Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la condotta del custode giudiziario che utilizzi un autoveicolo a lui affidato, ponendolo in circolazione senza autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1423
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 023839/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AIESE GIOVANNI, N. IL 10/05/1978;
avverso SENTENZA del 10/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. ASTA, che si è riportato al ricorso. FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 334 c.p., per avere, quale custode della propria autovettura, fatto circolare la medesima.
Deduce:
- che la sua condotta non era diretta a violare gli obblighi della custodia giudiziale e ha determinato solo un uso e una mera "amotio" della cosa inidonei a integrare il reato contestato, in mancanza di prove di effettivo deterioramento del bene;
- che, in ogni caso, la condotta deve ritenersi giustificata da uno stato di necessità;
- che illogicamente sono state negate le attenuanti generiche. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'uso, da parte del custode giudiziario, di un autoveicolo a lui affidato costituisce una violazione del vincolo posto sul bene ed integra la figura del reato previsto dall'art. 334 c.p.. La circolazione non autorizzata del veicolo è infatti, di per sè, condotta obiettivamente idonea a impedire o a rendere più difficoltosa l'acquisizione del bene medesimo.
Il termine "sottrarre", di cui all'art. 334 c.p., deve invero essere inteso nella sua accezione più ampia, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito di una norma che prevede un delitto contro la P.A., posto a tutela del buon andamento di questa, e non contro il patrimonio, con l'effetto che il concetto di sottrazione non coincide necessariamente con quello di appropriazione ed è integrato anche dalla semplice "amotio" del bene, idonea a pregiudicare la finalità pubblicistica del vincolo, in quanto crea ostacoli e difficoltà al compimento degli ulteriori atti esecutivi. La utilizzazione del veicolo, attraverso la messa in circolazione non autorizzata e, quindi, lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, integra la condotta di "sottrazione", perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di fatto e privatistica dell'utilizzatore, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura stessa (v., fra le pronunce più recenti, Cass. sentt. nn. 2168 e 10361 del 2008). Quanto alla circostanza addotta a sostegno della rivendicata esimente dello stato di necessità (esigenza di recarsi all'abitazione dei genitori della convivente per prestare soccorso), la stessa è rimasta priva di prova e non potrebbe comunque integrare gli estremi dell'esimente medesima (ben potendo soddisfarsi la conclamata esigenza di soccorso con sistemi alternativi e anche più efficaci). m ordine alla doglianza sul diniego delle attenuanti generiche, con la stessa si intende sottoporre al giudizio di legittimità una valutazione, quale quella relativa alla concessione o meno delle attenuanti generiche, che rientra nella facoltà discrezionale del giudice e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità ove - come appunto nella specie (v. il richiamo ai precedenti penali) - corredata di una motivazione idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009