Sentenza 4 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di tutela del diritto di autore, il D.L.G.S. 16 novembre 1994 n. 685, nel riordinare la materia, inserisce nella legge 22 aprile 1941, n. 633, l'art. 171 ter, facendo, per altro, implicito riferimento al regolamento di esecuzione di cui al R.D. 18 maggio 1942 n. 1369, pur senza menzionarne gli estremi e, poiché il predetto regolamento, all'art. 12, prevede l'applicazione dei contrassegni alle categorie di opere che devono recarli, integra gli estremi del reato di cui al sopra indicato art. 171 ter, come introdotto dall'art. 17 del D.L.G.S. 16 novembre 1994 n. 685, la condotta di colui che pone in vendita o noleggia, tra l'altro, videocassette prive del prescritto contrassegno SIAE. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la norma fosse inapplicabile in quanto priva di regolamento di esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/1998, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 4.12.1998
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N. 1275
3. " NC Carletti " REGISTRO GENERALE
4. " Massimo OD " N. 28570/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale di Milano e dalla p.c. SIAE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3.4.1998, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco De Chiara,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Uccella che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, Udito, per la parte civile, l'Avv. Mandel per l'accoglimento del ricorso,
Udito il difensore Buscon Giorgio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza della Corte di Appello di Milano del 3-4-1998 in riforma della sentenza del Pretore di Voghera - sez. Stradella - del 15-2- 1998 è stata confermata per NC TO l'assoluzione perché il fatto non sussiste del reato sub b) art. 81 c.p. 1 L. 400/85 e modificate le formule assolutorie per non aver commesso il fatto in quella perché il fatto non sussiste in relazione al reato sub A) art. 81 e 648 CP ricettazione di cassette - video abusivamente riprodotte e prive del marchio SIAE.
La sentenza ha ritenuto inapplicabile le norme dell'art. 171 ter lett. c) L. 633/41 in quanto il regolamento di esecuzione relativo non risulta emanato per cui essendo la fattispecie incompleta, la SIAE non avrebbe titolo per stabilire ed imporre le forme, i tempi e le modalità secondo le quali videogrammi ed altro vanno contrassegnati.
Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale di Milano e la parte civile SIAE denunciando la violazione di legge sostanziale e chiedendo l'annullamento della sentenza con riguardo ad entrambi i reati contestati, rilevando che il regolamento cui si riferisce il citato articolo è già esistente e si identifica in quello di cui r.d. 18.5.1942 n. 1369. Non dovendo essere emanata alcuna norma secondaria, la fattispecie deve essere ricostruite secondo i testi normativi vigenti per cui l'art. 171 citato non può essere considerato - come ritiene la impugnata sentenza norma penale in bianco.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. sez. 3^ 20.4.1998 Melucci, 16.6.1998 n. 2217 Struga) la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette ed altri supporti analoghi senza il contrassegno SIAE integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter. L. 1941 n. 633, come introdotto dall'art. 17 d.l. 1994 n. 685. In tale ultima statuizione è stato trasfuso il precedente art. 2 d.l. 1987 n. 9 conv. in L. 27-3-1997 n. 121, che assoggettava questa condotta alle condizioni di legge 20-7-1985 n. 400 (legge abrogata e riprodotta nell'art. 171 ter).
La legge n. 121 del 1987 richiamava espressamente l'obbligo di apporre il contrassegno SIAE secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 18-5-1942 n. 1369. Il decreto legislativo n. 685 del 1994 - nel risistemare organicamente detta materia attraverso l'inserimento del predetto art. 171 ter della legge originario sul diritto di autore n. 633 del 1941 - ha nuovamente menzionato il regolamento di esecuzione senza menzionarne gli estremi. Tale lacuna non modifica però l'interpretazione della disposizione in esame, in quanto il riferimento deve intendersi operato ancora al regolamento n. 1369 del 1942, che all'art. 12 comma terzo prevede l'apposizione dei contrassegni stessi alle categorie di opere che devono essere oggetto "in applicazione delle disposizioni di legge".
Tra queste rientrano le videocassette e le musicassette nonché i programmi degli elaboratori, espressamente specificati nel precedente articolo 171 bis che contiene un riferimento testuale al regolamento del 1942.
La sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che dovrà esaminare entrambi i reati contestati, considerando i principi sopra esplicitati. Provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese di parte civile in questo gradi di giudizio.
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio della parte civile.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999