Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 1
L'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 pone l'obbligo della denuncia di inizio dei lavori, riguardanti l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, esclusivamente a carico del costruttore, il quale deve indicare nella denuncia i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori. Anche il regime sanzionatorio, in caso di inottemperanza, e previsto soltanto per il costruttore - ex art. 14 - sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/1998, n. 13097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13097 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 30.10.1998
1. dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N. 3293
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Salvatore Salvago Consigliere N. 18355/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA VA, nato a [...] il [...], da NO IU, nato a [...] il 15.081952, e da AM CO NO, nato a [...] il [...] 1, avverso la sentenza pronunciata dal Pretore di Foggia in Trinitapoli in data 6.03.1998 che li ha condannati alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 1086/1971;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Vittorio Martusciello, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il rigetto nel resto;
Sentito il difensore, avv. Enrico Falcolini, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza;
osserva
Con sentenza in data 6.03.1998 il Pretore di Foggia in Trinitapoli condannava RA VA, NO IU e AM CO NO alla pena dell'ammenda per avere iniziato opere in conglomerato cementizio senza averne fatto preventiva denuncia al Genio Civile.
Proponevano ricorsi per Cassazione gli imputati denunciando, il RA e il NO, violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità di chi non sia il costruttore delle opere, sussistendo l'obbligo della denuncia soltanto a carico di tale soggetto, e, il AM mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza della denuncia, ritualmente eseguita. Tutti i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 163 cod. pen. essendo a loro pregiudizievole la concessione del non richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena. Chiedevano l'annullamento della sentenza.
I ricorsi proposti dal RA e dal NO sono fondati perché l'art. 4 della legge n. 1086/1971 pone l'obbligo della denuncia di inizio dei lavori, riguardanti l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, esclusivamente carico del costruttore, il quale deve indicare nella denuncia i nomi e i recapiti del committente, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori.
Anche il regime sanzionatorio, in caso di inottemperanza, è previsto soltanto per il costruttore (art. 14 legge citata), sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo.
Pertanto, non rivestendo la richiesta qualità, i ricorrenti RA e NO non hanno commesso il fatto, donde l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il ricorso del AM non è puntuale perché censura in punto di fatto la decisione che è immune da vizi logici.
Va, al riguardo, rilevato che il giudice di merito ha accertato, con congrua motivazione, che l'imputato, denunciato l'inizio dei lavori relativi al progetto originario, non ha reiterato il necessario adempimento per l'ottenuta variante.
Il reato, commesso il 22.10.1993, è, però, prescritto sin dal 22.04.1998 essendo decorso il termine massimo di anni 4 mesi 6 di reclusione, sicché la sentenza deve essere annullata senza rinvio anche nei confronti del AM.
P Q M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti RA e NO non avere commesso il fatto e nei confronti del ricorrente AM perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza il 30.10.1998. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998