Sentenza 27 settembre 2011
Massime • 1
Integra il delitto di concussione, e non quello di millantato credito aggravato ex art. 61, n. 9, cod. pen., la condotta posta in essere da un ispettore di polizia municipale addetto ad una sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica, il quale, abusando della propria qualità, induca taluni dei potenziali indagati nell'ambito di un procedimento penale per opere edilizie abusive a consegnargli delle somme di danaro per assicurare la mancata emersione delle infrazioni rilevate ed evitare conseguenze dannose alla loro attività professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2011, n. 38164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38164 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2011 |
Testo completo
38 1 64 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
-Presidente N.1403 Dott. ADOLFO DI VIRGINIO
-
Dott. TITO GARRIBBA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 6598/2010
- Consigliere - FRANCESCO SERPICO Dott.
- Rel. Consigliere - FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AR NO N. IL 24/10/1948
avverso la sentenza n. 6811/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovenue D'AN che ha concluso per a lta del recorso.
Grun
Udito, per la parte civile, l'Avv elle Udit i difensor Avv. Pier Maria be cesores, che si è riportato conclusioni del ricorso;
FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 11/11/2009 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Frosinone, che aveva dichiarato OL ER colpevole dei reati di concussione ex art.317 cp.(capi A,C,D,) e del reato di millantato credito ex artt. 61 n.9 e 346 co.1° e 3° (capo B) e condannato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro con il Comune di Frosinone ex art.32 quinquies cp., della confisca dell'autoveicolo Suzuki ex art.322/ter
cp., e al risarcimento danni in favore di PA IO, costituitosi parte civile, riduceva ad anni tre e mesi due di reclusione la pena inflitta in primo grado e confermava nel resto.
Secondo l'impostazione accusatoria, pienamente condivisa da entrambi i giudici del merito, il OL, Ispettore Superiore di Polizia
Municipale e Ufficiale di p.g., addetto alla Sezione di Polizia
Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Frosinone, abusando di tale qualifica e prospettando a Palombi IO, architetto, a
PI AN, geometra e a Greci AN, ingegnere, il coinvolgimento nei procedimenti penali, aventi ad oggetto opere edilizie abusive, nelle quali avevano rispettivamente assunto la
qualifica di direttore dei lavori, ostentando la possibilità di
orientare gli sviluppi dei procedimenti, grazie al suo ampio e
incondizionato potere di azione nell'ambito dell'Ufficio cui era addetto, e evitare a ciascuno di essi la sospensione temporanea dell'attività, costringeva e induceva i primi due a consegnargli la somma di € 2.000,00 e il terzo la somma di € 500,00 per evitare conseguenze dannose alla loro attività professionale e assicurare la mancata emersione delle infrazioni rilevate. Inoltre millantando credito presso i funzionari in servizio alla Procura della Repubblica
si faceva promettere dal PA la somma di € 1.000,00, corrisposta nella misura di € 500,00, quale prezzo della propria mediazione, in
2 relazione alla soppressione o archiviazione di un inesistente esposto in danno del predetto.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, il quale con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia l'errata applicazione dell'art.317 cp. in riferimento all'elemento materiale del reato, e sostiene che nella fattispecie la costrizione o induzione, che caratterizza la fattispecie criminosa. non poteva identificarsi nella superiorità, nell'influenza ° nell'autorità che il p.u. può vantare in ragione della carica ricoperta ° della funzione esercitata, ma doveva consistere in una costrizione induzione qualificata, rilevante, pertinente, prodotta con l'abuso
della qualifica e dei poteri, che nel caso in esame non vi era stata, essendo il Molinari un semplice vigile urbano, temporaneamente distaccato presso la p.g. della Procura di Frosinone, privo di poteri decisionali di qualsiasi genere, onde la condotta criminosa contestata poteva al più essere inquadrata nell'ambito del millantato credito aggravato ex art.61 n.9 cp.
Con il secondo motivo eccepisce la manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione, con la quale la Corte di Appello,
pur avendo escluso che l'imputato millantasse credito, e ingenerasse invece nella parti offese il timore di un loro coinvolgimento nei processi per abusi edilizi, aveva poi aumentato di nove mesi la pena inflitta per i reati di concussione. Con il terzo motivo lamenta infine la violazione dell'art.322/ter cp.
in riferimento alla confisca dell'autovettura, disposta, quale valore corrispondente al profitto del reato, in assenza di un qualsiasi collegamento tra azione delittuosa e bene.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero sussiste il delitto di millantato credito, e non quello di concussione, quando la vittima sia indotta a versare la somma di danaro solo perché raggirata dal p.u. mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori
3 di ignari pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei commesso mediante abuso della favorevole. In tal caso il fatto non è
semplicemente con abuso degli stessi, in qualità ° dei poteri, ma una preminente importanza prevaricatrice, quanto l'abuso non assume comunque una induzione del dalla quale sia derivata una costrizione 0 soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma (Cass. Sez.VI 3/6-
27/8/02 n. 30002 Rv. 222188)
Diverso è il caso in esame, in cui è senza dubbio configurabile il
reato di concussione e non quello del millantato credito, in quanto l'abuso ha assunto una preminente importanza prevaricatrice, perché se
è vero che l'ufficio della Procura non dipendeva dall'imputato, è anche vero che quest'ultimo ben poteva influire sulle decisioni del P.M.
i suoi poteri all'interno dell'ufficio medesimo e le attraverso indagini delegategli.
Stessa sorte merita il secondo motivo: la pena inflitta in aumento per il capo B) si riferisce al diverso ed autonomo episodio non di
concussione, ma di millantato credito in danno del PA, non contestato nei motivi di appello, concernente la mediazione per la
soppressione o archiviazione di un esposto in danno di quest'ultimo. Il terzo motivo, peraltro mai dedotto in sede di gravame, pone in discussione senza apprezzabili motivi in diritto il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale la confisca obbligatoria prevista dall'art.322ter cp. anche "per
侧 equivalente", ossia anche nei confronti di beni, dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del sul nesso di reato, non necessita di alcuna dimostrazione pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato (Cass.Sez.VI 19/1-24/2/05 n.7250 Rv.231604).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 cpp, di € 1.000,00.
4 P.
Dichiara inammissibile il ricorso delle spese processuali e della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 27/9/2011
Il Consigliere est
M.
e condanna il ricorrente al pagamento somma di € 1.000,00 in favore della
Presidente
Trepinan
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E
R
P
Piera Esposito
E
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N
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