Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
EMA R P U S REPUBBLICA ITALIANA 130 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ECONDA CIVILE0- 35 89 /0 3 SUCCESSIONI Composta dagli .mi Sig ri Magist CALFAPIETRADott. Vincenzo Presidente - R.G.N. 11187/00 Consigliere Cron. 8285 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. 1005 Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Carlo Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG RE, IG CO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li difende unitamente all'avvocato CARLO BONINO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che 10 difende unitamente all'avvocato 2002 GIANCARLO DALL'OGLIO, giusta delega in atti;
1633
- controricorrente -
1- nonchè
contro
CA TT, CALZATURIFICIO LORENA DI CA IO & C. in liquidazione in persona del liquidatore;
intimati avverso la sentenza n. 663/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato BONINO Carlo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI, per delega dell'Avv.L.MANZI depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 14, 15 e 18 aprile 1988 EN HE, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore JA HE, conveniva davanti al Tribunale di Padova IN CO, LO CO e la s.a.s. Calzaturificio di IN CO ed esponeva, per quello che interessa in questa sede: -che in data 22 settembre 1986 era deceduta RA CO, loro rispettiva moglie e madre;
-che la stessa era socia accomandataria per una al 19% della s.a.s. Calzaturificio quota pari Lorena;
-che con atto in data 5 febbraio 1986 RA CO era receduta dalla società in questione, cedendo la sua quota ad IN CO;
-che con atto in data 2 aprile 1986 RA CO aveva venduto un appartamento alla sorella LO CO;
-che all'epoca della conclusione di tali atti RA CO era incapace di intendere e di volere;
sulla base di tali premesse l'attore chiedeva che tali atti venissero annullati;
in via subordinata chiedeva che venisse dichiarata la nullità degli stessi per mancanza di causa, non essendo stato mai 3 corrisposto il prezzo. A tali domande resistevano i convenuti, i quali in corso di causa producevano un testamento pubblico di RA CO in data 2 maggio 1986, di cui l'attore chiedeva l'annullamento. Con sentenza non definitva in data 12 marzo 1993 il Tribunale di Padova accoglieva la domanda relativa all'annullamento dell'atto di recesso dalla s.a.s. Calzaturificio Lorena. Contro tale decisione proponevano appello principale EN HE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio minore JA HE, ed appello incidentale IN CO e la s.a.s. Calzaturificio Lorena. La Corte di appello di Venezia, con sentenza non definitiva in data 20 maggio 1997 rigettava l'appello incidentale e con sentenza definitiva in data 20 gennaio 1999 rigettava l'appello principale, ritenendo, in primo luogo, che non risultava provato che RA CO all'epoca della vendita e della redazione del testamento di cui veniva chiesto l'annullamento fosse incapace di intendere e di volere. Anche le eccezioni di simulazione relativa della vendita (nel senso che la stessa dissimulava una donazione) e di mancanza di causa, basate sul versamento del prezzo eranopreteso mancato infondate. Il versamento del prezzo risultava da un assegno circolare per lire 29.570.000 intestato a RA CO e girato dalla stessa, mentre non aveva alcuna rilevanza la destinazione che RA CO aveva dato alla somma portata da tale titolo. I giudici di secondo grado ritenevano, poi, irrilevante la eventuale falsità della data (comunque esclusa da apposita C.T.U.) apposta sul preliminare avente ad oggetto l'immobile poi venduto a LO CO il 2 aprile 1986, in quanto non incidente sulla infondatezza della domanda di vendita per incapacità di annullamento di tale intendere e di volere. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione EN HE e JA HE, con sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso IN CO. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono, innanzitutto, del fatto che, ai fini della valutazione della incapacità di intendere e di volere di RA CO al momento in cui erano stati 5 posti in essere gli atti di cui era stato chiesto l'annullamento, la Corte di appello di Venezia non abbia tenuto conto della relazione del prof. NE, il quale aveva operato RA CO, affetta da tumore alla testa, in data 13 gennaio 1986. La doglianza è infondata. A parte la irritualità del mezzo probatorio invocato, non avendo la relazione del prof. NE neppure la dignità di una consulenza tecnica di parte, Va rilevato che la stessa è basata su ricordi personali risalenti а dodici anni prima, mentre la sentenza impugnata ha fatto riferimento (anche) sulla C.T.U. redatta in sede di procedimento di interdizione (che ha avuto esito negativo) instaurato da EN HE con ricorso in data 11 febbraio 1986 e quindi basata su osservazioni dirette in epoca molto prossima alla data degli atti per cui è causa. Ad abundantiam Va rilevato che comunque dalla senz'altro relazione del prof. NE non desumibile l'inapacità di RA CO successivamente al 13 gennaio 1986, in quanto in essa si afferma soltanto che le facoltà psichiche della paziente apparivano compromesse e che la 6 stessa non si rendeva conto della gravità della sua malattia. I ricorrenti deducono, poi, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che le condizioni di RA CO а partire dal mese di aprile 1986 si erano progressivamente aggravate, tanto da portarla rapidamente alla morte in data 22 settembre 1986. Anche tale doglianza è infondata, in quanto i giudicicorrettamente dal punto di vista logico di merito hanno ritenuto che dal progressivo aggravamento delle condizioni fisiche di RA CO non era desumibile anche la perdita dalla capacità di intendere e di volere. I ricorrenti, ancora, sostengono che la incapacità di intendere e di volere di RA CO era pregiudizio che gli atti dalla dal desumibile compiuti erano destinati ad arrecare al stessa marito e soprattutto al figlio, in favore del padre e della sorella. La doglianza è infondata, in quanto la mancanza di un valido motivo о addirittura la esistenza di motivo pravo non sono sufficienti ai fini della affermazione della incapacità di intendere e di volere. 7 Né miglior fondamento ha la deduzione secondo la quale, non essendo RA CO consapevole della gravità della sua malattia, non aveva un valido motivo per concludere atti di disposizione dell'intero suo patrimonio pregiudizievoli per gli interessi del marito e del figlio, per cui gli atti stessi erano stati conclusi in stato di incapacità di intendere e di volere. La apparente inesistenza di un motivo razionale, infatti, non può portare alla affermazione della incapacità di intendere e di volere. I ricorrenti, infine, deducono che dal contenuto del testamento e dalla sua esibizione solo in corso di causa era desumibile che i convenuti avevano approfittato delle condizioni di incapacità di intendere di RA CO per indurla a disporre in loro favore. A prescindere da quanto osservato in precedenza in ordine alla irrilevanza della apparente inesistenza di motivi razionali, il presunto approfittamento, basato peraltro su mere congetture, avrebbe dovuto un diverso tipo di essere fatto valere con impugnazione. Con il secondo motivo i ricorrenti sostanzialmente si dolgono della mancata ammissione delle prove 8 dirette a dimostrare l'incapacità di intendere e di volere di RA CO al momento in cui erano stati posti in essere gli atti di cui era stato chiesto l'annullamento. Il motivo è inammissibile per la sua genericità. Con il terzo motivo i ricorrenti, oltre a svolgere generiche censure all'operato della Corte di appello, per essersi attenuta alle conclusioni del C.T.U. nominato nel corso del giudizio di secondo grado, si lamentano della mancata ammissione delle prove per interpello e per testi (specificamente indicate) aventi ad oggetto l'incapacità di intendere e di volere di RA CO al momento in cui aveva posto in essere gli atti di cui era stato chiesto l'annullamento. Anche tale doglianza è infondata. Le prove in questione, infatti, avevano ad oggetto le condizioni fisiche di RA CO nel periodo che andava dalla operazione subita il 13 gennaio 1986 una compromissione (nello stessoalla morte о periodo) delle facoltà psichiche (consistente soprattutto in perdita di memoria) della stessa che è cosa ben diversa dalla totale incapacità di intendere e di volere, di cui, come rilevato dal C.T.U., non vi era traccia nelle varie 9 certificazioni mediche rilasciate nel periodo in questione, O, infine, scatti d'ira comprensibili in relazione alla gravità della malattia. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici di merito non abbiano tenuto conto di tutti gli elementi dai quali risultava che il contratto preliminare apparentemente stipulato in data 11 settembre 1985 ed avente ad oggetto l'appartamento poi venduto in data 2 aprile 1986 era stato confezionato in epoca molto vicina a tale ultima data, unitamente ad altri documenti, per nascondere il fatto che la vendita era frutto di una macchinazione volta a farla apparire come tale, mentre in realtà si trattava di un trasferimento gratuito in danno della defunta, come sarebbe stato confermato dalle prove la cui indirettamente ammissione è stata rifiutata dalla Corte di appello di Venezia. Il motivo inammissibile, in quanto con esso sostanzialmente si prospetta una annullabilità per dolo della vendita in data 2 aprile 1986, mentre per dolo, mentre la domanda originaria aveva ad oggetto l'anullamento per incapacità di intendere e di volere della venditrice. Da un punto di vista logico va, poi, esaminato il 10 sesto motivo, con il quale si deduce che ai fini del rigetto della domanda di simulazione relativa o di nullità per mancanza di causa della vendita in data 2 aprile 1986 i giudici di merito si sono esclusivamente sul fatto che il prezzo basati risultava pagato con un assegno circolare per lire 29.570.000 intestato а RA CO e dalla stessa girato, ed abbiano invece trascurato che non risultava provato che la venditrice avesse effettivamente trattenuto il prezzo. Il motivo è infondato. Di fronte al fatto obiettivo che a RA CO era stata intestato l'assegno in questione e che la firma di girata,stessa vi aveva apposto una spettava а chi eccepiva che si trattava di un pagamento fittizio fornire la prova (o chiedere l'ammissione e di idonei mezzi istruttori) che l'assegno in questione era stato, poi, incassato dalla (asserita) fittizia acquirente. Sotto tale profilo correttamente giudici di merito non hanno ammesso la prova testimoniale formulata dagli attuali ricorrenti ("Vero che il corrispettivo per la cessione dell'appartamento in Chioggia di cui all'atto notarile 02/04/86 pari £ 29.570.000=, che si assume versato a CO RA, 11 non è stato mai corrisposto alla stessa"), dal momento che la stessa aveva ad oggetto un fatto documentalmente smentito dalla firma di girata apposta da RA CO sull'assegno. Con il quinto motivo i ricorrenti si lamentano del fatto che, ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione relativa e di nullità per mancanza di causa della vendita in data 2 aprile 1986 i giudici di merito non abbiano tenuto conto, come espressamente richiesto, oltre che dell'asserito mancato versamento del prezzo, di tutti gli elementi dai quali risultava la inverosimiglianza della data del preliminare apparentemente concluso 1'11 settembre 1985. Il motivo è infondato. Dovendosi ritenere accertato, per effetto del rigetto del sesto motivo, che effettivamente vi fu un versamento del prezzo, il cui carattere fittizio non è stato provato, diventa irrilevante stabilire se il contratto preliminare apparentemente in data sia stato, in realtà, 11 settembre 1985 confezionato in ероса prossima alla vendita definitiva, al fine di poterne dedurre che ciò era ricollegabile alla intenzione di far risultare che tale vendita costituiva l'esecuzione di un obbligo 12 da tempo assunto e dissimulare la vera natura della stessa (donazione). Tale dissimulazione, infatti, è da ritenersi esclusa per non essere stato provato il carattere fittizio del pagamento del prezzo. In definitiva, il ricorso va rigettato. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti costituite. Roma, 11 dicembre 2002. AL TR Pres м Ре IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIAPOSITAT 2 MAR. 2003. Roma IL CANCELLIERE C1 AN vatania 13