Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8399
CASS
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 314 cod.proc.pen.

    La Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo cui la condanna per un reato autonomamente idoneo a giustificare la misura cautelare, anche se non è l'unico titolo per cui è stata disposta la custodia, preclude il diritto alla riparazione. La motivazione del provvedimento cautelare indicava espressamente il reato di intestazione fittizia come autonomo titolo di custodia. La valutazione delle esigenze cautelari è individualizzante e non estendibile a terzi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'interpretazione

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 219 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 cod.proc.pen. nella parte in cui subordina il diritto alla riparazione al proscioglimento nel merito, ma ha anche precisato che, in caso di condanna per un reato autonomamente idoneo a giustificare la misura cautelare, la restrizione sofferta trova piena legittimazione per quel segmento, non configurandosi detenzione 'ingiusta'.

  • Inammissibile
    Omessa considerazione della durata della custodia eccedente la pena

    Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., per cui pure è stata adottata la misura, non risulta passata in giudicato al momento della presentazione del ricorso. L'art. 315 cod.proc.pen. prevede che il termine per la presentazione della domanda decorra dal momento in cui interviene l'irrevocabilità della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 8399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8399
    Data del deposito : 4 marzo 2026

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