Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di peculato d'uso la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizza per fini personali la connessione internet sul computer dell'ufficio in suo possesso.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 34524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34524 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1215
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 6582/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO PP N. IL 20/02/1967;
avverso la sentenza n. 3754/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Coliva, che ha concluso come in ricorso, e comunque, in subordine, per la derubricazione del fatto a peculato d'uso e conseguente estinzione del reato per maturata prescrizione. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02.12.2008 il Tribunale di Agrigento condannava MA GI alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di peculato continuato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 314 c.p., comma 1, perché, avendo, nella qualità di Ispettore della Polizia Municipale di Palma di Montechiaro destinato al servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il possesso di computer dotati di connessione ad internet e di utenze telefoniche, li utilizzava, nel periodo compreso fra il gennaio e il giugno 2003, per l'effettuazione di collegamenti internet e chiamate di carattere privato.
Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 12.12.2011, confermava la pronuncia di primo grado. Per la conferma della responsabilità dell'MA in ordine al delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p., comma 1 la Corte di merito, dopo aver respinto le eccezioni preliminari di inutilizzabilità della perizia e di invalidità del sequestro dei computer operato dalla Polizia postale, richiamava essenzialmente le risultanze peritali e si basava sul consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, con la condotta di indebito utilizzo dell'utenza telefonica d'ufficio da parte del pubblico dipendente si realizza l'appropriazione delle energie costituite dagli impulsi elettronici, occorrenti per realizzare la comunicazione.
Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo:
- che le operazioni peritali si sono svolte con violazione delle regole del contraddittorio e compromissione dell'autenticità dei dati;
- il vizio di motivazione sulla riferibilità al prevenuto delle connessioni internet e telefoniche contestate;
- l'inconfigurabilità del reato per la modestia del danno economico cagionato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che, con sentenza del 20.12.2012 (imp. Vattani e altro) le SS.UU. di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che "la condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p., comma 2". Per effetto di tale principio, che vale anche per l'illegittimo utilizzo della connessione internet, il reato ascritto all'MA va derubricato da peculato ordinario a peculato d'uso e deve, di conseguenza, in relazione all'epoca di commissione dei fatti, essere dichiarato estinto per decorso del termine massimo di prescrizione. Tale declaratoria diventa assorbente rispetto a tutti i motivi dedotti nel ricorso, il cui eventuale accoglimento comporterebbe necessariamente, per le specifiche e approfondite verifiche e valutazioni di merito e relative conseguenze operative e decisorie, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, precluso appunto dall'obbligo di immediata rilevazione della causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di peculato continuato d'uso di cui all'art. 314 c.p., comma 2, così riqualificato il fatto di cui alla rubrica, perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013