Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 14475
CASS
Sentenza 7 dicembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8 del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ove non eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis" solo parziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983 (conv. in l. n.638 del 1983), sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, allorquando sia superata la soglia di punibilità. (In motivazione, la S.C. ha affermato che eventuali discrasie del sistema dell'illecito, anche ai fini del fenomeno della successione delle leggi nel tempo, tra la precedente incriminazione divenuta penalmente irrilevante in caso di omissioni "sotto soglia" e la sussunzione di essa nella sottofattispecie integrante l'illecito amministrativo, rimangono estranee alla regiudicanda penale, dovendo trovare soluzione nella sede in cui l'illecito è stato "ope legis" trasferito).

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2016, n. 14475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14475
Data del deposito : 7 dicembre 2016

Testo completo