Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In tema di estinzione del reato per oblazione, il mancato accertamento da parte del giudice dell'avvenuto pagamento da parte dell'imputato, cui consegua l'illegittima condanna dello stesso, è rilevato, quando risulti documentalmente, anche dalla Corte di cassazione, che può annullare senza rinvio la sentenza gravata e, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare estinto il reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 07/11/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1607
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 37981/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA MA, n. in Roma il 06.02.1968;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Ostia in data 26.05.2005. Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore del ricorrente, avv. PEPE Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 26 maggio 2005 (la sentenza-documento reca la data del 1 giugno, ma la prima è la data di udienza come risulta dal relativo verbale ed ancora la prima è apposta in calce al dispositivo letto in udienza) il Giudice di pace di Roma condannava MA RA a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2.
Chiariva il giudice che l'imputato era stato ammesso alla oblazione, ma che, fissata la somma da corrispondere e rinviato il procedimento, all'udienza di rinvio non erano comparsi ne' l'imputato ne' il suo difensore.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando il vizio di violazione di legge. Deduce che egli "pagò effettivamente l'intera somma" determinata per l'oblazione; alla relativa udienza "RA giungeva con lieve ritardo...; il giudice tuttavia non riteneva di attendere l'imputato e alle ore 10,40 chiudeva l'udienza..., leggendo il dispositivo":
allega al ricorso "originale del modello F3 attestante il pagamento dell'oblazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Invero, come da atto la sentenza impugnata, all'udienza del 28 ottobre 2004 il giudice ammise l'imputato alla richiesta oblazione, fissando la somma da corrispondere in "L. (rectius: Euro) 1.291,00 + 24,00 Euro di spese processuali corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge". Per come risulta dalla documentazione ora in atti (Mod. F 23 in data 5 maggio 2005) tale somma venne corrisposta dall'imputato, sicché il relativo adempimento era stato eseguito in data anteriore all'udienza del 26 maggio 2005, nella quale venne resa la sentenza impugnata, non comparsi l'imputato ed il suo difensore di ufficio pregressamente nominato (avv. Edoardo Canicci), e venendo perciò nominato altro difensore di ufficio (avv. Alessandro Ferrante).
Ciò posto, deve, al riguardo, considerarsi che è ben vero che la fissazione da parte del giudice della somma da versare presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente all'oblazione, e quindi l'accoglimento della relativa domanda, non residuando al giudice altra possibilità se non quella di dichiarare la estinzione del reato per tale causa (Cass., Sez. 3, n. 2734/2000). Ed è anche vero che, perché l'effetto estintivo si realizzi, è necessario che la parte rappresenti al giudice (e comprovi) l'avvenuto adempimento di tale richiesta attività, sicché il giudice del merito possa deliberare l'avvenuto espletamento dell'adempimento dovuto e, conseguentemente, prendere atto della sussistenza delle condizioni di legge per dichiarare la estinzione del reato. Ove a tanto la parte del tutto si sottragga, il giudice per un verso non può alla stessa sostituirsi a colmare il vuoto del mancato assolvimento di tale onere di allegazione, e, per altro verso, non può dichiarare la estinzione del reato, a quel momento non rimanendo comprovata la sussistenza delle condizioni di legge medesime.
Ma, ove l'effetto estintivo si sia realmente verificato, per il comprovato pagamento della somma indicata, la circostanza, ove sia documentalmente comprovata senza necessità di indagini di merito (come nella specie), può esser fatta valere nel giudizio di cassazione, risolvendosi pur sempre essa in un vizio di violazione di legge, ancorché non imputabile al giudice nel momento in cui rese la relativa decisione, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, in ogni stato e grado del processo il giudice è tenuto alla immediata declaratoria di ravvisate cause di non punibilità. Diversamente, peraltro, la situazione così determinatasi, in effetti, darebbe luogo alla possibilità di un giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 629 c.p.p. e ss., segnatamente in riferimento all'art. 531 c.p.p., richiamato dall'art. 631 c.p.p.: ed obbedisce ad evidenti ragioni di economia processuale ritenere che la causa di estinzione evidentemente sussistente debba essere rilevata nel giudizio di cassazione risultando ultroneo, a tal punto, il superfetativo percorso della revisione della sentenza di condanna.
4. Potendosi in questa sede dare i definitivi provvedimenti del caso, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché estinto il reato per oblazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per oblazione.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008