Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
(BOND IN BOONID ANISI) *LE'N '166-11-1 OTIO 68 39 LINV078 17/03 REP DE POPO ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 22486/99 Consigliere Cron. 17170 Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud.24/10/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA AGNOLETTI GEREMIA, SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio VIA dell'avvocato VINCENZO SALVATI, che lo difende unitamente agli avvocati ANTONELLA MOSELE, GABRIELE BAZZACCO, giusto mandato a margine;
ricorrente
contro
ESAMARCA SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN BATTISTA TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALABRESE, difesa dall'avvocato 2002 3866 ANNIBALE MARIO DANIOTTI, giusto mandato a margine;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 281/98 del Giudice di pace di TREVISO, depositata il 09/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato GABRIELE BAZZACCO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso in via preliminare per l'invio degli atti al Primo Presidente per l'weventuale investimento delle Sezioni Unite;
in subordine rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'esattore Esamarca s.p.a., per un credito iscritto a ruolo e relativo a tassa autoveicoli, ha pignorato presso di sé, con un pignoramento presso terzi, somme spettanti a ER TI, che ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che l'espropriazione presso terzi era stata fatta in mancanza dei requisiti tipici previsti dalla legge. Il Giudice di pace, investito del giudizio di merito, ha ritenuto la carenza di giurisdizione sul presupposto che l'articolo 54 del d.p.r. n.602/73 non consente, nella esecuzione esattoriale, l'opposizione ex articolo 615 c.p.c.- Ha proposto ricorso l'TI deducendo tre motivi. Ha resistito l'Esamarca con controricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli articoli 75 d.p.r. n. 602/73, 492 e 543 c.p.c. sul presupposto che la norma speciale sulla riscossione esattoriale contenuta nell'art. 75 citato non prevede il pignoramento presso se stessi. Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia in quanto il Giudice nulla avrebbe detto in ordine al fatto che già dinanzi al Giudice dell'esecuzione era stata eccepita la violazione delle norme sul pignoramento, nonché la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore. Con il terzo motivo è stata dedotta una violazione dell'articolo 54 d.p.r. n. 602/73 sul presupposto che l'azione intrapresa era finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni. L'Esamarca ha contrastato il ricorso sostenendo la legittimità del pignoramento presso sé medesimo, nonché l'infondatezza delle altre doglianze dell'TI. Nella memoria il ricorrente ha confutato le affermazioni dell'Esamarca, contenute nel controricorso. Il ricorso è infondato, per cui deve essere rigettato. Il secondo comma dell'articolo 54 del d.p.r. 602/73, secondo il quale "Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse", indica che il legislatore ha fatto una scelta ben precisa nel momento in cui ha escluso, nell'ambito dell'esecuzione esattoriale, la possibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.- E' noto che tale scelta è stata confermata dal d.lgs.n.46/1999, in vigore dal 1/7/1999, con una eccezione che riguarda la sola opposizione relativa alla pignorabilità dei beni (cfr.art.57 d.p.r.n.602/73 nella sua nuova formulazione). Nella specie l'TI ha chiesto, in via principale e di merito, che venisse dichiarata la nullità del procedimento esecutivo instaurato per mancanza dei requisiti tipici previsti dalla legge ed, in subordine, che venisse dichiarata la nullità della compensazione tra tributi diversi. J In conseguenza di ciò, correttamente il Giudice di pace ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, dal momento che con essa l'TI intendeva paralizzare la procedura esecutiva, o comunque escluderne gli effetti sfavorevoli derivanti dalla compensazione. C'è da rilevare come non sono emersi elementi che potessero fare qualificare l'azione come una richiesta di risarcimento danni, ammissibile nella procedura esattoriale. Va evidenziato, per completezza, che l'art. 75 c.p.c. non è affatto riduttivo dei poteri riconosciuti all'esattore dal codice di procedura civile, ma aggiunge poteri ulteriori, specifici e particolari, connessi alla funzione pubblicistica svolta da questo soggetto, e non riconosciuti ai creditori privati. Conseguentemente, ben poteva l'esattore procedere a pignoramento presso sè stesso. Infine, non sono emersi i vizi della motivazione denunziati con il ricorso. La sentenza è correttamente ed adeguatamente motivata in ordine alla questione centrale e decisiva, e non merita alcuna censura. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 24.10.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone DrDeUgo Migogi IL CANCELLIERE Dr. Ernio Amicone DEPOSITATO IN CANCELLER 19 MAG. 2003 LCANCELLIERE C1 You Dr. Ernjo Amicone