Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
CC. 63662 MATERIA TA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME07 33 1POPULO 1 LIA A I S E N S I E D L E S EN T S D A R E G I S LA CORTE SUPRE A DI 267 986ZION E UTARIA SEZIONE QUINTA CIVILE 5 composta dagli ill.mi sigg. magistrati Presidente R.G. n. 7201/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 16257 Dott. Simonetta SOTGIU Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Cons. relatore Ud. 14 nov. 2002 Dott. Michele D' ALONZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE 63662 sul ricorso proposto N. dal MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE (già denomina- to MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l' Avvocatura Generale del- lo Stato che lo difende ope legis RICORRENTE CONTRO la s.r.l. Officine B.M. INTIMATA avverso la sentenza n. 240/98 depositata dalla Corte di Appello di Venezia il 13 febbraio 1998. 4242 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -1/11 - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2002 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale dr. Umberto APICE, il quale ha concluso per 1' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 aprile 1994 la s.r.l. Officine B.M. chiedeva al Tribunale di Vene- zia di condannare l' Amministrazione Finanziaria dello Stato a restituire ad essa le somme versate a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data del pagamento, assumendo il contrasto della normativa nazionale (artt. 3 D.L. n. 853/82, conv. in legge n. 17/85, e 36 D.L. 69/89, conv. in legge n. 17/89) isti- tutiva della tassa con gli artt. 10 e 12 della diretti- va CEE n. 335 del 17 luglio 1969, come statuito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 20 aprile 1993. Il Tribunale adito condannava ין amministrazione statale al pagamento della somma di £. 8.000.000, oltre gli interessi legali dalla domanda, e compensava per intero le spese processuali. La Corte di Appello della stessa città, all' uopo investita, con sentenza n. 240/98 depositata il 13 feb- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -2/11 - braio 1998, con la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, rigettava l' appello proposto dall' Amministrazione Finanziaria dello Stato e, in parziale accoglimento del gravame incidentale spiegato dalla contribuente, disponeva che gli interes- si legali sulle somme da rimborsare decorressero «dalla data di costituzione in mora, così come precisato in motivazione». Con ricorso notificato alla s.r.l. Officine B.M. il 31 marzo 1999 e depositato il 20 aprile 1999 il Mini- stero delle Finanze - invocando l' applicazione dello ius superveniens costituito dalla norma dettata dall' art. 11 della legge n. 448/98 - chiedeva, con ogni con- seguente pronuncia sulle spese processuali, di cassare la sentenza dalla Corte di Appello e di riconoscere il suo diritto a detrarre dalle somme corrisposte dalla contribuente l' importo della tassa per la prima iscri- zione (£. 500.000) e quello della tassa annuale per l' iscrizione degli atti sociali (£. 400.000 per anno) previsti dall' art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, con applicazione, sulla somma dovuta, degli inte- ressi del 2,50% decorrenti dalla data della domanda e con esclusione sia della rivalutazione monetaria che degli interessi anatocistici. La società intimata non si costituiva in giudizio. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -3/11 - MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
1. Il giudice nazionale anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con le sen- tenze n. 170 del giorno 8 giugno 1984 e n. 113 del 23 aprile 1985 (Cass., I, 23 gennaio 1987 n. 634) - come noto (Cass., lav., 15 marzo 2002 n. 3841; id., lav., 18 maggio 1999 n. 4817, in Foro Ital. 1999, I, 2542, tra le recenti), deve disapplicare le norme dell' ordina- mento interno incompatibili con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disci- plina prodotta dagli organi della CEE mediante regola- mento, sia nel caso, interessante la fattispecie ogget- to di decisione, in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell' ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell' ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell' esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli art. 169 e 177 (numerazione originaria) del trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con la legge 14 otto- bre 1957 n. 1203. Le statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità Europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi del citato art. 177 (ora art. 234), pertanto, hanno (Cass., I, 28 marzo 1997 n. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -4/11 - 2787) diretta ed immediata applicazione nel nostro or- dinamento interno e determinano 1' effetto della "non applicazione" della legge nazionale dichiarata incompa- tibile con 1' ordinamento comunitario col limite, be- ninteso, del rispetto dei principi fondamentali del no- stro ordinamento costituzionale e dei diritti inelimi- nabili della persona umana considerato anche che 1' art. 291 comma 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (il quale dispone che, quando la Corte di Giustizia delle CE dichiara incompatibile con le norme comunita- rie un' agevolazione od esenzione tributaria, la cessa- zione dell' efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto) riguarda le modalità di at- tuazione con norme interne delle sentenze di detta Cor- te, ma non incide sui diritti che siano già sorti in favore del privato sulla base dell' ordinamento comuni- come interpretato dalle sentenze medesime, qua-tario, li, come nel caso, i diritti inerenti alla ripetizione di somme che risultino indebitamente riscosse (Cass., I, 29 ottobre 1991 n. 11522).
2. Con decisione del 10 settembre 2002 emessa nella cause riunite C-216/99 e C-222/99 (in Foro Ital. 2002, IV, 453 ed in Corr. Giur., 2002, 1419), la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, esaminando specifica- mente le disposizioni (delle quali il Ministero ricor- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -5/11 - rente invoca 1" applicazione) dettate dall' art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, oltre a ribadire che «il diritto comunitario non vieta a uno Stato mem- bro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un ter- mine nazionale di decadenza triennale che deroga al re- gime ordinario dell' azione di ripetizione dell' inde- bito tra privati, assoggettata a un termine più favore- vole, purché detto termine di decadenza si applichi al- lo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tri- buti basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale»>, ha, per quanto interessa la presente controversia, testualmente statuito che: "1' art. 10 della direttiva del Consiglio 17 lu- glio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev' essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell' art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l' iscrizione di atti SO- cietari nel registro delle imprese, qualora non costi- tuiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva"; "I' art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335 dev' essere interpretato nel senso che tali tas- se retroattive non costituiscono diritti di carattere Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -6/11 - remunerativo autorizzati da detta disposizione qualora le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla per- cezione di tributi che le predette tasse retroattive si che non vengono resti-considerano aver sostituito, ma tuiti a coloro che li hanno versati"; - "al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscano diritti di carattere remunerativo autorizzati dall' art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono es- sere diversi a seconda della forma giuridica della So- cietà, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori ef- fettuate gratuitamente, e devono eventualmente tener conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch' essi a retribuire lo stesso servizio fornito"; "per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l' insieme dei costi connes- si alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili”; - "uno Stato membro ha la facoltà di prevedere di- ritti forfettari e di stabilirne gli importi per un pe- riodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -7/11 - regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi”. Secondo la stessa Corte, inoltre, "il diritto comu- nitario osta a che uno Stato membro adotti norme che restituzione di un tributo dichiarato subordinano la incompatibile con il diritto comunitario da una senten- za della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condi- zioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tribu- to di cui trattasi".
3. Per effetto delle riprodotte statuizioni la nor- dettata dall' art. 11 della legge n. 448 del 1998, ma sopravvenuta alla decisione impugnata ed invocata dal Ministero, non può essere applicata alla specie perché: a) l' interpretazione («va interpretato») dell' ar- ticolo 61, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993 n. 427) contenuta nel suo primo comma si risolve, nella come palesato dalla letterale interpretazione, previsione di una vera e propria tassa (anch' essa, quindi, contrastante con le disposizioni comunitarie, come confermato dalla Corte di Giustizia) in quanto 1' importo relativo è del tutto avulso dal costo del ser- Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -8/11 - soprattutto, in quanto, nonostante la sua af- vizio e, fermata forfettarietà, l' obbligo del pagamento come - evidenziato dalla previsione di «misure forfettarie an- nuali» dovute comunque «per l' iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992» (quindi con totale astrazione dalla effettività o meno prescinde del tutto dalla concre-di tale iscrizione) ta prestazione di un servizio e non tiene affatto conto «di altri diritti»>> a suo tempo versati, «intesi anch' essi a retribuire lo stesso servizio fornito»; b) la fissazione «nella misura del tasso legale vi- gente alla data di entrata in vigore della legge>> (misura pari, quindi, al 2 e 50% per effetto del D.M. Tesoro 10 dicembre 1998 in vigore dal primo gennaio 1999) e la decorrenza «dalla data di presentazione dell' istanza» di detto tasso degli interessi sull' im- porto da rimborsare (perché corrisposto а titolo di tasse di concessioni governative sulle società contra- stanti con disposizioni comunitarie) sono contrarie sia con la maggiore misura degli interessi dovuti in base al disposto dell' art. 1 (giusta il rinvio operato dall' art. 5) della legge 26 gennaio 1961 n. 29 per tutte le ripetizioni di somme pagate per tasse e impo- ste indirette sugli affari ritenute non dovute sia con quelli (anch' essi maggiori) fissati, in via generale, Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -9/11 - dall' art. 1284 cod. civ. (nel testo anteriore alla mo- difica apportata con 1' art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e nella misura periodicamente variabile fissata in base al testo attualmente vigente della me- desima norma) per le ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. tra privati e, pertan- non rispettano il principio affermato dalla medesi- to, ma Corte di Giustizia nella richiamata sentenza del 2002 in tema di «modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448/1998», riguardanti «specificamente le tasse di con- cessione riscosse per l' iscrizione nel registro delle imprese ed il versamento annuale per la sua conserva- zione negli anni successivi», cioè il principio secondo il quale «il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto CO- munitario da una sentenza della Corte, o la cui incom- patibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specifi- camente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi». Discende da tanto la totale infondatezza del ricor- so che, come anticipato, deve essere respinto. Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -10/11 - 3. Nessuna statuizione sul carico spese processuali deve essere adottata non essendosi 1' intimata costi- tuita in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002-18 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Dr. Michele ALON (dr. Francesco CRISTARELLA ORESTANO) Custhall Or IL CANCELLIERE C;
Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 13 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 7201/99 -11/11 -