio, ben potendo tale ultimo adempimento, pur in assenza di specifica previsione, essere attuato dal pubblico ministero proprio ai fini della notifica di cui al citato art. 415 bis.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2002, n. 25206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25206 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VAROLA Luigi - Presidente - del 09/05/2002
1. Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. D'ERRICO Giuseppe - Consigliere - N. 1705
3. Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2354/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena, avverso l'ordinanza in data 5 marzo 2001 pronunciata dal Tribunale monocratico di Modena nel procedimento a carico di EL OS VO OR;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pubblico ministero ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza con la quale il tribunale di Modena, in composizione monocratica, dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis e, conseguentemente, del decreto di citazione a giudizio di EL OS VO OR per omessa nomina del difensore e omessa notifica ad esso del suddetto avviso. Il p.m. ricorrente sostiene che, non essendo mai in precedenza intervenuta nomina fiduciaria o comunque occasione che comportasse la nomina di un difensore di ufficio, non sussiste alcun obbligo in capo al pubblico ministero di nominare un difensore di ufficio all'indagato al momento della conclusione delle indagini preliminari, di modo che l'avviso ex art. 415 bis dovrebbe essere notificato anche al difensore solo nel caso in cui esso risulti dagli atti delle indagini preliminari. Dunque, secondo il p.m. ricorrente, l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme, perché sancisce una nullità di ordine generale in un caso non previsto dalla legge.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento inoppugnabile (art. 568 c.p.p.). La categoria dell'abnormità deroga eccezionalmente al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione (art. 568 c.p.p.) ed è stata creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni in cui l'atto processuale, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero sotto il profilo funzionale, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. Sez. Un., 24/11/1999 - 26/1/2000, n. 26, Magnani, riv. 215094). Pertanto, la circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè, la sua impugnabilità per cassazione, non essendo per ciò solo configurabile una abnormità, trattandosi di un vizio dell'atto che non può essere invocato per eludere il principio di tassatività di cui all'art. 568 cod. proc. pen.. Sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al sistema processuale, essendo, infatti, prevista, con riferimento al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dagli artt. 550, comma 1, (che richiama le disposizioni di cui all'art. 415 bis) e 552, comma 2, c.p.p., e neppure determina, nel caso di specie, una stasi processuale, ben potendo il pubblico ministero procedere alla nomina di un difensore di ufficio al quale notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari:
nomina, che se anche non fosse obbligatoria per il p.m., come sostenuto dal ricorrente, non sarebbe certamente vietata. Il collegio non può, peraltro, non rilevare che, sebbene il sistema processuale soffra di incongruenze, determinate dal rapido succedersi e sovrapporsi di modifiche legislative, (l'art. 418 c.p.p., preesistente all'introduzione dell'art. 415 bis c.p.p., prevede la nomina da parte del giudice di un difensore d'ufficio), il chiaro dettato del comma 1 dell'art. 415 bis c.p.p. impone la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non solo alla persona sottoposta alle indagini ma anche al difensore e l'intento della nuova normativa è proprio quello di anticipare il contraddittorio, nella sua massima estensione comprensiva della difesa tecnica, ad un momento antecedente all'esercizio dell'azione penale, al fine di consentire alla difesa di potere influire sulle determinazioni del p.m. in ordine a tale esercizio, utilizzando facoltà che sono anche specifiche del difensore (deposito di documentazione relativa ad investigazioni del difensore), di modo che fra varie possibili interpretazioni della norma deve preferirsi quella che sia conforme ai principi costituzionali che sanciscono l'inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost. e l'indefettibilità del contraddittorio (art. 111 Cost.).
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2002