CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8399 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 della Corte di appello di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 8399 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da ON VA, riferita al periodo di custodia cautelare in carcere sofferto dal 12 maggio 2020 al 21 ottobre 2022, pari a 892 giorni. L'istante chiedeva la liquidazione della somma ritenuta equa, rappresentando di essere stato attinto da misura custodiale in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di intestazione fittizia del motoveicolo Honda SH 300 (art. 512-bis cod.pen.) nell'ambito del procedimento "Mani in pasta"; di essersi avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Il provvedimento cautelare veniva confermato dal Tribunale del riesame e poi da questa Corte. Evidenziava che, all'esito del giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Palermo lo aveva assolto dal reato associativo e condannato unicamente per il delitto di cui all'art. 512-bis cod.pen., irrogando la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, integralmente espiata mediante la custodia cautelare sofferta. Sottolineava inoltre che, per il coimputato OR — accusato del medesimo fatto di intestazione fittizia — il GIP aveva escluso la presenza delle esigenze cautelari, valorizzando "la circoscritta entità dei fatti, l'epoca della consumazione e l'assenza dell'aggravante mafiosa, sintomatica di motivazioni non riconducibili a logiche mafiose" . Tale rilievo, secondo la difesa, concorreva a dimostrare che la misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente era stata in concreto applicata solo in ragione della contestazione del più grave reato associativo, successivamente escluso nel merito. L'istante sosteneva che la riparazione per ingiusta detenzione non avrebbe potuto essere esclusa dalla presenza di condanna per talune imputazioni, qualora solo le imputazioni sfociate in proscioglimento fossero state idonee, in concreto, a giustificare la privazione della libertà. La Corte di appello di Palermo ha respinto la domanda, rilevando che l'istante era stato sottoposto a custodia cautelare "per i reati di cui ai capi 2 e 138" e che tale misura era stata confermata in relazione a entrambi i titoli. Ha osservato che, essendo intervenuta condanna per il capo 138 (intestazione fittizia), reato idoneo a giustificare la custodia cautelare, non può riconoscersi il diritto alla riparazione, anche a fronte dell'assoluzione per il reato associativo. In proposito, ha richiamato il principio affermato 112) secondo cui, in caso di processo con più imputazioni, la condanna anche per una sola contestazione, autonomamente idonea a legittimare la misura, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, essendo irrilevante il proscioglimento dalle altre imputazioni. 2 2. ON VA affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura contesta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe completamente trascurato che la misura custodiale era stata applicata sostanzialmente solo in ragione dell'imputazione associativa, poi esclusa nel merito con la più ampia formula assolutoria. La residua imputazione di intestazione fittizia — peraltro ancora sub iudice — non sarebbe mai stata, in concreto, idonea a giustificare l'applicazione della misura, come dimostrato dal fatto che, per il coindagato OR, il GIP aveva escluso qualsiasi esigenza cautelare per lo stesso identico reato, persino in presenza di una seconda contestazione dello stesso tipo . Il ricorrente richiama ampi brani dell'ordinanza cautelare, dai quali emergerebbe, con evidenza, che la custodia in carcere era stata disposta in forza della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., operante per il solo reato associativo. L'intera motivazione sulle esigenze cautelari era stata continuamente concentrata sulla pericolosità dei soggetti "raggiunti dai gravi indizi per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen.", natura delle imputazioni", sulle "forti potenzialità criminali del sodalizio", e sulla "presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (...) valevole nei confronti degli indagati (...) per il 416-bis",,tra i quali era incluso l'odierno ricorrente . Da tali elementi emergerebbe dunque che la limitazione della libertà personale era stata determinata, in concreto, unicamente dalla contestazione associativa, reato per il quale ON è stato assolto. La condanna per il reato di cui al capo 138 non avrebbe mai, da sola, giustificato l'applicazione della custodia, come dimostrato dalla posizione del coindagato OR, che pure aveva a carico due ipotesi di intestazione fittizia e tuttavia era stato processato a piede libero. Il ricorrente sottolinea inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la riparazione non è esclusa dalla mera presenza di una condanna se è dimostrato che la misura è stata applicata — o mantenuta — in ragione di un titolo per il quale l'imputato è stato successivamente prosciolto. 2.2. Con la seconda censura denuncia l'illegittimità costituzionale della interpretazione accolta dal giudice della riparazione, secondo cui risulterebbe ostativo anche il titolo meno grave, sebbene l'istante fosse stato assOlto dalla contestazione maggiore, relativa 'al delitto di cui all'art.416 bis cod. pen, il quale aveva sostanzialmente determinato l'applicazione della misura. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 cod.proc.pen. nella parte in cui subordina il diritto alla riparazione al proscioglimento nel merito, affermando un principio di ampia tutela del valore della libertà personale, che impone di indennizzare "tutte le ipotesi di privazione obiettivamente ingiusta, quale che sia l'esito del giudizio" Inoltre, secondo il ricorrente, l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale si porrebbe n 121 in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. — per violazione della legge delega — e con gli 3 artt. 2, 3, 13 e 24 Cost., oltre che con l'art. 5, §5, CEDU e l'art. 9, §5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che riconoscono il diritto all'indennizzo per ogni detenzione non conforme ai presupposti legali, senza limitazioni fondate sull'esito del processo o sulla presenza di condanne per reati diversi 2.3. Il ricorrente evidenzia infine che, anche a voler ritenere ostativo il titolo di cui all'art.512-bis cod.pen. confermato dalla condanna, il giudice della riparazione avrebbe dovuto riconoscere l'indennizzo per la parte di detenzione eccedente la pena irrogata, poichè la durata :7 c: L tAcustodia cautelare sofferta è risultata superiore alla pena inflitta;
su tale specifica doglianza, però, la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta. 3. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deposita memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. 1.1 Va esaminata innanzitutto la censura con la quale il ricorrente sostiene che la privazione della libertà sarebbe stata determinata, in concreto, esclusivamente dall'imputazione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, poi esclusa nel merito, e che il reato di intestazione fittizia, per cui successivamente è intervenuta condanna, non avrebbe potuto autonomamente giustificare l'applicazione e la protrazione della misura cautelare. La Corte di appello ha correttamente disatteso tale assunto. La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, afferma che, nei procedimenti caratterizzati da pluralità di imputazioni poste a fondamento del provvedimento custodiale, il .diritto alla riparazione resta escluso quando anche una sola di esse si concluda con sentenza di condanna, purché il reato residuo sia doneo a legittimare la compressione della libertà personale. In tal caso, è irrilevante che l'imputato sia stato prosciolto dagli altri addebiti oggetto della misùra, giacché la condanna per il titolo residuo costituisce, di per Sé, ragione sufficiente 'a escludere la natura "ingiusta" della detenzione ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen. (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241855; Sez.4, del 10/01/2024, n.8300; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Rv. 257778;). In presenza di condanna per reato autonomamente idoneo a sorreggere la misura cautelare — come nel caso del delitto di cui all'art. 512-bis cod.pen., per il quale la pena edittale consente l'applicazione della custodia in carcere — non può dunque riconoscersi il diritto alla riparazione, 4 essendo irrilevante che l'assoluzione sia intervenuta per il titolo originariamente ritenuto più grave. Nel caso in esame, risulta dagli atti che la misura custodiale sia stata applicata anche per il suindicato titolo di reato, per il quale poi è stata pronunciata condanna. L'ordinanza cautelare disponeva espressamente la custodia in carcere per i reati di cui ai capi 2 e 138. La Corte territoriale ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui la condanna per uno dei reati per cui è stata emessa l'ordinanza cautelare impedisce il riconoscimento dell'indennizzo per il periodo di detenzione confermato dalla condanna, anche laddove gli altri addebiti risultino privi di fondamento. D'altro canto, il motivo di censura risulta infondato per le seguenti ragioni. La circostanza che il giudice della cautela abbia dedicato maggiore spazio argomentativo al delitto associativo, per la sua naturale pregnanza in termini di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, non autorizza affatto a ritenere che il reato di intestazione fittizia sia stato considerato irrilevante ai fini della misura. Se così fosse stato, il provvedimento lo avrebbe espressamente escluso dal dispositivo cautelare, anziché indicarlo quale autonomo titolo di custodia. Ne consegue che ogni affermazione circa l'insussistenza, in concreto, del titolo cautelare rappresentato dal capo 138) si risolve in una mera congettura, smentita dal dato testuale dell'ordinanza, insuscettibile di differenti interpretazioni. Corretta appare altresì l'osservazione contenuta nell'ordinanza reiettiva secondo cui non appare dirimente il richiamo alla posizione del coimputato, al quale, sebbene chiamato a rispondere di analoga imputazione, non era stata applicata alcuna misura. La valutazione delle esigenze cautelari svolta dal giudice della cautela ha carattere individualizzante, comportando l'esame di profili che riguardano il singolo soggetto, come può essere ad esempio la personalità; pertanto, la stessa, non può essere automaticamente estesa a soggetti diversi. Il motivo è pertanto infondato è va respinto, atteso che il provvedimento di rigetto ha logicamente considerato ostativa la sentenza di condanna per lo stesso reato espressamente considerato dall'ordinanza cautelare quale titolo, di per sé, idoneo a giustificare l'adozione della misura. 1.2 La questiOne di legittimità costituzionale prospettata' deve ritenersi manifestamente infondata. Le Sezioni Unite Pellegrino, avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, commi primo e quarto, cod. proc. pen. - per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla non fedele attuazione della direttiva di cui all'art. 2, comma primo n. 100 L. delega n. 81 del 16 febbraio 1987, e con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per violazione dei principi di tutela della libertà personale e di solidarietà, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario vanno ricomprese tutte le ipotesi di custodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste -, nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una 5 durata superiore alla pena inflitta, restando preclusa, nell'ipotesi di più titoli cautelari, la liquidazione dell'indennità in ordine alle imputazioni per le quali è intervenuta l'assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia risulti superiore alla pena inflitta o che sarebbe stata inflitta per altra imputazione qualora il reato non fosse stato dichiarato estinto per prescrizione (Sez. U, Ord. n. 25084 del 30/05/2006, Rv. 234144 - 01). La Corte costituzionale, con la nota pronunzia n. 219 dell'11-20 giugno 2008, ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione». Particolarmente interessante risulta, nella diffusa motivazione che sorregge la pronunzia n. 219 del 2008, il passaggio motivazionale (sub n. 6 del "considerato in diritto") ove la Consulta ha sottolineato che con l'introduzione dell'art. 314 cod. proc. pen. nel «nuovo codice di procedura penale [...], il legislatore ha mostrato la volontà di attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una "oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post" (sentenze n. 413, n. 231 e n. 230 del 2004; n. 446 del 1997). In applicazione dei predetti principi, risulta evidente che quando per uno dei reati posti a fondamento della misura — ancorché considerato in via subordinata o concorrente rispetto a un'imputazione più grave poi caduta — il processo di merito si concluda con affermazione di responsabilità e irrogazione di pena, la restrizione sofferta trova evidentemente, per quel segmento, una piena legittimazione. In tale ambito non vi è detenzione "ingiusta", ma anticipazione cautelare di una risposta sanzionatoria confermata all'esito del giudizio. Ne consegue che non è configurabile alcun contrasto con i parametri costituzionali evocati — in particolare con gli artt. 3 e 13 Cost. — né con quelli sovranazionali in tema di diritto all'indennizzo per detenzione illegittima, che presuppongono anch'essi l'assenza di un valido titolo giustificativo della restrizione. Nel caso di specie, poiché, per la parte coperta dalla condanna, tale titolo sussiste, la questione non presenta profili di dubbia compatibilità costituzionale e non vi è ragione di disporne la rimessione alla Corte costituzionale. Alla luce degli esposti principi, la questione di costituzionalità è da ritener -Si manifestamente infondata. 2. Rimane da esaminare il motivo con cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione della durata della custodia cautelare sofferta, nella porzione che supera la pena inflitta per l'unico reato in relazione al quale è stata pronunciata condanna. Il motivo, per le ragioni già esposte, risulterebbe astrattamente meritevole di considerazione;
tuttavia, non supera il vaglio di ammissibilità, atteso che, come rappresenta lo stesso richiedente (a pag. 3 del ricorso, ultimo capoverso), la sentenza di condanna per il reato 6 di cui all'art. 512-bis cod.pen., per il quale pure è stata adottata la misura, non risulta passata in giudicato financo al momento della presentazione del ricorso in esame. Al riguardo è utile ricordare che l'art.315 cod.proc.pen. prevede che il termine biennale per la presentazione della domanda decorre dal momento in cui interviene l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, l'inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, ovvero la notifica del decreto di archiviazione, relativi al reato per il quale è stata disposta la custodia cautelare. Ne deriva che l'azionabilità della istanza è ancorata alla definitività del provvedimento presupposto (Sez. 4, n. 22627 del 25/01/2017, Rv. 270373; Sez. 4, n. 31319 del 09/06/2011, Rv. 251758 - 01). Difetta pertanto la condizione a cui è subordinata la presentazione dell'istanza e la possibilità da parte del giudice della riparazione di provvedere in merito alla stessa. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, AR non mass;
in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 11/12/2025
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 8399 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da ON VA, riferita al periodo di custodia cautelare in carcere sofferto dal 12 maggio 2020 al 21 ottobre 2022, pari a 892 giorni. L'istante chiedeva la liquidazione della somma ritenuta equa, rappresentando di essere stato attinto da misura custodiale in relazione ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di intestazione fittizia del motoveicolo Honda SH 300 (art. 512-bis cod.pen.) nell'ambito del procedimento "Mani in pasta"; di essersi avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia. Il provvedimento cautelare veniva confermato dal Tribunale del riesame e poi da questa Corte. Evidenziava che, all'esito del giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Palermo lo aveva assolto dal reato associativo e condannato unicamente per il delitto di cui all'art. 512-bis cod.pen., irrogando la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, integralmente espiata mediante la custodia cautelare sofferta. Sottolineava inoltre che, per il coimputato OR — accusato del medesimo fatto di intestazione fittizia — il GIP aveva escluso la presenza delle esigenze cautelari, valorizzando "la circoscritta entità dei fatti, l'epoca della consumazione e l'assenza dell'aggravante mafiosa, sintomatica di motivazioni non riconducibili a logiche mafiose" . Tale rilievo, secondo la difesa, concorreva a dimostrare che la misura custodiale nei confronti dell'odierno ricorrente era stata in concreto applicata solo in ragione della contestazione del più grave reato associativo, successivamente escluso nel merito. L'istante sosteneva che la riparazione per ingiusta detenzione non avrebbe potuto essere esclusa dalla presenza di condanna per talune imputazioni, qualora solo le imputazioni sfociate in proscioglimento fossero state idonee, in concreto, a giustificare la privazione della libertà. La Corte di appello di Palermo ha respinto la domanda, rilevando che l'istante era stato sottoposto a custodia cautelare "per i reati di cui ai capi 2 e 138" e che tale misura era stata confermata in relazione a entrambi i titoli. Ha osservato che, essendo intervenuta condanna per il capo 138 (intestazione fittizia), reato idoneo a giustificare la custodia cautelare, non può riconoscersi il diritto alla riparazione, anche a fronte dell'assoluzione per il reato associativo. In proposito, ha richiamato il principio affermato 112) secondo cui, in caso di processo con più imputazioni, la condanna anche per una sola contestazione, autonomamente idonea a legittimare la misura, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, essendo irrilevante il proscioglimento dalle altre imputazioni. 2 2. ON VA affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura contesta l'erronea applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe completamente trascurato che la misura custodiale era stata applicata sostanzialmente solo in ragione dell'imputazione associativa, poi esclusa nel merito con la più ampia formula assolutoria. La residua imputazione di intestazione fittizia — peraltro ancora sub iudice — non sarebbe mai stata, in concreto, idonea a giustificare l'applicazione della misura, come dimostrato dal fatto che, per il coindagato OR, il GIP aveva escluso qualsiasi esigenza cautelare per lo stesso identico reato, persino in presenza di una seconda contestazione dello stesso tipo . Il ricorrente richiama ampi brani dell'ordinanza cautelare, dai quali emergerebbe, con evidenza, che la custodia in carcere era stata disposta in forza della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., operante per il solo reato associativo. L'intera motivazione sulle esigenze cautelari era stata continuamente concentrata sulla pericolosità dei soggetti "raggiunti dai gravi indizi per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen.", natura delle imputazioni", sulle "forti potenzialità criminali del sodalizio", e sulla "presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (...) valevole nei confronti degli indagati (...) per il 416-bis",,tra i quali era incluso l'odierno ricorrente . Da tali elementi emergerebbe dunque che la limitazione della libertà personale era stata determinata, in concreto, unicamente dalla contestazione associativa, reato per il quale ON è stato assolto. La condanna per il reato di cui al capo 138 non avrebbe mai, da sola, giustificato l'applicazione della custodia, come dimostrato dalla posizione del coindagato OR, che pure aveva a carico due ipotesi di intestazione fittizia e tuttavia era stato processato a piede libero. Il ricorrente sottolinea inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la riparazione non è esclusa dalla mera presenza di una condanna se è dimostrato che la misura è stata applicata — o mantenuta — in ragione di un titolo per il quale l'imputato è stato successivamente prosciolto. 2.2. Con la seconda censura denuncia l'illegittimità costituzionale della interpretazione accolta dal giudice della riparazione, secondo cui risulterebbe ostativo anche il titolo meno grave, sebbene l'istante fosse stato assOlto dalla contestazione maggiore, relativa 'al delitto di cui all'art.416 bis cod. pen, il quale aveva sostanzialmente determinato l'applicazione della misura. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 cod.proc.pen. nella parte in cui subordina il diritto alla riparazione al proscioglimento nel merito, affermando un principio di ampia tutela del valore della libertà personale, che impone di indennizzare "tutte le ipotesi di privazione obiettivamente ingiusta, quale che sia l'esito del giudizio" Inoltre, secondo il ricorrente, l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale si porrebbe n 121 in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. — per violazione della legge delega — e con gli 3 artt. 2, 3, 13 e 24 Cost., oltre che con l'art. 5, §5, CEDU e l'art. 9, §5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che riconoscono il diritto all'indennizzo per ogni detenzione non conforme ai presupposti legali, senza limitazioni fondate sull'esito del processo o sulla presenza di condanne per reati diversi 2.3. Il ricorrente evidenzia infine che, anche a voler ritenere ostativo il titolo di cui all'art.512-bis cod.pen. confermato dalla condanna, il giudice della riparazione avrebbe dovuto riconoscere l'indennizzo per la parte di detenzione eccedente la pena irrogata, poichè la durata :7 c: L tAcustodia cautelare sofferta è risultata superiore alla pena inflitta;
su tale specifica doglianza, però, la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta. 3. Il Procuratore Generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deposita memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. 1.1 Va esaminata innanzitutto la censura con la quale il ricorrente sostiene che la privazione della libertà sarebbe stata determinata, in concreto, esclusivamente dall'imputazione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, poi esclusa nel merito, e che il reato di intestazione fittizia, per cui successivamente è intervenuta condanna, non avrebbe potuto autonomamente giustificare l'applicazione e la protrazione della misura cautelare. La Corte di appello ha correttamente disatteso tale assunto. La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, afferma che, nei procedimenti caratterizzati da pluralità di imputazioni poste a fondamento del provvedimento custodiale, il .diritto alla riparazione resta escluso quando anche una sola di esse si concluda con sentenza di condanna, purché il reato residuo sia doneo a legittimare la compressione della libertà personale. In tal caso, è irrilevante che l'imputato sia stato prosciolto dagli altri addebiti oggetto della misùra, giacché la condanna per il titolo residuo costituisce, di per Sé, ragione sufficiente 'a escludere la natura "ingiusta" della detenzione ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen. (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241855; Sez.4, del 10/01/2024, n.8300; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Rv. 257778;). In presenza di condanna per reato autonomamente idoneo a sorreggere la misura cautelare — come nel caso del delitto di cui all'art. 512-bis cod.pen., per il quale la pena edittale consente l'applicazione della custodia in carcere — non può dunque riconoscersi il diritto alla riparazione, 4 essendo irrilevante che l'assoluzione sia intervenuta per il titolo originariamente ritenuto più grave. Nel caso in esame, risulta dagli atti che la misura custodiale sia stata applicata anche per il suindicato titolo di reato, per il quale poi è stata pronunciata condanna. L'ordinanza cautelare disponeva espressamente la custodia in carcere per i reati di cui ai capi 2 e 138. La Corte territoriale ha pertanto correttamente applicato il principio secondo cui la condanna per uno dei reati per cui è stata emessa l'ordinanza cautelare impedisce il riconoscimento dell'indennizzo per il periodo di detenzione confermato dalla condanna, anche laddove gli altri addebiti risultino privi di fondamento. D'altro canto, il motivo di censura risulta infondato per le seguenti ragioni. La circostanza che il giudice della cautela abbia dedicato maggiore spazio argomentativo al delitto associativo, per la sua naturale pregnanza in termini di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, non autorizza affatto a ritenere che il reato di intestazione fittizia sia stato considerato irrilevante ai fini della misura. Se così fosse stato, il provvedimento lo avrebbe espressamente escluso dal dispositivo cautelare, anziché indicarlo quale autonomo titolo di custodia. Ne consegue che ogni affermazione circa l'insussistenza, in concreto, del titolo cautelare rappresentato dal capo 138) si risolve in una mera congettura, smentita dal dato testuale dell'ordinanza, insuscettibile di differenti interpretazioni. Corretta appare altresì l'osservazione contenuta nell'ordinanza reiettiva secondo cui non appare dirimente il richiamo alla posizione del coimputato, al quale, sebbene chiamato a rispondere di analoga imputazione, non era stata applicata alcuna misura. La valutazione delle esigenze cautelari svolta dal giudice della cautela ha carattere individualizzante, comportando l'esame di profili che riguardano il singolo soggetto, come può essere ad esempio la personalità; pertanto, la stessa, non può essere automaticamente estesa a soggetti diversi. Il motivo è pertanto infondato è va respinto, atteso che il provvedimento di rigetto ha logicamente considerato ostativa la sentenza di condanna per lo stesso reato espressamente considerato dall'ordinanza cautelare quale titolo, di per sé, idoneo a giustificare l'adozione della misura. 1.2 La questiOne di legittimità costituzionale prospettata' deve ritenersi manifestamente infondata. Le Sezioni Unite Pellegrino, avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, commi primo e quarto, cod. proc. pen. - per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla non fedele attuazione della direttiva di cui all'art. 2, comma primo n. 100 L. delega n. 81 del 16 febbraio 1987, e con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per violazione dei principi di tutela della libertà personale e di solidarietà, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario vanno ricomprese tutte le ipotesi di custodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste -, nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una 5 durata superiore alla pena inflitta, restando preclusa, nell'ipotesi di più titoli cautelari, la liquidazione dell'indennità in ordine alle imputazioni per le quali è intervenuta l'assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia risulti superiore alla pena inflitta o che sarebbe stata inflitta per altra imputazione qualora il reato non fosse stato dichiarato estinto per prescrizione (Sez. U, Ord. n. 25084 del 30/05/2006, Rv. 234144 - 01). La Corte costituzionale, con la nota pronunzia n. 219 dell'11-20 giugno 2008, ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione». Particolarmente interessante risulta, nella diffusa motivazione che sorregge la pronunzia n. 219 del 2008, il passaggio motivazionale (sub n. 6 del "considerato in diritto") ove la Consulta ha sottolineato che con l'introduzione dell'art. 314 cod. proc. pen. nel «nuovo codice di procedura penale [...], il legislatore ha mostrato la volontà di attrarre nell'area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una "oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post" (sentenze n. 413, n. 231 e n. 230 del 2004; n. 446 del 1997). In applicazione dei predetti principi, risulta evidente che quando per uno dei reati posti a fondamento della misura — ancorché considerato in via subordinata o concorrente rispetto a un'imputazione più grave poi caduta — il processo di merito si concluda con affermazione di responsabilità e irrogazione di pena, la restrizione sofferta trova evidentemente, per quel segmento, una piena legittimazione. In tale ambito non vi è detenzione "ingiusta", ma anticipazione cautelare di una risposta sanzionatoria confermata all'esito del giudizio. Ne consegue che non è configurabile alcun contrasto con i parametri costituzionali evocati — in particolare con gli artt. 3 e 13 Cost. — né con quelli sovranazionali in tema di diritto all'indennizzo per detenzione illegittima, che presuppongono anch'essi l'assenza di un valido titolo giustificativo della restrizione. Nel caso di specie, poiché, per la parte coperta dalla condanna, tale titolo sussiste, la questione non presenta profili di dubbia compatibilità costituzionale e non vi è ragione di disporne la rimessione alla Corte costituzionale. Alla luce degli esposti principi, la questione di costituzionalità è da ritener -Si manifestamente infondata. 2. Rimane da esaminare il motivo con cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione della durata della custodia cautelare sofferta, nella porzione che supera la pena inflitta per l'unico reato in relazione al quale è stata pronunciata condanna. Il motivo, per le ragioni già esposte, risulterebbe astrattamente meritevole di considerazione;
tuttavia, non supera il vaglio di ammissibilità, atteso che, come rappresenta lo stesso richiedente (a pag. 3 del ricorso, ultimo capoverso), la sentenza di condanna per il reato 6 di cui all'art. 512-bis cod.pen., per il quale pure è stata adottata la misura, non risulta passata in giudicato financo al momento della presentazione del ricorso in esame. Al riguardo è utile ricordare che l'art.315 cod.proc.pen. prevede che il termine biennale per la presentazione della domanda decorre dal momento in cui interviene l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, l'inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, ovvero la notifica del decreto di archiviazione, relativi al reato per il quale è stata disposta la custodia cautelare. Ne deriva che l'azionabilità della istanza è ancorata alla definitività del provvedimento presupposto (Sez. 4, n. 22627 del 25/01/2017, Rv. 270373; Sez. 4, n. 31319 del 09/06/2011, Rv. 251758 - 01). Difetta pertanto la condizione a cui è subordinata la presentazione dell'istanza e la possibilità da parte del giudice della riparazione di provvedere in merito alla stessa. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, AR non mass;
in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 11/12/2025