Sentenza 18 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE S$6 5M 81/40A110 A IONEREM SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Vincenzo TREZZA Presidente Lavoro Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere R.G.N. 17504/98 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.14430 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere - Rep. Ud. 02/03/01ha pronunciato la seguente ORD INANZA C.C. sul ricorso proposto da: HI RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL PANARO 17, presso lo studio dell'avvocato ZAPPIA MARCELLINA, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato AUTELITANO LEONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 71 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 798/97 del Tribunale di LOCRI, depositata il 26/11/97 R.G.N. 617/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte Suprema di Cassazione, in camera di Consiglio, dichiari improcedibile il ricorso con le conseguenze di legge. -2- Ordinanza Letto il ricorso proposto da NE SA avverso la sentenza del Tribunale di Locri 26 novembre 1997; rilevato che il ricorso fu notificato alla controparte Inps con atto del 1-2 ottobre 1998 e depositato in cancelleria il 27 ottobre successivo;
ritenuto che
pertanto il ricorso è improcedibile stante la tardività del deposito avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla notifica;
rilevato che nulla deve essere liquidato per le spese poiché la controparte non si è costituita.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 marzo 2001. IL PRESIDENTE Ойсенко Чикка IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria #9 MAG. 2001 IL CANCELLIER