Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
L'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8 del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ove non eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis" solo parziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983 (conv. in l. n.638 del 1983), sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, allorquando sia superata la soglia di punibilità. (In motivazione, la S.C. ha affermato che eventuali discrasie del sistema dell'illecito, anche ai fini del fenomeno della successione delle leggi nel tempo, tra la precedente incriminazione divenuta penalmente irrilevante in caso di omissioni "sotto soglia" e la sussunzione di essa nella sottofattispecie integrante l'illecito amministrativo, rimangono estranee alla regiudicanda penale, dovendo trovare soluzione nella sede in cui l'illecito è stato "ope legis" trasferito).
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 14475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14475 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
14475-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1.3+16 sez. Sent. n.. Silvio Amoresano - Presidente - UP 07/12/2016 Vito Di Nicola Relatore - Antonella Di Stasi R.G.N. 31992/2016 Antonella Ciriello Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AU ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28-04-2016 della corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. ER AU ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del tribunale di Crotone assolvendo il ricorrente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, in relazione al reato di cui all'articolo 2 della legge 11 novembre 1983, n. 638 perché, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, ometteva di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti relativamente al terzo trimestre 2009 per un ammontare complessivo pari ad Euro 543,66. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva quattro motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. va 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza della motivazione in relazione alla richiesta congiunta del pubblico ministero e difesa dichiarare inammissibile l'atto di impugnazione per carenza di interesse (articolo 606, comma 1, lettere e) del codice di procedura penale). Sostiene, al riguardo, che la corte di appello ha completamente omesso di motivare circa la richiesta, avanzata dal procuratore generale di udienza e dalla difesa dell'imputato, di dichiarare inammissibile per carenza di interesse l'atto di impugnazione proposto dal procuratore generale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale), sul medesimo rilievo in precedenza enunciato, posto che la difesa aveva presentato alla corte di appello una memoria evidenziando come il reato oggetto della contestazione fosse stato depenalizzato, concretizzandosi la causa di inammissibilità ipotizzata dalle parti.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione della legge penale per erronea applicazione dell'articolo 2, comma 1 e comma 1-bis, della legge n. 638 del 1983 e degli articoli 3 e n. 6 ed 8 del decreto legislativo n. 8 del 2016 (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale). Afferma che, quanto all'intervenuta depenalizzazione per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali al di sotto della soglia dei € 10.000, non è condivisibile la cosiddetta teoria della persistenza dell'illecito configurata una parte della dottrina, dovendosi considerare che, con il passaggio dall'illecito penale a quello amministrativo, non è stata modificata soltanto la natura della sanzione ma è stata disconosciuta la rilevanza penale al precetto in 2 seguito ad una diversa valutazione del disvalore sociale del fatto, comportando ciò la introduzione ex novo di un illecito amministrativo non compatibile con una lettura estensiva dell'articolo 2, comma 4, del codice penale che allarghi il suo oggetto sino alla successione tra legge penale e legge punitiva amministrativa. Di conseguenza la corte di appello avrebbe erroneamente disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa territorialmente competente perché avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e conseguentemente constatare l'intervenuta irrevocabilità della sentenza emessa dal tribunale di Crotone che aveva assolto l'imputato dall'imputazione ascritta perché il fatto non costituisce reato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente chiede procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato ai sensi dell'articolo 130, comma 1, del codice di procedura penale. Sostiene che la corte di appello di Catanzaro się corsa in due macroscopici errori che emergono dal testo della sentenza impugnata, laddove ha affermato che il ricorrente sarebbe stato condannato dal tribunale di Crotone e che egli avrebbe interposto appello, laddove invece egli era stato assolto e van l'impugnazione era stata proposta dalla procura generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La doglianza formulata dal ricorrente con il primo motivo, cui è connesso il secondo, sarebbe fondata soltanto nel caso in cui la richiesta del procuratore Generale di dichiarare inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta per la sopravvenuta depenalizzazione del reato originariamente contestato radicasse effettivamente una causa di inammissibilità che, al pari delle cause di nullità, sono rette dal principio di tassatività. Il processo penale non conosce, infatti, alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione dovuta alla cessazione della materia del contendere e, pertanto, una siffatta situazione, nell'ambito della quale lo stesso ricorrente trae argomento per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione, sarebbe ipotizzabile esclusivamente nel caso in cui equivalga a rinuncia. Tuttavia, tale equiparazione non è consentita perché la rinuncia è un negozio processuale abdicativo di carattere formale che non ammette equipollenti ed è disciplinata, quanto a legittimazione, modalità di presentazione e termini, dall'art. 589 cod. proc. pen., con la conseguenza che tale manifestazione di volontà deve essere espressa in modo chiaro e inequivoco e non può, pertanto, essere desunta unicamente dal tenore delle richieste 3 conclusive formulate, come nel caso in esame, dal procuratore generale nell'udienza di appello (Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261144). Ne consegue che non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del rappresentante della pubblica accusa che, nel giudizio d'impugnazione dal suo stesso ufficio proposto, concluda chiedendo l'inammissibilità dell'appello per intervenuta depenalizzazione del reato sub iudice perché una tale richiesta, non essendo equipollente alla rinuncia all'impugnazione, si traduce esclusivamente nel sollecitare la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato e ciò, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non equivale a rinunzia all'impugnazione (ex multis, Sez. 3, n. 8005 del 19/06/1997, Sarno, Rv. 209085).
3. Il terzo motivo è infondato avendo questa Corte già affermato che la legge di depenalizzazione ha rimodulato, pur nella continuità del tipo di illecito, gli elementi che costituiscono il fatto tipico del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori va dipendenti (Sez. 3, n. 35589 del 11/05/2016, Di Cataldo, non mass. sul punto), nel senso che è tuttora richiesto, per la realizzazione del reato, un comportamento omissivo che deve necessariamente tradursi nel mancato versamento delle somme, oggetto delle ritenute assistenziali e previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, con la sola differenza che, mentre in precedenza la condotta omissiva era strutturata su base mensile senza soglia di punibilità, è stata ora strutturata su base annuale, cosicché, mentre il reato era, secondo la previgente struttura dell'illecito penale, integrato dal mancato versamento mensile delle ritenute operate, indipendentemente dall'entità dell'importo non versato, la fattispecie deve ritenersi ora realizzata solo quando, nell'arco dell'anno, il datore di lavoro ometta di eseguire i versamenti che, indipendentemente dal riferimento ad una o più mensilità, superino la soglia di 10.000,00 euro. Esclusa quindi la rilevanza penale di quelle condotte che nell'arco dell'anno non hanno raggiunto la soglia dei 10.000 euro, l'articolo 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha in sostanza dato luogo ad una "abolitio criminis" parziale dell'articolo 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638, avendo ristretto l'area del penalmente rilevante rispetto alla precedente incriminazione ed avendo implicitamente dato vita a due sottofattispecie, una che, assicurando la continuità normativa, conserva natura penale, dovendo essere integrata la soglia di punibilità che rappresenta un elemento costitutivo del reato, e l'altra divenuta penalmente irrilevante quantunque trasformata in illecito amministrativo. 4 Siffatto ultimo approdo è confermato dalla formulazione letterale del primo comma dell'art. 9 d.lgs. n. 8 del 2016 secondo il quale "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria (...) dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data". Eventuali discrasie del sistema dell'illecito, anche ai fini del fenomeno della successione delle leggi nel tempo, tra vecchia divenuta incriminazione penalmente irrilevante e sussunzione di essa nella sottofattispecie integrante l'illecito amministrativo restano estranee alla regiudicanda penale, dovendo trovare soluzione nella sede in cui l'illecito è stato ope legis trasferito.
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato posto che, nella motivazione della sentenza impugnata, è stato dato atto, contrariamente a quanto si assume ven nel ricorso, che il ricorrente era stato assolto dal tribunale di Crotone e che, avverso tale pronuncia, aveva proposto impugnazione il procuratore Generale (pagina 1 della motivazione). In ogni caso, è opportuno chiarire che non qualsiasi errore od omissione contenuto in un provvedimento giurisdizionale richiede il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto l'integrazione deve consistere in un'operazione meramente meccanica, comunque non eseguibile nei casi in cui l'errore o l'omissione abbia determinato una nullità o nei casi in cui la loro eliminazione comporti una modificazione essenziale dell'atto, con la quale si aggiungano elementi che necessariamente dovevano fare parte del provvedimento, per cui deve sempre sussistere un interesse della parte istante alla correzione, con la conseguenza che è inammissibile, per mancanza di interesse, la richiesta di correzione che, come nella specie, non comporti per il richiedente alcun vantaggio pratico perseguibile con la richiesta di integrazione correttiva del provvedimento.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Ambresano płodziarre DEPOSITATA IN CANCELLERIA A 24 MAR 2017 IL CANCELLIGRE Luana Martant