Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
Sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione avverso sentenza contumaciale, la decisione può essere assunta dal giudice con procedura "de plano" in quanto il procedimento si configura come incidentale rispetto a quello dell'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità indicate dall'art. 591 cod. proc. pen., che non prevede il rito camerale partecipato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2005, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 30/11/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 4085
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 247/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON UI, N. IL 05/10/1969;
avverso ORDINANZA del 27/10/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
1. - GI ON ricorre avverso l'ordinanza 27/10/2004 della Corte d'Appello di Torino che gli ha negato la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale pronunciata dal Tribunale di Asti il 26/02/2002. Rileva il provvedimento impugnato che l'attuale ricorrente "ricercato presso tutti i luoghi da lui frequentati, non vi è mai risultato presente (v. verbali di vane ricerche e decreto di irreperibilità)";
di conseguenza, ferma restando la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, il condannato non ha provato e neppure allegato, come invece era suo onere, di essersi trovato in condizioni tali da non aver avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico e del conseguente provvedimento. Rileva, a sua volta, il difensore ricorrente che, stante la nuova formulazione dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la Corte non avrebbe dovuto attenersi alla precedente regola giurisprudenziale, secondo la quale l'istanza ai sensi dell'articolo 175 c.p.p. andava decisa de plano, ma avrebbe invece dovuto adottare le forme del contraddittorio previste dall'articolo 127 c.p.p., considerando che il termine di dieci giorni dalla effettiva conoscenza dell'atto, imposto per proporre istanza di riammissione in termini, è troppo breve per consentire una adeguata allegazione dei motivi che non ne avevano consentito, in precedenza, la conoscenza. Rileva, infine, che una diversa interpretazione della norma nella sua nuova formulazione, tale da consentire che tuttora l'istanza di riesame proposta entro dieci giorni, possa essere decisa de plano, sarebbe in contrasto con l'articolo 24 Cost., comma 2. 2. - Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Quanto all'adozione della procedura cosiddetta de plano, rileva il collegio che, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina inerente alla maggior tutela dell'imputato contumace, la giurisprudenza è rimasta ferma (cf, per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 31431 del 04/07/2005 C.c. (dep. 19/08/2005) Rv. 231752, Cancelli) nel ritenere che sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione, la decisione può essere legittimamente assunta con procedura "de plano", atteso che il procedimento dichiarato si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 cod. proc. pen., che non prevede il rito camerale partecipato. Trattasi di orientamento giurisprudenziale dal quale il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, considerando che l'articolo 175 c.p.p., anche nella sua nuova formulazione, non fa alcun richiamo all'articolo 127 del codice di procedura penale. Anche la dedotta questione di costituzionalità, con riferimento all'articolo 24 Cost., comma 2, appare manifestamente infondata, essendo riservato al legislatore il compito di stabilire la congruità di eventuali termini imposti per l'esercizio dei diritti, nell'ambito di un potere insindacabile sotto il profilo costituzionale.
Il ricorso va perciò respinto e la dedotta questione va dichiarata manifestamente infondata con le pronunce consequenziali in termini di spese.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006