Sentenza 2 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2001, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA TALIAN1 6149/0 1 IN NOM DEL POR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 19329/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 13667 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.27/02/01 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere-> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO KO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLAPREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura2001 presso Centrale Dell'Istituto, 971 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-- resistente con mandato avverso la sentenza n. 18590/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/10/98 R.G.N. 31803/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 19329/1999 ud. 27 febbraio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. UD KO, residente in [...](Croazia), ha presentato, in data 17/11/1987, domanda di pensione all'INPS sede di Udine consegnando il relativo modulo e la documentazione al competente assicuratore iugoslavo, in ossequio alle norme della Ente Convenzione italo-iugoslava in materia di sicurezza e previdenza sociale. La domanda e la documentazione sono state, quindi, trasmesse alla competente sede INPS italiana di Udine, che ha liquidato la prestazione senza calcolare e corrispondere la svalutazione e gli interessi maturati sui ratei spettanti a partire dal 121° giorno dalla presentazione della domanda. Il ricorrente ha, pertanto, adito il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, che, con sentenza del 17/10/1994, ha condannato l'INPS a corrispondere detti accessori determinati in £ 10.866.175. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l'INPS, deducendo che, per la svalutazione e gli interessi, occorre avere riguardo non alla data di presentazione della domanda presso il corrispondente assicuratore iugoslavo, ma a quella in cui la domanda,Ente trasmessa da detto Ente, giunge all'INPS. Con sentenza del 17 aprile-23 ottobre 1998, in parziale riforma della sentenza impugnata, il tribunale di Roma ha condannato 3 1'INPS a pagare, in favore dell'appellato, la somma di £ 4.964.828, compensando tra le parti un quarto delle spese del grado e ponendo a carico dell'INPS il residuo. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Vdovicic con due motivi di ricorso. L'istituto si è costituito depositando soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. (come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1991), nonché dell'art. 47, 4° comma, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, dell'art. 1219 e dell'art. 16, 6° comma, della legge 30/12/1991 n. 412, in C.C., relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con Legge 11/6/1960 n. 885, e, segnatamente, agli artt. 2, paragrafi 1 e 2, 31, paragrafo 1, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19, paragrafi 1, 3, 4 e 5 -, 20 e 30). In particolare osserva che tali norme, fissando specificamente il dies a quo della rivalutazione e degli interessi, non richiedono affatto un atto di messa in mora, verificandosi questa ex re, analogamente a quanto avviene per le situazioni previste dall'art. 1219, 2° comma, n. 3, C.C. nell'ambito del sistema generale della responsabilità contrattuale, con riferimento alla quale la normativa sull'inadempimento previdenziale assume carattere di specialità. Esso, infatti, è basato, come per i crediti di lavoro, sul presupposto che, alla mancata disponibilità della somma dovuta per prestazioni previdenziali, essendo queste destinate essenzialmente alle comuni esigenze della vita, consegue automaticamente il ristoro del pregiudizio sofferto. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere secondo la difesa del ricorrente - che il diritto agli accessori spetta automaticamente, col semplice, inutile decorso del tempo, a partire dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda. Inoltre Osserva ancora la difesa del ricorrente pur volendo ritenere esatta la tesi esposta nella sentenza impugnata, secondo la quale le "condizioni legali di responsabilità" dell'IMPS si verificano soltanto se il ritardo può essere attribuito a colpa di tale Istituto, il Tribunale, escluso che, per il ritardo della trasmissione della domanda e di acquisizione da parte dell'Ente italiano, possa configurarsi una qualche responsabilità del richiedente, che ha diritto alla prestazione, ha tralasciato di considerare che 1'eventuale colpevolecomportamento tra i due Statidell'Organismo straniero incide sui rapporti contraenti e, per essi, tra i due Enti assicuratori, e non certamente sui diritti e sugli obblighi dell'interessato nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto. 5 2. Con il secondo motivo - denunciandosi, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione - si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dal pensionato. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando al pensionato l'onere di provare un fatto impeditivo o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attendibili i conteggi prodotti dall'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto).
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732, 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 6 13386 e 14 dicembre 2000 n. 15776). Invero, con la citata pronuncia, il giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali principio della spettanza automaticail (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini l'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, dell' civ., la necessità della colpa dell'ente cod. proc. previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi stessa sentenza costituzionale sopra indicata non della costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 italo-jugoslava del 14 novembre 1957,della Convenzione ratificata con legge 11 giugno 1960 n.855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n.335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché 7 dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo domanda all'organismo di deve trasmettere senza indugio tale assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato.") risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta k comunicazione all'altro conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di détte norme (art. 3, comma 17, della legge n.335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai 8 sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n.241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della indipendentemente dalla data didomanda all'ente straniero, trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v. Cass. n.13386/2000 e n.15776/2000 già citate), il primo motivo di ricorso, attesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spettante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo 9 grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto. sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, sopra svolti e, in particolare, del tenendo conto dei rilievi principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero, anziché dal compimento di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa domanda da parte dell'INPS. Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma 385, (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito 10 il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giovann Amoroso) (Erminio Ravagna . Ra Sell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 MAG. 2001 oggi, IL CANCELLIERE, R T O O C N 3 5 N 3 7 - 1 . E 3 - 1 E 8 A L G G D E L L 1 I ' 0 D . A E S T R R L L N D A T I I O T E S I O S T A E P I , O A S S G O A R I A S , E S R N D T G E , I O B D O L I L D S A T O M I A P D T N E E S E 11