CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37772 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: OC RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore Il difensore presente, avvocato Cincioni, chiede che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero nei confronti della sua assistita venga dichiarato inammissibile;
in subordine il rigetto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37772 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l'istanza di riesame proposta dalla terza interessata HE, tesa alla restituzione delle targhe e del libretto di circolazione ritenute provento del reato di cui agli artt 110,48,476 cp, in quanto frutto di induzione in errore ad opera di terzi dei funzionari della Motorizzazione quanto all'avvenuto pagamento dell'iva derivante dall'acquisto di veicolo all'estero, pagamento non avvenuto. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PM lamentando, con unico motivo, la violazione di legge, poichè i Giudici della cautela avevano disposto la restituzione, osservando che l'attuale ricorrente, compratore in buona fede e che aveva assolto l'obbligo di pagamento dell'iva sull'acquisto, era estranea alle condotte di induzione in errore di pubblici funzionari realizzati dagli amministratori della società, a sua volta acquirente dei veicoli, che avevano dichiarato falsamente che gli acquisti delle auto erano esenti dal pagamento dell'iva. Il ricorrente deduce che non è in discussione l'estraneità della terza interessata alle condotte di falso, oltre che la sua buona fede, ma che il sequestro delle targhe e del documento di circolazione era necessario essendo corpi di reato. Infatti, il provvedimento di immatricolazione ed il rilascio della targa e del libretto di circolazione derivano dalle false attestazioni poste in essere dagli indagati circa l'esenzione dal pagamento dell'iva; si puntualizza che nella fattispecie è violata la norma - art 1 comma 9 legge 262 di conversione del DL 26.2.2006 - che subordina la possibilità di accogliere l'istanza di immatricolazione di veicoli già immatricolati all'estero e di importazione comunitaria al regolare assolvimento degli obblighi fiscali. 1.1. La difesa di HE ha depositato una memoria con la quale ha confutato gli argomenti esposti dal ricorrente a sostegno del ricorso, richiamando il provvedimento impugnato, che ha tutelato correttamente gli interessi del terzo di buona fede. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa della terza interessata è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG, dr Di Leo, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame ed il difensore presente, avvocato Cincioni, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del PM è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.L'ordinanza per cui è ricorso ha dato atto che i documenti sono sequestrati quali corpo del reato ex art 48,479 cp, non ha posto in dubbio la configurabilità dei delitti di falso per induzione in errore dei funzionari della motorizzazione civile ad opera degli amministratori della società acquirenti i veicoli e, nell'accogliere l'istanza di riesame, ha valorizzato la certa buona fede della ricorrente e la sua estraneità alle condotte incriminate, oltre che l'avvenuto 1 pagamento dell'iva da parte sua, quando, a sua volta, ha acquistato l'auto dalla società degli indagati. 1.1. Il PM ricorrente non contesta la ricostruzione dei Giudici del riesame e neppure la buona fede della terza acquirente e la sua estraneità alle condotte illecite, pacificamente realizzate da altri ma assume che le targhe ed il documento di circolazione restituiti alla ricorrente dovevano restare soggette al vincolo reale in quanto corpo del reato ex art 48,479 cp, quindi, ai sensi del 321/2 cpp, essendo cose di cui è consentita la confisca. A sostegno della tesi l'Ufficio impugnante puntualizza che la falsità è consistita nel far apparire il regolare assolvimento degli obblighi fiscali di pagamento dell'iva da parte dell'importatore, fondato sulla norma ex art. 1 comma 9 dlgs n. 262/06, secondo la quale per i soggetti che svolgono attività di vendita di autoveicoli, ai fini dell'immatricolazione degli automezzi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, è necessaria la presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA, oppure una certificazione di esenzione dal pagamento dell'imposta; certificazione presente nelle pratiche oggetto del procedimento ma falsa secondo la prospettazione accusatoria, essendo questa la condotta di falso oggetto dell'incolpazione. Inoltre il ricorrente ha citato una pronunzia di questa stessa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 06/12/2017 Ud. (dep. 05/03/2018 ) Rv. 272710), secondo la quale configura il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta del titolare di una concessionaria di automobili che, ai fini dell'immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisito intracomunitario a titolo oneroso, per evadere il pagamento dell'I.V.A., attesta falsamente che detti autoveicoli siano stati venduti da soggetti privati residenti nell'Unione Europea. In motivazione la Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, la falsità ha ad oggetto un presupposto di fatto, giuridicamente rilevante ai fini del rilascio del libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile, ed il reato sussiste pur se i falsi dati non compaiono nell'atto pubblico rilasciato. 2.0ccorre osservare che il precedente non giova al ricorrente, poichè - come risulta evidente dalla massima e dalla motivazione in riferimento - la fattispecie riguardava la contestazione da parte della difesa della configurabilità stessa dei delitti ipotizzati in quel procedimento, relativi alle stesse fattispecie incriminatrici di induzione in errore dei pubblici ufficiali della motorizzazione civile, che rilasciando il libretto di circolazione, implicitamente attestavano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'immatricolazione degli autoveicoli;
tale configurabilità nella fattispecie ora al vaglio non è in discussione. Né è, ovviamente, in discussione che la normativa tributaria richiamata dal PM - stando a quanto emerge dal ricorso e dal provvedimento in esame - appaia violata. L'unica questione che occorre affrontare, sulla quale il ricorrente dissente da quanto ritenuto dai Giudici del riesame, è quella della avvenuta restituzione delle targhe e del libretto di circolazione del veicolo, essendo pure acquisito che si tratti di corpo del contestato reato. 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Secondo il ricorrente, essendo il sequestro preventivo disposto in relazione a cose che possono essere oggetto di confisca in quanto prodotto del reato, esse per tale ragione, non dovevano essere restituite. 3.La tesi è erronea e la stessa lettura del ricorso lo dimostra, in quanto, a supporto delle deduzioni il Pm ha proposto l'esempio del sequestro di banconote false presso terzi detentori di buona fede ed estranei alla condotta di falsificazione, ritenendo la situazione analoga alla presente. Diversamente va rimarcato che si tratta di situazioni fattuali e processuali nettamente differenti, poiché il sequestro di banconote false è sempre legittimo ai sensi dell'art 240 cpv nr 2 cp, essendo cose la cui fabbricazione ed uso costituisce reato mentre nel caso in esame le targhe ed il libretto di circolazione oggetto del sequestro sono estranee al perimetro di applicabilità dell'art 240 cpv cp e, per altro verso, si tratta di documenti che neppure risultano intrinsecamente falsi, essendo fondati su presupposti fattuali e giuridici non veri. 3.1. In proposito il massimo Collegio di nomofilachia ha chiarito che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 Cc. (dep. 04/10/2019) Rv. 276690. Può, quindi, concludersi che il provvedimento impugnato ha correttamente risolto il problema della tutela del terzo di buona fede ed estraneo alle condotte illecite - come l'attuale ricorrente - rispetto a beni in sua disponibilità oggetto di sequestro, trattandosi di cose non oggetto di confisca obbligatoria. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso del PM deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso del Pm. Deciso il 23.5.2023 Il Consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio Il Presidente Dr. Ger o,Sa eone
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore Il difensore presente, avvocato Cincioni, chiede che il ricorso proposto dal Pubblico Ministero nei confronti della sua assistita venga dichiarato inammissibile;
in subordine il rigetto. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37772 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto l'istanza di riesame proposta dalla terza interessata HE, tesa alla restituzione delle targhe e del libretto di circolazione ritenute provento del reato di cui agli artt 110,48,476 cp, in quanto frutto di induzione in errore ad opera di terzi dei funzionari della Motorizzazione quanto all'avvenuto pagamento dell'iva derivante dall'acquisto di veicolo all'estero, pagamento non avvenuto. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PM lamentando, con unico motivo, la violazione di legge, poichè i Giudici della cautela avevano disposto la restituzione, osservando che l'attuale ricorrente, compratore in buona fede e che aveva assolto l'obbligo di pagamento dell'iva sull'acquisto, era estranea alle condotte di induzione in errore di pubblici funzionari realizzati dagli amministratori della società, a sua volta acquirente dei veicoli, che avevano dichiarato falsamente che gli acquisti delle auto erano esenti dal pagamento dell'iva. Il ricorrente deduce che non è in discussione l'estraneità della terza interessata alle condotte di falso, oltre che la sua buona fede, ma che il sequestro delle targhe e del documento di circolazione era necessario essendo corpi di reato. Infatti, il provvedimento di immatricolazione ed il rilascio della targa e del libretto di circolazione derivano dalle false attestazioni poste in essere dagli indagati circa l'esenzione dal pagamento dell'iva; si puntualizza che nella fattispecie è violata la norma - art 1 comma 9 legge 262 di conversione del DL 26.2.2006 - che subordina la possibilità di accogliere l'istanza di immatricolazione di veicoli già immatricolati all'estero e di importazione comunitaria al regolare assolvimento degli obblighi fiscali. 1.1. La difesa di HE ha depositato una memoria con la quale ha confutato gli argomenti esposti dal ricorrente a sostegno del ricorso, richiamando il provvedimento impugnato, che ha tutelato correttamente gli interessi del terzo di buona fede. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa della terza interessata è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG, dr Di Leo, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame ed il difensore presente, avvocato Cincioni, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del PM è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.L'ordinanza per cui è ricorso ha dato atto che i documenti sono sequestrati quali corpo del reato ex art 48,479 cp, non ha posto in dubbio la configurabilità dei delitti di falso per induzione in errore dei funzionari della motorizzazione civile ad opera degli amministratori della società acquirenti i veicoli e, nell'accogliere l'istanza di riesame, ha valorizzato la certa buona fede della ricorrente e la sua estraneità alle condotte incriminate, oltre che l'avvenuto 1 pagamento dell'iva da parte sua, quando, a sua volta, ha acquistato l'auto dalla società degli indagati. 1.1. Il PM ricorrente non contesta la ricostruzione dei Giudici del riesame e neppure la buona fede della terza acquirente e la sua estraneità alle condotte illecite, pacificamente realizzate da altri ma assume che le targhe ed il documento di circolazione restituiti alla ricorrente dovevano restare soggette al vincolo reale in quanto corpo del reato ex art 48,479 cp, quindi, ai sensi del 321/2 cpp, essendo cose di cui è consentita la confisca. A sostegno della tesi l'Ufficio impugnante puntualizza che la falsità è consistita nel far apparire il regolare assolvimento degli obblighi fiscali di pagamento dell'iva da parte dell'importatore, fondato sulla norma ex art. 1 comma 9 dlgs n. 262/06, secondo la quale per i soggetti che svolgono attività di vendita di autoveicoli, ai fini dell'immatricolazione degli automezzi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, è necessaria la presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA, oppure una certificazione di esenzione dal pagamento dell'imposta; certificazione presente nelle pratiche oggetto del procedimento ma falsa secondo la prospettazione accusatoria, essendo questa la condotta di falso oggetto dell'incolpazione. Inoltre il ricorrente ha citato una pronunzia di questa stessa sezione (Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 06/12/2017 Ud. (dep. 05/03/2018 ) Rv. 272710), secondo la quale configura il delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta del titolare di una concessionaria di automobili che, ai fini dell'immatricolazione di autoveicoli oggetto di acquisito intracomunitario a titolo oneroso, per evadere il pagamento dell'I.V.A., attesta falsamente che detti autoveicoli siano stati venduti da soggetti privati residenti nell'Unione Europea. In motivazione la Corte ha chiarito che, in tale ipotesi, la falsità ha ad oggetto un presupposto di fatto, giuridicamente rilevante ai fini del rilascio del libretto di circolazione da parte della Motorizzazione civile, ed il reato sussiste pur se i falsi dati non compaiono nell'atto pubblico rilasciato. 2.0ccorre osservare che il precedente non giova al ricorrente, poichè - come risulta evidente dalla massima e dalla motivazione in riferimento - la fattispecie riguardava la contestazione da parte della difesa della configurabilità stessa dei delitti ipotizzati in quel procedimento, relativi alle stesse fattispecie incriminatrici di induzione in errore dei pubblici ufficiali della motorizzazione civile, che rilasciando il libretto di circolazione, implicitamente attestavano l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'immatricolazione degli autoveicoli;
tale configurabilità nella fattispecie ora al vaglio non è in discussione. Né è, ovviamente, in discussione che la normativa tributaria richiamata dal PM - stando a quanto emerge dal ricorso e dal provvedimento in esame - appaia violata. L'unica questione che occorre affrontare, sulla quale il ricorrente dissente da quanto ritenuto dai Giudici del riesame, è quella della avvenuta restituzione delle targhe e del libretto di circolazione del veicolo, essendo pure acquisito che si tratti di corpo del contestato reato. 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Secondo il ricorrente, essendo il sequestro preventivo disposto in relazione a cose che possono essere oggetto di confisca in quanto prodotto del reato, esse per tale ragione, non dovevano essere restituite. 3.La tesi è erronea e la stessa lettura del ricorso lo dimostra, in quanto, a supporto delle deduzioni il Pm ha proposto l'esempio del sequestro di banconote false presso terzi detentori di buona fede ed estranei alla condotta di falsificazione, ritenendo la situazione analoga alla presente. Diversamente va rimarcato che si tratta di situazioni fattuali e processuali nettamente differenti, poiché il sequestro di banconote false è sempre legittimo ai sensi dell'art 240 cpv nr 2 cp, essendo cose la cui fabbricazione ed uso costituisce reato mentre nel caso in esame le targhe ed il libretto di circolazione oggetto del sequestro sono estranee al perimetro di applicabilità dell'art 240 cpv cp e, per altro verso, si tratta di documenti che neppure risultano intrinsecamente falsi, essendo fondati su presupposti fattuali e giuridici non veri. 3.1. In proposito il massimo Collegio di nomofilachia ha chiarito che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 Cc. (dep. 04/10/2019) Rv. 276690. Può, quindi, concludersi che il provvedimento impugnato ha correttamente risolto il problema della tutela del terzo di buona fede ed estraneo alle condotte illecite - come l'attuale ricorrente - rispetto a beni in sua disponibilità oggetto di sequestro, trattandosi di cose non oggetto di confisca obbligatoria. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso del PM deve essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso del Pm. Deciso il 23.5.2023 Il Consigliere estensore Dr. Eduardo de Gregorio Il Presidente Dr. Ger o,Sa eone