Sentenza 17 dicembre 1991
Massime • 1
La ricerca dell'esistenza di una valida causale, è indispensabile soltanto nei casi di processi indiziari, quale necessario elemento catalizzatore e filo logico che conferisce convergenza ed univocità ai vari indizi. Neppure in tali tipi di processi è sempre indispensabile, potendosene fare a meno nei casi in cui gli indizi, siano, di per se stessi, gravi, precisi e concordanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1991, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1991 |
Testo completo
1 2266
A Messummaris.
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 17.12.1991 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 1* PENALE SENTENZA Composta dagli Ill. mi Sigg.: N..987 Dott. Presidente EP VITALE
Vincenzo SERIANNI Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
2. » Bruno SACCUCCI
->> N. 15.481/91
3. >> Giovanni Leonardo MAFFEI
->> 4. EP GUIDA >>
ha pronunciato la seguente le SENTENZA
sul ricorso proposto da 1 Procuratore Generale della Re=
pubblica presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di: 1) AL AZ nato a [...]
il 10 agosto 1966; 2) D'MI TI nato a [...]=
nia il 3 ottobre 1968
avverso la sentenza in data 4 maggio 1991 della Corte
di Assise di Appello di Catania, prima sezione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Algimiro Fusaro
che ha concluso per l'annullamento della impugnata sen tenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise
Appello di Catania.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 27 luglio 1988, nelle vicinanze dell'ingresso del mercato ortofrutticolo di Catania, agenti della Squa=
dra Mobile della Questura di Catania, avvertiti da un vigile urbano, rinvenivano il cadavere del commercian te di frutta ME TT, nel sedile posteriore di una auto "Ranault 5", con il volto e il torace de=
vastato da due ferite d'arma da fuoco. Nel corso delle indagini la Polizia apprendeva che all'omicidio ave=
va assistito un altro venditore di frutta, IO Giar
dina, amico del TT ed abitante nella zona di S. '
Cristoforo, vicino alla casa dei genitori della vitti
: ma.Condotto in questura, il DI riferiva che, po=
co dopo le ore 11 del 27 luglio,mentre era intento a sistemare delle cassette di frutta, aveva notato una motocicletta "Enduro" variopinta, sulla quale viaggia=
vano due giovani, dirigersi verso la "Renault 5" su cui si trovava il TT;
in quel momento nella zo=
na non vi erano altre persone ed esso DI, nasco=
sto dietro alcune cassette di frutta, aveva avuto mo=
do di osservare i due giovani che egli riconosceva come persone da lui conosciute in precedenza;
i due giovani si erano avvicinati al TT e,mentre il conducente era rimasto sulla moto,il passeggero ne era disceso imbracciando un fucile a canne mozze col quake, dopo avere chiamato per nome il TT,gli aveva esploso contro due colpi;
poi era risalito sulla moto fuggendo assieme al complice.Il DI,ricordan'
dolo, precisava anche il nome e il cognome di uno dei due giovani e precisamente del conducente della moto:
affermava, invero, che si chiamava NA RO.
Dopo che gli agenti di Polizia gli avevano esibito di verse foto segnaletiche di pregiudicati,il DI
riconosceva in due di queste,e precisamente in quelle riproducenti le sembianze del predetto RO oltre che di TI D'AM,gli autori dell'omicidio.
Il DI accennava anche all'esistenza di un moven te per l'omicidio, facendo riferimento all'amicizia del RO con OR RE il quale,in'
sieme al fratello, aveva avuto una lite col TT.
Posti il RO e il D'AM in stato di fermo di
Polizia Giudiziaria, il DI davanti al P.M. con'
fermava il loro riconoscimento e li riconosceva anche in sede di ricognizione personale.
Entrambi gli imputati si protestavano innocenti:il
RO assumeva di essersi trovato,il giorno del'
l'omicidio,in navigazione sul peschereccio "Santa Bar
;" m bara";il D'AM affermava di avere trascorso la mat'
tinata del 27 luglio sul peschereccio "Priolo Primo", y di ritorno da una battuta di pesca,e di essersi reca=
.
l to con il natante dal porto di Ognina a quello di Ca=
l e
tania per fare rifornimento di carburante, facendo ri=
torno verso le ore 12-12,30 al porto di Ognina, ove era rimasto sino alle ore 14 per lavare il pescherec'
cio.
Tratti i due prevenuti a giudizio davanti alla Corte
di Assise di Catania per rispondere dei reati di omi=
cidio volontario aggravato in persona del TT, di porto illegale di arma da fuoco e di spari in luogo pubblico, nel corso del dibattimento il DI ritrat'
}
tava le precedenti dichiarazioni.
Con sentenza in data 28 settembre 1990 la detta Corte
di Assise dichiarava il RO e il D'AM colpevo li dei delitti di omicidio e porto illegale di arma da fuoco e, ritenuta la continuazione tra tali reati,
in concorso delle circostanze attenuanti generiche di chiarate equivalenti alla circostanza aggravante della promeditazione, li condannava alla pena di anni ventisei di reclusione ciascuno e dichiarava non doversi pro=
cedere nei loro confronti, per la contravvenzione di spari in luogo pubblico, perchè estinta per amnistia.
A seguito delle impugnazioni di entrambi gli imputa=
ti,la Corte di Assise di Appello di Catania, prima se zione penale, con sentenza in data 4 maggio 1991,in riforma della decisione di primo grado,li assolveva dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto e ne disponeva la scarcerazione se non detenu ti per altra causa
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Catania de= F
nunciando violazione di legge, travisamento dei fatti,
contraddittorietà e carenza di motivazione in genera 1: e le in ordine ai punti decisivi della causa e, in parti 9
colare, a quelli concernenti l'attendibilità del te= 17
stimone di accusa IO DI, alla sussistenza
..
di riscontri e all'offerta degli alibi da parte de=
gli imputati, nonchè in ordine alla pretesa necessità
di una sicura prova sul movente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo è fondato.
Sussistono,invero, tutti i vizi evidenziati dal Pro
curatore Generale ricorrente nella motivazione del la impugnata sentenza la quale è,infatti, caratteriz :
zata da una tale serie di gravi travisamenti delle
と emergenze processuali e di illogicità manifeste da risultarne del tutto alterato il processo logico giuridico attraverso il quale la Corte di secondo grado è pervenuta alla riforma della decisione di primo grado ed alla svalutazione di quell'imponente materiale probatorio sul quale in prime eure si era basata l'affermazione di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro ascritti.
Il primo grave travisamento dei fatti, che ha altera to, ed anzi stravolto, l'angolo visuale dal quale i giudici di appello hanno valutato l'intero materiale rye probatorio e che è stato, quindi, l'origine di tutti gli altri travisamenti e delle illogicità manifeste
è quello determinante nel giudizio relativo alla ту attendibilità del testimone di accusa IO DI.
.
consistito nell'avere modificato l'espressione "in l
via confidenziale", usata nel rapporto dell'8 agoste e
1988,in quella di "fonte confidenziale".In effetti apprendere da "fonte confidenziale" è cosa ben diver- sa dall'apprendere "in via confidenziale" giacchè
con tale ultima espressione si intende indicare un testimone che chiede la verbalizzazione di dichiara zioni diverse da quelle rivelate confidenzialmente VO
e tuttavia tali da lasciare desumere le confidenze non verbalizzate.Nel caso in esame si era verificata proprio questa ipotesi del testimone che rivela del'
le notizie che non intende che siano verbalizzate:
07. infatti agli inquirenti che non riuscivano a dare alcun esito favorevole alle indagini in ordine ad un omicidio,quale quello oggetto del presente proce=
dimento, verificatosi in un ambiente tradizionalmente mafioso per antichi e radicati costumi e nel quale,
quindi,i possibili testimoni presenti seguivano la regola della più assoluta omertà, il 5 agosto 1988
si era presentata AT IS, madre della vittima,
la quale riferiva loro di avere appreso da tale Al' fio DI la morte di suo figlio e che il GI no,noto con il soprannome OD i mulu"; era arriva=
to stravolto alla guida di una moto "Ape" intorno alle ore 12 annunciandole il triste evento.E', quindi,
evidente che la IS, nel porre l'accento sul par=
ticolare stato emotivo del DI, in quella circo=
stanza e di ciò i verbalizzanti hanno fatto oppor=
-
tuna verbalizzazione
- ha voluto significare agli inquirenti che il GIn aveva assistito all'omi=
cidio e ave riconosciuto gli assassini:e tali circostanze sono state puntualmente confermate dal
DI il quale, interrogato dai verbalizzanti,con' fermava, appunto, di avere assistito all'omicidio e di avere riconosciuto gli assassini.E', pertanto, chia=
ro che gli inquirenti non hanno appreso la circostan'
za che il DI era stato presente all'omicidio ed aveva riconosciuto gli assassini da "fonte.confi=
denziale",come hanno scritto i giudici di appello travisando i fatti,ma da una ben individuata testi mone la quale ha inteso riferire la circostanza in via confidenziale per ovvi motivi legati al timore per la propria vita e per la propria incolumità per=
sonale.Ed il travisamento della Corte di secondo grado è ancora più grave laddove tende ad insinuare che il DI sarebbe stato indicato da fonte con'
fidenziale la quale avrebbe fatto, altresì, anche i nomi dei pretesi assassini.Proprio perchè fondat su tale grave travisamento dei fatti sono del tutto gratuit e logicamente nonchè giuridicamente inaccet tabili e, quindi,non pertinenti ai fini di una corret'
ta valutazione delle emergenze processuali, tutti i sospetti sulla attendibilità del teste DI, ba= :
sati dai giudici di appello sull'illazione del suppo=
sto e preteso avvio delle indagini a mezzo di fonte confidenziale.Del pari del tutto gratuita e fondata su un altro grossolano travisamento dei fatti proces'
suali è l'altra illazione, effettuata dai giudici di appello, circa le pretese illecite pressioni che sa= 1
rebbero state esercitate dai verbalizzanti sul teste
.
DI. In questo caso, infatti, la Corte di secondo t
e grado, invece di considerare la significativa circo=
stanza che il DI aveva ripetuto al magistrato inquirente le dichiarazioni rese ai verbalizzanti e la tardività della ritrattazione del DI, av=
venuta in dibattimento - della quale, nell'ambiente dalle caratteristiche sopra ricordate, era trasparen'
te la motivazione - ed invece di evidenziare la im=
motivata ed intrinseca illogicità di una siffatta ritrattazione, ha prese per buona la giustificazione,
in proposito, addotta dal testimone di essere sta to,cioè, trattenuto per quattro giorni nella camera di sicurezza della Questura accettandola acritica
-
mente come vera al punto di esprimere il rincresci=
mento che l'ispettore di polizia FA non fosse stato interrogato nel dibattimento di primo grado ove era avvenuta la ritrattazione del DI sen'
za rilevare che prestare credibilità alla giustifi=
cazione del GIn equivaleva ad accusare l'ispetto=
T re FA del delitto di sequestro di persona nei confronti del testimone a causa della illecita deten ziqne.Accusa gravissima che non poteva essere così leggermente mossa ad un ufficiale di P.G. e dello
stesso tipo è l'altra calunniosa illazione dei giudi=
ci di appello secondo la quale non avrebbe valore probatorio la conferma delle sue prime dichiarazioni resa dal GIn al magistrato inquirente soltanto perchè quest'ultimo sarebbe stato assistito, come se=
gretario......dal FA! - senza un più che solido :
fondamento probatorio:invece nulla di ciò emerge da gli atti processuali, dai quali, al contrario, risulta che il GIng era stato esaminato dai verbalizzan ti lo stesso 5 agosto 1986 alle ore 14,15 dopo che,
ha mattina precedente, era stata sentita la madre del'
la vittima la quale aveva fatto il nome del detto testimone nel corso delle ricordate dichiarazioni confidenziali Analogamente è frutto di un grave tra visamento del fatto l'altra argomentazione con la quale i giudici di appello hanno tentato di dimostra=
re l'inattendibilità del teste GInt per avere detto che al momento del delitto, e cioè poco dopo le ore 11,al mercato ortofrutticolo si trovavano sol'
tanto egli e il TT.I detti giudici hanno,i infat'
ti,ritenuto il GIng mendace su tale circostanza,
accettando acriticamente le dichiarazioni,in contra h u
e t
i e
rio rese da US TT e da AC EP
RE
- senza, peraltro, indicare le ragioni in base alle quali ditenevano le dichiarazioni di costo ro più attendibili di quelle del DI - ma igno-
rando quelle ben più determinanti di un altro testi-
mone, ben più qualificato per la funzione svolta,il vigile urbano Roberto Luca, in servizio al mercato ortofrutticolo al momento dell'omicidio, il quale,in'
terrogato il 27 luglio 1988, aveve affermato che,al momento del sopraluogo, da lui effettuato immediata=
mente dopo l'omicidio a seguito di una segnalazione
Tattagli da un casuale passante, aveva constatato che la zone antistante al mercato appariva deserta.
Del pari illogica e frutto di travisamento del fat'
to è l'altra valutazione della Corte di secondo gra=
do nel ritenere credibile la versione del Fiorenti=
no senza considerare che tale testimone aveva lo interesse di allontanare da se stesso sospetti i in quanto portatore di un movente per l'uccisione del TT col quale aveva avuto contrasti profes- sionali in ordine alla circostanza, da lui riferi
-
ta,di un preteso allontanamento della vittima dal mercato ortofrutticolo intorno alle ore 10,30 e da ta, quindi, acriticamente per vers tale versione', nel trarre da esse un argomento ulteriore per ritenere inattendibile il teste oculare GIng. Analogamente
è del tutto illogico, oltre che frutto di un altro travisamento delle emergenze processuali, 11 sospet'
to di falsità del teste DI,avanzato dai giudi ci di appello dando per scontato che egli fosse.
giunto alle ore 12 esatte a portare la notizia del'
l'omicidio alla madre della vittima senza considera re che la IS aveva riferito l'orario molto ap=
prossimativamente (intorno alle ore 12), che l'omici=
dio era avvenuto intorno alle ore 11,30 e che dal mercato ortofrutticolo alla strada ove è sita l'abi=
tazione della IS il tragitto non era nè breve nè agevole anche a causa dell'intenso traffico urba=
no.Ma dove l'illogicità dimostrata dalla Corte di secondo grado raggiunge il culmine della più manife=
sta evidenza è nel passo in cui, nel ' ten'
tativo di dimostrare l'inattendibilità del testimo=
ne oculare DI, si assume, contro ogni regola di her balistica pur richiamata ed applicabile al caso in della vittima.
. esame,che i denti rinvenuti dallo stesso lato ove el i "Killer", secondo la versione del DI,si sareb-
bero avvicinati(dal lato,cioè, corrispondente al po=
sto di guida della macchina) e avrebbero esploso i colpi dimostrerebbero, appunto, l'inattendibilità di tale testimone. Con tale assioma la Corte di secon'
do grado non ha,infatti, considerato che, al momento...
della esplosione dei colpi di fucile, il TT era seduto nel sedile posteriore della sua auto a due sportelli e che i denti espulsi dalla regione mandi-
bolare a seguito dell'avvenuta esplosione in pieno viso dei colpi di fucile, rimbalzando sulle pareti chiuse dell'auto delimitanti il sedile posteriore,
erano andati a finire sulla strada nella stessa dire zione del "killer" che aveva esploso il col po di fucile che ne aveva provocato l'espulsione.Tali
obiettive risultanze dimostrano, appunto, che il col'
po venne esploso dal lato del guidatore e non come '
ha sostenuto la Corte di secondo grado, contro la lo=
gica più elementare ed il senso comune, ancor prima che contro le regole di balistica,dal lato opposto.
Il rinvenimento dei denti sul lato sinistro della
"Renault 5" conferma,quindi, e non smentisce il te=
ste DI.Del pari è solare l'illogicità della con la altra argomentazione dei giudici di appello quale, tentativo di volere, a tutti i sempre nel costi, dimostrare l'inattendibilità di tale testimo-
.
ne, hanno sostenuto che egli non poteva vedere quan- r u
e to si svolgeva davanti ai suoi occhi perchè le cas'
sette vuote di frutta dietro le quali egli si nascon' deva erano accatastate in modo(una dentro l'altra)
Mda non lasciare spazi: come se a parte la consi=
derazione, basata sul notorio, che le dette cassette,
proprio per come sono costruite, anche se accatasta=
te l'una dentro l'altra, lasciano sempre degli inter=
stizi dai quali è possibile scorgere quel che accade dietro di esse non fosse stato possibile al testi=
mone, per vedere e non essere visto, sporgere soltanto il capo da uno dei lati della catasta.
Inoltre la Corte di secondo grado, nel ritenere con tali illogiche argomentazioni inattendibile il te=
stimone non ha considerato che, al contrario,le sue dichiarazioni avevano ottenuto un obiettivo riscon tro nelle fobo rinvenute nel corso della perquisizio=
ne domiciliare eseguite nelle abitazioni del AL
LA e del D'AM dalle quali era stato possibile desumere:il D'AM conosceva sia il RO che il TT;
egli risultava ritratto in una foto alla guida di una moto dello stesso tipo di quella descrit'
ta dal DI e, in un'altra,mentre imbracciava un fucile a canne mozze dello stesso tipo di quello de=
scritto dal DI(d'altra parte le giustificazio= v non o Credi dichivision del mo novato ni addotte dal D'AM sulla moto avevano trovato f. L l e conferma nelle risultanze processuali .Inveceai
tenere conto di tali riscontri,la Corte di secondo grado si è limitata a svolgere quelle illogiche argo= mentazioni, che sopra si sono ricordate, oltre ad als tre dello stesso tipo come quella secondo la quale la versione riferita dal GIng sarebbe inattendi=
bile perchè i due imputati avrebbero scelto la via più sicura per essere notati e fermati dai vigili urbani preposti alla sorveglianza del mercato orto=
frutticolo rinunciando al comodo travisamento del casco;
quasi che i criminali agissero sempre con asso=
luta cautela, "professionale" perizia e logica coeren'
za e non fosse, invece, spesso la loro audacia,speçie I
se giovani,çoniugata ad avventata imprudenza e sfaç= ciata improntitudine.Quanto,poi,alla pretesa mancan za di prova del movente, a parte il rilievo che gli :
stessi giudici di appello,nella impugnata sentenza, ли oltre se ricordato episodio relativo ve Tesle RE, est. hanno dato atto che nel corso delle indagini, si era anche ipotizzato,quale possibile causale del delitto, 1'omicidio di tale MI NO avvenuto nel 1981,
per il quale era stato sospettato il TT sul ri lievo che TI D'AM è nipote della donna, Con' cetta TO, che conviveva col NO, il ragionamen to di detti giudici,nell'utilizzare la mancanza di una sicura prova della causale, quale elemento per contrastare l'efficacia delle prove di accusa, è vizia=
to da un duplice errore: uno giuridico e l'altro logi co.Giuridico, perchè la ricerca della esistenza di una valida causale,giusta la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, è indispensabile soltanto hei casi di processi indiziari, quale necessario ele- e C
r mento catalizzatore e file logico che conferisca con' i u vergenza ed univocità ai vari indizi e neppure in f e tali tipi di processi è sempre indispensabile,poten+= dosene fare a meno nei casi in cui gli indizi, siano, di per sè stessi, gravi, précisi e concordanti mentre nel caso in esame non può parlarsi di processo indi=
ziario essendo la respondabilità dei prevenuti prova- ta dalle dichiarazioni di un testimone oculare che li ha riconosciuti(una volta che sono falliti,per la manifesta illogicità delle relative argomentazion hi,i tentativi dei giudici di appello di dimostrare l'inattendibilità del testimone).Logico, perchè è, ap= punto,contrario alla logica più elementare e del tut'
to incongruo andare alla ricerca di una possibile valida causale nel caso di omicidio compiuto de
"killers".E nel caso in esame,come giustamente ha ri levato il Procuratore Generale ricorrente, tutti gli elementi probatori e,in particolare, le stesse moda= lità di esecuzione dell'omicidio, inducono a ritenere che il TT sia stato ucciso con il metodo usua le col quale, nella zona del catanese, vengono consuma
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ti parecchi omicidi:a mezzo, cioè,di giovani sicari dilettanti,possibilmente incensurati, sempre disponi bili per poche centinais di migliaia di lire a com piere il crimine commissionato.
Infine anche in tema di alibi la motivazione della impugnata sentenza è affetta dai vizi di insufficien'
za, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.
Innanzitutto risulta carente di motivazione l'afferma
'zione assiomatica dei giudici di appello secondo la quale l'alibi offerto dal D'AM gioverebbe anche al RO.I detti giudici non hanno, poi, conside-
rato che il preteso alibi del D'AM era fortemente sospetto avendo gli inquirenti accertato che da parte dei famigliari vi era stata una intensa attività di-
retta alla ricerca di testimoni compiacenti che con fermassero la presenza degli imputati, al momento del'
l'omicidio,sui pescherecci da loro indicati;
nè aveva=
no valutato le contraddizioni in cui erano incorsi i testimoni confermanti l'alibi(vedi le contrastan'
ti dichiarazioni di Riela, Strano e Scala).Un' ulterio=
re palese travisamento dei fatti è stato commesso, pertanto, dalla Corte di secondo grado laddove ha ritenuto che l'alibi offerto dal D'AM fosse stato vero
- e non mendace ed artificiosamente costruito e,comunque, : riscontrato.Essa ha commesso, altresì, un ulteriore es rore di diritto nel ritenere estensibile al correo tale preteso alibi senza considerare la diversa si=
tuazione processuale e probatoria dei due imputati dei quali l'uno,il RO, era stato visto, ricono sciuto e identificato immediatamente dal GIn
mentre eseguiva l'omicidio del TT e gravato,
quindi, da una prova diretta di accusa mentre l'altro,
non conosciuto per nome e cognome e non altrettanto bene come il RO, era stato successivamente iden tificato dal DI attraverso ricognizione foto= grafica (che aveva trovato, comunque, un riscontro nel' le fotografie sequestrate nelle abitazioni dei pre=
u hev venuti). e Come si vede,la motivazione dell'impugnata sentenza t
è viziata da tali e così numerosi travisamenti dei S fatti ed illogicità manifeste da essere del tutto priva dei requisiti richiesti dalla legge per una valida motivazione e da risultare, in definitiva,me=
ramente apparente;
in conseguenza la rivalutazione delle emergenze probatorie, attraverso la quale i giudici di appello,capovolgendo il giudizio espresso dalla Corte di primo grado, sono pervenuti alla asso=
luzione degli imputati, risulta, sostanzialmente, immo tivata.
L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata م
e gli atti rinviati, per nuovo giudizio, ad altre se= zione della Corte di Assise di Appello di Catania..
M. P.
き
la Corte,
visti gli artt.524,534,537,543, n.2 c.p.p. del 1930,
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
Appello di Catania.
Così deciso in Roma il 17
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Bruno Saccucci)
Вишо асчис
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista/Innocenzo
della Corte di Assise di dicembre 1991.
IL PRESIDENTE
(Ecc.Dr. EP Vitale) Guiappe Vitale
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 2 MAR 1992
IL CANCELLIERE IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battish larbe