Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1714
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

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Massime1

Il diritto a chiedere il ricongiungimento familiare spetta non solo allo straniero titolare di permesso di soggiorno, rilasciato per lavoro subordinato o autonomo ovvero per asilo, studio o motivi religiosi, ma anche allo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari; infatti, quest'ultimo ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare, è rinnovabile con esso e consente lo svolgimento delle stesse attività di modo che le due situazioni giuridiche vengono a coincidere ed un loro trattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente legittimo.

Commentario1

  • 1Quando il diritto è vita. Note a margine dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 21 febbraio 2019
    https://www.asgi.it/ · 8 luglio 2019

    di Carla Lucia Landri e Claudia Pretto rispettivamente avvocato in Torino, socio Asgi; giurista, esperta in protezione internazionale L'art. 25 del Codice visti dell'Unione europea può in taluni casi essere applicato direttamente ed invocato di fronte al giudice nazionale, in mancanza di rilascio di visto da parte della Rappresentanza diplomatica competente L'articolo è pubblicato nella Rubrica “Diritti senza confini”, nata dalla collaborazione fra le Riviste Questione Giustizia e Diritto Immigrazione e Cittadinanza per rispondere all'esigenza di promuovere, con tempestività e in modo incisivo il dibattito giuridico sulle principali questioni inerenti al diritto degli stranieri. Vai alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1714
Data del deposito : 7 febbraio 2001

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