Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
La disposizione dell'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 secondo la quale, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti, non è applicabile al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive previsto dal primo comma dell'art. 6 L. n. 401 del 1989.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2006, n. 29923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29923 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/07/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 762
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 45586/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN TE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 10.11.2005 dal g.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi,
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza del 10.11.2005 il g.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno ha convalidato il provvedimento del 25.10.2005 con cui il questore di Ascoli Piceno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, aveva prescritto a TE NZ di presentarsi presso la questura di OL trenta minuti dopo l'inizio di ogni partita di basket disputata dalla squadra della VI OL, per la durata di due anni.
Il Giudice ha ritenuto pienamente giustificato e motivato il provvedimento questorile;
e ha in particolare sottolineato la pericolosità del NZ, il quale durante rincontro di basket disputato il 3.6.2005 tra UT ON e VI OL, si era reso responsabile di lancio di oggetti e invasione di campo.
2 - Il difensore del NZ ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando carenza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'intimato e al requisito della necessità ed urgenza. In particolare, lamenta che il Giudice non ha minimamente tenuto in considerazione la nota difensiva con cui si affermava l'assenza di responsabilità del NZ, giacché - come dimostrato da una dichiarazione rilasciata dal presidente della società VI OL, Romano Berlocchi - egli era intervenuto in campo alla fine della partita del 3.6.2005 al solo scopo di garantire la incolumità del predetto presidente mentre questi si stava dirigendo verso lo spogliatoio per raggiungere la propria squadra.
3 - Il Procuratore Generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del NZ, con memoria scritta del 16.5.2006, ha replicato confutando la requisitoria del Pubblico Ministero.
4 - Il ricorso è fondato e va accolto.
In punto di pericolosità sociale del NZ, l'ordinanza impugnata ripete pedissequamente il provvedimento questorile laddove attribuisce al medesimo NZ lancio di oggetti e invasione di campo nel corso e al termine della partita di basket di cui trattasi. Ma questa osservazione non vale a soddisfare l'obbligo di motivazione che incombe al Giudice della convalida, giacché non prende assolutamente in considerazione la nota difensiva tempestivamente presentata, che documentava un comportamento del NZ diverso da quello attribuitogli dal questore.
4.1 - In ordine all'altro requisito della necessità e urgenza, l'ordinanza contiene solo un generico richiamo al provvedimento questorile, che, sul punto, aveva espressamente "considerato che dalla situazione in atto - denuncia all'A.G. e necessità di impedire all'interessato di porre nuovamente in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica - deriva(va) l'esigenza di celerità del relativo provvedimento che giustificava l'assenza di comunicazione allo stesso dell'avvio del procedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 7". Al riguardo il collegio osserva:
a) la norma della L. n. 241 del 1990, art. 7, che impone di comunicare l'avvio del procedimento, non è applicabile al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dalla L. n. 401 del 19898, comma 1, art. 6, sia per le particolari esigenze di urgenza del provvedimento, sia perché manca un vero e proprio procedimento amministrativo, che si esaurisce nel provvedimento finale, senza compimento di atti istruttori intermedi che consentano l'intervento dell'interessato (Cass. Sez. 1^, n. 27053 del 16.6.2004, rv. 228943);
b) a maggior ragione detta norma non è applicabile alla prescrizione di comparire in un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, di cui al secondo comma del citato art. 6, giacché tale provvedimento è soggetto a decadenza se non interviene nel termine di legge la convalida del Giudice, e deve contenere l'avviso all'interessato che ha facoltà di difendersi davanti al Giudice competente per la convalida: questa è infatti una garanzia procedi mentale che è specifica e più intensa rispetto alla garanzia generale prevista dalla L. n. 241 del 1990, art. 7;
c) nel caso di specie, comunque, la esigenza di celerità e urgenza è oggettivamente smentita dalla circostanza che il presupposto fattuale del provvedimento (lancio di oggetti e invasione di campo durante la partita di pallacanestro UT Montegranaro - VI OL) si è verificato il 3.6.2005, la relativa segnalazione al questore è datata 27.7.2005, e il provvedimento finale è stato emesso solo il 25.10.2005.
In conclusione, non solo manca sul punto una motivazione adeguata, ma la distanza temporale tra il presupposto fattuale e il provvedimento fa indubbiamente venir meno il requisito della necessità e urgenza, che solo legittima, ai sensi dell'art. 13 Cost., comma 3, la misura restrittiva della libertà personale da parte dell'autorità di polizia.
Si impone perciò l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006