CASS
Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2023, n. 50673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50673 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Venezia, visto l'appello pervenuto il 13 luglio 2023 contro l'ordinanza del 7 luglio 2023 del Tribunale di Venezia rilevava che l'appello era stato spedito a mezzo posta, quindi, con modalità non più previste dalla legge vigente, tenuto conto della abrogazione dell'art. 583 cod. pen.; pertanto lo dichiarava inammissibile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 50673 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 10/11/2023 2.1. violazione di legge (art. 582 e ss. cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la disciplina vigente consentirebbe la trasmissione dell' atto di appello a mezzo posta. 3. Il ricorso non presenta le forme del ricorso per cassazione essendo stato trasmesso via e -mail, senza firma digitale: lo stesso è, dunque, inammissibile in quanto non è possibile ritenere certa la identità del mittente. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023. v
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Venezia, visto l'appello pervenuto il 13 luglio 2023 contro l'ordinanza del 7 luglio 2023 del Tribunale di Venezia rilevava che l'appello era stato spedito a mezzo posta, quindi, con modalità non più previste dalla legge vigente, tenuto conto della abrogazione dell'art. 583 cod. pen.; pertanto lo dichiarava inammissibile. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 50673 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 10/11/2023 2.1. violazione di legge (art. 582 e ss. cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la disciplina vigente consentirebbe la trasmissione dell' atto di appello a mezzo posta. 3. Il ricorso non presenta le forme del ricorso per cassazione essendo stato trasmesso via e -mail, senza firma digitale: lo stesso è, dunque, inammissibile in quanto non è possibile ritenere certa la identità del mittente. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre 2023. v