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Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14947 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14947 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 16/09/2022, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato a IG RA la misura della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di concorso in furto con strappo ex art. 624- bis cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione IG RA, attraverso il difensore Avv. MA IA UL, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai concreti passaggi logici attraverso i quali si è desunta l'esistenza di un concorso nel reato di furto con strappo attribuito al ricorrente, poiché dalle videoriprese valorizzate dai giudici cautelari è possibile vedere quello che nell'interrogatorio di garanzia l'indagato ha indicato come il portone di ingresso della propria abitazione, dalla quale, uscendo, si era fermato a conversare con persone incontrate quotidianamente, per poi recuperare il proprio scooter e allontanarsi, laddove, per un verso, in altri immagini si vede il coindagato SP e altro soggetto non identificato indossante una maglietta bianca e, per altro verso, il momento in cui SP sarebbe salito sullo scooter di RA non è stato ripreso, tanto più che la vittima ha riferito che il complice dello scippatore indossava una maglia scura. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, giustificate da precedenti per resistenza e lesioni che la stessa ordinanza impugnata riconosce essere datati, senza affrontare il tema dei carichi pendenti, nonché la carenza di elementi idonei ad attualizzare la sussistenza del concorso di RA nell'episodio delittuoso, laddove la motivazione sul pericolo di fuga e alla ritenuta inaffidabilità del ricorrente non può essere basata sulla circostanza che si sarebbe reso irreperibile per dieci giorni, in quanto si è poi spontaneamente consegnato alla polizia, tanto più che la perquisizione domiciliare effettuata ha dato esito negativo, sicchè l'indagato non ha mai avuto la percezione di essere ricercato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso 2 questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità deli ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha valorizzato gli indizi rappresentati, in primo luogo, dalla videoripresa del /ocus commissi delicti, che aveva registrato le fasi anteriori e successive al furto con strappo posto in essere da SP e, con riguardo alla seconda, il suo darsi alla fuga a bordo di uno scooter guidato da un complice, il cui vestiario veniva puntualmente descritto. Visionando le riprese di una videocamera che si trovava in una strada limitrofa, la polizia giudiziaria aveva individuato due soggetti che, a lungo ivi stazionati, si allontanavano per poi fare ritorno, come se fossero in perlustrazione e in attesa di trovare soggetti da aggredire;
la visione delle riprese di questa seconda videocamera aveva consentito di identificare gli autori del fatto e, segnatamente, RA, vestito come il complice ripreso dalla prima videocamera e soggetto ben conosciuto dalle forze dell'ordine. Il motivo in esame non scalfisce il giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., formulato dal giudice del riesame. Il riferimento alla circostanza che il luogo in cui sono state riprese le immagini dalla seconda videocamere fosse nei pressi dell'abitazione del ricorrente non inficia il rilievo delle "perlustrazioni" effettuate dai complici, mentre le ulteriori deduzioni relative a persone vestite con una maglietta bianca - oltre ad essere in toto versate in fatto - non considerano che la polizia giudiziaria ha ricostruito la vicenda movendo dal riconoscimento certo di RA;
rilievo, questo, valido anche con riguardo all'indicazione della vittima, peraltro dedotta in termini del tutto aspecifici. Le ulteriori deduzioni propongono questioni di merito, sicché, con riferimento a esse, è sufficiente ricordare, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La sussistenza del pericolo di reiterazione è argomentata dal giudice del riesame sulla base di plurimi elementi, ossia con riguardo ai - pur risalenti - 3 • precedenti per resistenza e lesioni e alle modalità del fatto, che l'ordinanza impugnata ritiene espressive di una particolare abilità nell'esecuzione. La circostanza che l'indagato si era reso ingiustificatamente irreperibile per 12 giorni, per consegnarsi alla polizia solo dopo l'arresto del complice, induce il Tribunale del riesame ad argomentare circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive a far fronte al perículum IThertatis, in quanto dette misure presuppongono una capacità di autodisciplina, laddove il ricorrente ha dato prova di avere capacità e volontà di sottrarsi all'Autorità Giudiziaria. Le doglianze del ricorrente incentrate sui precedenti non colgono nel segno, essendo il riferimento temporale puntualmente registrato dall'ordinanza impugnata, mentre quello relativo ai carichi pendenti è del tutto generico. Quanto alle modalità del fatto, la censura del ricorso è del tutto generica, a fronte di una diffusa motivazione svolta dal giudice del riesame in sede di ricostruzione del quadro indiziario, mentre l'esito negativo della perquisizione domiciliare in nessun modo inficia il dato della costituzione del ricercato 12 giorni dopo il tentativo di esecuzione e dopo che il complice era stato arrestato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/01/2023.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14947 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 16/09/2022, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato a IG RA la misura della custodia in carcere in relazione all'imputazione provvisoria di concorso in furto con strappo ex art. 624- bis cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione IG RA, attraverso il difensore Avv. MA IA UL, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai concreti passaggi logici attraverso i quali si è desunta l'esistenza di un concorso nel reato di furto con strappo attribuito al ricorrente, poiché dalle videoriprese valorizzate dai giudici cautelari è possibile vedere quello che nell'interrogatorio di garanzia l'indagato ha indicato come il portone di ingresso della propria abitazione, dalla quale, uscendo, si era fermato a conversare con persone incontrate quotidianamente, per poi recuperare il proprio scooter e allontanarsi, laddove, per un verso, in altri immagini si vede il coindagato SP e altro soggetto non identificato indossante una maglietta bianca e, per altro verso, il momento in cui SP sarebbe salito sullo scooter di RA non è stato ripreso, tanto più che la vittima ha riferito che il complice dello scippatore indossava una maglia scura. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, giustificate da precedenti per resistenza e lesioni che la stessa ordinanza impugnata riconosce essere datati, senza affrontare il tema dei carichi pendenti, nonché la carenza di elementi idonei ad attualizzare la sussistenza del concorso di RA nell'episodio delittuoso, laddove la motivazione sul pericolo di fuga e alla ritenuta inaffidabilità del ricorrente non può essere basata sulla circostanza che si sarebbe reso irreperibile per dieci giorni, in quanto si è poi spontaneamente consegnato alla polizia, tanto più che la perquisizione domiciliare effettuata ha dato esito negativo, sicchè l'indagato non ha mai avuto la percezione di essere ricercato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso 2 questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità deli ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha valorizzato gli indizi rappresentati, in primo luogo, dalla videoripresa del /ocus commissi delicti, che aveva registrato le fasi anteriori e successive al furto con strappo posto in essere da SP e, con riguardo alla seconda, il suo darsi alla fuga a bordo di uno scooter guidato da un complice, il cui vestiario veniva puntualmente descritto. Visionando le riprese di una videocamera che si trovava in una strada limitrofa, la polizia giudiziaria aveva individuato due soggetti che, a lungo ivi stazionati, si allontanavano per poi fare ritorno, come se fossero in perlustrazione e in attesa di trovare soggetti da aggredire;
la visione delle riprese di questa seconda videocamera aveva consentito di identificare gli autori del fatto e, segnatamente, RA, vestito come il complice ripreso dalla prima videocamera e soggetto ben conosciuto dalle forze dell'ordine. Il motivo in esame non scalfisce il giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., formulato dal giudice del riesame. Il riferimento alla circostanza che il luogo in cui sono state riprese le immagini dalla seconda videocamere fosse nei pressi dell'abitazione del ricorrente non inficia il rilievo delle "perlustrazioni" effettuate dai complici, mentre le ulteriori deduzioni relative a persone vestite con una maglietta bianca - oltre ad essere in toto versate in fatto - non considerano che la polizia giudiziaria ha ricostruito la vicenda movendo dal riconoscimento certo di RA;
rilievo, questo, valido anche con riguardo all'indicazione della vittima, peraltro dedotta in termini del tutto aspecifici. Le ulteriori deduzioni propongono questioni di merito, sicché, con riferimento a esse, è sufficiente ricordare, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. La sussistenza del pericolo di reiterazione è argomentata dal giudice del riesame sulla base di plurimi elementi, ossia con riguardo ai - pur risalenti - 3 • precedenti per resistenza e lesioni e alle modalità del fatto, che l'ordinanza impugnata ritiene espressive di una particolare abilità nell'esecuzione. La circostanza che l'indagato si era reso ingiustificatamente irreperibile per 12 giorni, per consegnarsi alla polizia solo dopo l'arresto del complice, induce il Tribunale del riesame ad argomentare circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive a far fronte al perículum IThertatis, in quanto dette misure presuppongono una capacità di autodisciplina, laddove il ricorrente ha dato prova di avere capacità e volontà di sottrarsi all'Autorità Giudiziaria. Le doglianze del ricorrente incentrate sui precedenti non colgono nel segno, essendo il riferimento temporale puntualmente registrato dall'ordinanza impugnata, mentre quello relativo ai carichi pendenti è del tutto generico. Quanto alle modalità del fatto, la censura del ricorso è del tutto generica, a fronte di una diffusa motivazione svolta dal giudice del riesame in sede di ricostruzione del quadro indiziario, mentre l'esito negativo della perquisizione domiciliare in nessun modo inficia il dato della costituzione del ricercato 12 giorni dopo il tentativo di esecuzione e dopo che il complice era stato arrestato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/01/2023.