Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15943 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C. 68900 ESENTE DA ST AZIONE AI BENSI DEL D . 20/4/1986 N. 131 TAB AL REPUBBLICA ITALIANA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIE A SSAZIONE LA CORTE SUPREMA 5 RIA SEZIONE Tributaria Composta dagli Ill.mi gg.. Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente - R.G.N. 5773/00 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.32455 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 05/12/02 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente S ENTENZA N. 68900 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ELDACO SRL;
intimato avversO la sentenza n. 21/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 22/01/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4467 udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso rigetto del primo motivo del ricorso;
accoglimento del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Eldaco s.r.l. ha chiesto il rimborso della tassa sulle società, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n.335/69. Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha condannato il Ministero al pagamento di lire 11.500.000, mentre la Corte di Appello ha ridotto la somma a lire 10.500.000. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. La società non ha svolto attività difensive in questa sede. Motivi della decisione Il Ministero ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata data rilevanza, ai fini della decadenza, alla data di spedizione della richiesta di rimborso, piuttosto che alla data di ricezione. La doglianza è infondata alla luce dell'orientamento secondo il quale in questa materia rileva la data di spedizione della raccomandata (Cass. sent. n.11463/01). Nella specie non sono emersi elementi idonei a fare modificare tale orientamento, che va dunque confermato. Il Ministero ha dedotto inoltre violazione e falsa applicazione dell'art. 11 1.n.448/98 sotto il seguente duplice profilo: a)dalle somme versate per l'iscrizione nel registro delle imprese e per il successivo mantenimento di detta iscrizione secondo le disposizioni previgenti, che l'Amministrazione è tenuta a rimborsare perché indebite, debbono essere detratte quelle dovute secondo quanto stabilito dal citato articolo 11 1.n.448/98; b)la misura degli interessi sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare viene stabilita secondo criteri diversi da quelli fissati, in via generale, dagli articoli 1 e 5 1.n.29/1961. Il motivo è infondato e deve essere rigettato. Il profilo attinente alla richiesta di riduzione dei rimborsi in applicazione dell'art. 11 citato non può essere condiviso, giusta l'orientamento già espresso con le sentenze n. 7176/99 e 11473/01. L'Amministrazione, richiamandosi all'articolo 11 in esame, ha chiesto in sostanza che dalle somme da rimborsare (perché ritenute incompatibili con la normativa comunitaria in quanto "non remunerative") siano "detratte" quelle dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, nella misura stabilita nel primo comma dello stesso articolo. Ma, qui, in questa causa, in verità si sta discutendo solo di restituzione di tassa annuale e non certo della tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, o della tassa dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali (di cui in effetti nella specie non si ha neanche notizia). Chiaramente, quindi, la pretesa dell'Amministrazione è innanzitutto inammissibile perché estranea all'oggetto del giudizio, come questo risulta delineato nell'atto introduttivo. E poi, inoltre, la pretesa relativa alla detrazione per l'iscrizione di atti diversi dall'atto introduttivo è anche infondata poiché l'ammontare della tassa di che trattasi è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico (né dalla relazione al disegno di legge né dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfetariamente, in funzione dei costi dell'operazione). In un tale contesto, è evidente che non sono stati forniti elementi tali che consentano di assegnare al nuovo tributo (introdotto con l'art. 11) il “carattere remunerativo", che lo renderebbe compatibile con la normativa comunitaria. Anche il profilo relativo alla misura degli interessi non può essere condiviso, essendo la disciplina dettata dall'articolo 11 della legge n.448/99 sicuramente incompatibile con le norme comunitarie. E invero, il tasso di interesse stabilito dalla norma denunziata è sensibilmente inferiore a quello fissato, in via generale, dall'art. 5 1.n.29/1961 per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte dirette sugli affari non dovute. In questo modo, è stata prevista una disciplina meno favorevole di quella prevista in via generale per la ripetizione di quanto pagato in più dal contribuente, disciplina che contrasta con il principio secondo il quale ""osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario....a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi""""(Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 10.9.2002, C-216/99 e C-222/99). Nulla va disposto per le spese, non avendo la società svolto attività difensive in questa fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 5.12.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. Francesco Cristarella Orestano Сатиев Оче IL CANCELLIERE C1 Casary صمته DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23.01 .2003 IL/CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano