Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
U 1 775 /01 O 8 1 E 1 4 6 - ° 6 1 N 1 6 9 Z B C DEL POPOLO ALI NO E A P I D UPREMA DI CASSAZIONELA CO E Oggetto EG C D A I D R SEZIONE SECONDA CIVILE U E I SPESE G T E N CONDOMINIALI agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp . N T S E Å Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente S R.G.N. 19222/98 - E Cron.3693 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA wal Rel. Consigliere- - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - Ud. 24/10/00 Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L3000 7 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: DI DIO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE P.ZA CAVOUR c/o CORTE di CASSAZIONE, difesa CANCELLERIA dall'avvocato ARENA SANDRO, giusta delega in atti;
-OW ricorrente -
contro
FU EB, nella qualità di Amm.re Generale p.t. del complesso "MESSINA DUE", elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA PRATI DEGLI STROZZI 35, presso lo studio dell'avvocato MACRI' A F, difeso dall'avvocato ARMENI MARIA CONCETTA, giusta delega in 2000 atti;
1715
- controricorrente -
-1- " avverso la sentenza n. 304/98 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 04/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato ARMENI Maria Concetta, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbimento del 2° motivo. -2- Svolgimento del processo. Su ricorso di EB RN, amministratore generale del com- plesso residenziale NA DU (supercondominio), il Giudice di pace di NA, con decreto in data 27 novembre 1997, ingiunse ad IA Di IO, proprietaria di un appartamento in uno degli edifici condominiali, di pagare la somma di £. 615.000, oltre interessi e spese, per contributi non versati. Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 1998 la Di IO propose tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, convenne in giudizio, davanti al predetto Giudice di Pace, il RN nella sua specificata qualità, eccepì che il pagamento era stato richiesto senza titolo perché le delibere relative erano nulle e che mancava il rapporto condominiale presupposto, e chiese pertanto la revoca del decreto ingiuntivo. Nel costituirsi in giudizio l'amministratore contestò l'opposizione e ne chiese il rigetto. A conclusione del giudizio il Giudice di pace, con sentenza in data 4 maggio 1998, rigettò l'opposizione, confermò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l'opponente alle spese processuali. Contro la decisione IA Di IO ha proposto ricorso per cas- sazione e formulato due motivi d'impugnazione. EB RN nella qualità di amministratore ha depositato controricorso. Calfapietra est.vlyen 19222/98 1 Motivi della decisione.
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1134, 1138, 1418 e 2697 c.c., dell'art. 34 c.p.c. anche in relazione agli artt. 67 e 72 disp. att. c.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia. Afferma che, contrariamente a quanto affermato dal giudican- te, il regolamento generale relativo al supercondominio (costituito da undici lotti comprendenti i trentasei edifici che costituiscono il complesso residen- ziale) non ha mai formato parte integrante degli atti di acquisto dei singoli appartamenti né l'amministratore, cui incombeva l'onere relativo, aveva fornito la prova di tale circostanza, che costituiva la base del credito oggetto dell'ingiunzione; afferma altresì che l'eccezione relativa all'assoluta nullità delle delibere assembleari poste a base del decreto ingiuntivo, fondata sul fatto che alle riunioni erano stati invitati ed avevano partecipato solo i rap- presentanti di lotto (peraltro mai espressamente delegati) e non i singoli condòmini, non era stata esaminata dal giudicante, il quale aveva ritenuto la propria incompetenza in materia;
il Giudice di pace avrebbe dovuto, invece, esaminare la questione della nullità incidenter tantum o rimettere la causa al Tribunale. La doglianza va disattesa. Il Giudice di pace ha accertato che la Di IO godeva dei servizi con- dominiali generali, senza i quali il suo appartamento sarebbe stato pressoché inabitabile;
le somme richiestele dal RN, nella qualità suddetta, afferiva- Calfapietra est.V.lya 19222/98 2 no infatti a quelle spese che garantivano l'approvvigionamento idrico del complesso, la manutenzione delle strade di attraversamento dei singoli lotti, le servitù di passaggio a favore degli edifici compresi negli altri lotti, i ma- nufatti per lo smaltimento delle acque, l'impianto di illuminazione delle strade, i muri e le opere di sostegno, e così via, così come descritti nel rego- lamento generale di condominio. Il Giudice di pace ha aggiunto che la Di IO non aveva contestato l'effettiva erogazione da parte del supercondominio dei servizi per i quali si richiedeva il pagamento previa l'avvenuta attribuzione della quota millesi- male afferente al suo appartamento;
per cui non v'era alcun dubbio che ella dovesse pagare la somma richiestale col decreto ingiuntivo quale corrispet- tivo di servizi dei quali aveva indubbiamente fruito nel corso di quell'anno. Il Giudice di pace ha anche affermato che esulava dalla sua compe- tenza l'esame della nullità o meno delle singole deliberazioni assembleari o quello delle singole voci di spesa, e su tale affermazione la ricorrente pone il suo accento critico;
il quale sarebbe certamente fondato dato che - l'eccezione poneva una questione pregiudiziale che era l'antecedente logico necessario all'esame della domanda principale ed alla conseguente sua deci- sione - se non fosse per il fatto che, pronunciandosi in una causa di valore inferiore a due milioni di lire, il Giudice di pace, autorizzato dalla legge pro- cessuale, ha formato ed applicato la regola di equità secondo cui la Di IO doveva necessariamente pagare le spese dei servizi condominiali di cui frui- va come proprietaria di un appartamento in condominio rispetto al quale Calfapietra est.клучи 19222/98 3 quei servizi si presentavano obiettivamente indispensabili, in tal modo supe- rando sulla base di un giudizio di valore di tipo intuitivo conforme al co- mune sentire e non fondato su una motivazione assolutamente mancante o meramente apparente o insanabilmente contraddittoria - l'eccezione propo- sta con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Il primo motivo di ricorso va dunque rigettato perché infondato.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 91 c.p.c. e delle norme che disciplinano i diritti e gli onorari spettanti al difen- sore. Sostiene che sia le spese vive sia i diritti di procuratore sia gli onorari di avvocato sono stati liquidati in misura eccessiva rispetto alla vigente tarif- fa professionale perché contemplano voci non dovute o perché commisurati ad un valore della causa superiore a quello effettivo. Il motivo è generico, e quindi inammissibile, perché priyo della puntuale e doverosa specificazione delle singole voci su cui si appunta la censura. Il ricorso pertanto va rigettato nella sua interezza, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in £. бидео 'oltre a £. 500.000 per onorari. Calfapietra eat. 19222/98 vile, il Calfapietra est. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- 24 ottobre 2000. Il Presidente Vivcy Belleone Il Consignere est./ IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 07 FEB. 2001 Rona ) 4 7 E 3 . C N A , P 1 I 9 9 D 1 - E I 1 G C 1 E - I 1 R 9 D 2 3 A U R D E C E T E N E N T S . E T R S A I ( 19222/98 S