Sentenza 28 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell'agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria. (Fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente escludesse la natura sessuale della condotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2014, n. 21020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21020 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2014 |
Testo completo
O S C U R A T A massimario 2 1 0 20 /15 25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2962 Aldo Fiale UP 28/10/2014 Amedeo Franco R.G.N. 813/2014 Guicla Mulliri Aldo Aceto - Relatore - In caso di diffusione del presente provvedimento Andrea Gentili ometers le gonoralità e gli altri de klantificativi, ha pronunciato la seguente a norina dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio SENTENZA ☐ a richiesta di parte imposto dalla legge sul ricorso proposto dal Afle Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento nei confronti di C.V. nato a (omissis) avverso la sentenza del 22/03/2013 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ricorre per l'annullamento della sentenza del 22/03/2013 della Corte di appello di Firenze che, accogliendo il gravame proposto dall'imputato avverso la condanna inflittagli in primo grado dal Tribunale di Lucca, ha assolto il sig. эн O S C U R A T A C.V. dal reato di cui all'art. 609-bis, cod. pen., perché il fatto non sussiste.
1.1.Il C. in particolare, è stato assolto dall'accusa di aver costretto, con una mossa repentina e tale da impedire ogni valida difesa, la quattordicenne V.P. a subire atti sessuali consistiti nel baciarle la mano, nel tentare di baciarla in bocca, nel palparle i glutei e nell'abbracciarla.
1.2.Secondo i giudici distrettuali la testimonianza della persona offesa, ex ragazza dell'imputato, resa con non poche incertezze e titubanze e con la necessità di continue contestazioni da parte del PM, era priva di un vero e proprio narrato ed era tale da non poter essere ritenuta prova univoca e precisa del fatto ascritto al C. I toni vaghi ed incerti del racconto erano stati percepiti anche dal Carabiniere che ne aveva raccolto la querela e che aveva invitato i genitori a prendere tempo prima di decidere se denunziare il| C. E' un dato di fatto che la querela fu sporta il giorno stesso, tuttavia, proseguono i Giudici distrettuali, dopo 13 giorni era stata (inutilmente) ritirata. Tutto ciò perché la condotta contestata sarebbe occorsa durante un litigio che aveva inizialmente coinvolto due ragazzi e si era poi allargato a più persone provocando l'intervento dei Carabinieri. In quel contesto di concitata violenza, afferma la Corte, non solo nessuno ha potuto affermare nitidamente cosa fosse realmente accaduto tra i due (nemmeno la stessa persona offesa), ma era lecito dubitare della valenza sessuale, piuttosto che ingiuriosa, dei toccamenti del sedere della ragazzina.
2.Con unico motivo, il Procuratore generale eccepisce il vizio di motivazione della sentenza e l'erronea interpretazione dell'art. 609-bis, cod. pen.. Per un primo profilo, deduce la contraddittorietà e la carenza della motivazione sul rilievo che la vaghezza della testimonianza della persona offesa non aveva comunque impedito alla Corte di affermare che quantomeno il toccamento del sedere vi fu, salvo attribuire a tale gesto una valenza non sessuale. Per un secondo profilo eccepisce che, in ogni caso, il reato sarebbe integrato dal solo toccamento della zona erogena, essendo irrilevante l'eventuale scopo perseguito dall'agente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
4.Il Tribunale, pur dando atto delle inevitabili incongruenze, in gran parte dovute alla concitazione dei fatti>>, aveva ricostruito la vicenda nei seguenti 2 O S C U R A T A termini: l'imputato, sceso dall'autoveicolo con quale era sopraggiunto insieme con altri amici, si era diretto verso la V. , in quel momento in compagnia di altre persone, l'aveva abbracciata, le aveva toccato il sedere e il seno e aveva insistentemente tentato di baciarla in bocca, nonostante la stessa cercasse di tenerlo a distanza ed avesse reso esplicito il suo dissenso. Alle resistenze della ragazza, che era riuscita a sottrarsi alla sua presa, aveva cominciato a insultarla e minacciarla litigando anche con il gruppo di amici con cui ella si trovava, venendo alle mani con uno di essi.
4.1.I Giudici di primo grado avevano creduto alla vittima perché confortata dalle testimonianze rese dall'amica, LI Menechini, vicina a lei al momento del fatto, e da AL MI, il ragazzo che aveva preso le sue difese e si era perciò scontrato fisicamente con l'imputato, testimonianze non contraddette da quelle rese dagli altri astanti che avevano assistito solo alla successiva fase degli insulti, delle offese e della colluttazione.
4.2.In sede di appello l'imputato aveva stigmatizzato le certezze dei Giudici di primo grado, contraddette dalle riconosciute incongruenze del quadro probatorio e sorrette, nella loro stringata motivazione, da un giudizio di piena credibilità della persona offesa contestato dal C. In considerazione sia delle forti titubanze dalla stessa mostrate in sede di testimonianza (stimolata da continue contestazioni), sia del comportamento contraddittorio tenuto successivamente al fatto.
4.3.La persona offesa, in particolare, aveva taciuto i suoi pregressi rapporti di conoscenza con lui e non aveva descritto affatto, perlomeno non con la chiarezza affermata dal Tribunale, quali gesti concreti egli avesse posto in essere ai suoi danni in quelle fasi concitate. Gesti che nemmeno le testimonianze rese dalle persone presenti erano riusciti a definire, sicché più che uno schiaffo al sedere nel corso di un litigio, non si poteva affermare le avesse dato.
4.4.La Corte territoriale, sollecitata sul punto, ha ricostruito in modo certamente più articolato il contesto in cui sarebbe avvenuta la condotta dell'imputato e la natura dell'unico atto (la schiaffata al sedere>>) che, anche in base anche alla testimonianza della persona offesa, questi avrebbe effettivamente posto in essere (con esclusione, quindi, dei tentativi di baciarla in bocca).
4.5.Afferma, in conclusione, la Corte di appello che le numerose testimonianze esaminate rimandano (...) un quadro probatorio oggettivamente incerto circa la possibilità di attribuire agli scomposti, intemperanti e deprecabili comportamenti del prevenuto nei confronti della minore (...) le connotazioni sessuali di cui all'assunto accusatorio. Quella che si delinea in tutte le deposizioni è l'immotivata aggressività del C. che, evidentemente a causa della sua ubriachezza, ha preso di mira dapprima la ragazza e poi gli altri astanti che gli 3 ж O S C U R A T A sono venuti a tiro. Che nella prima fase vi sia stata la "schiaffata" sul sedere non appare elemento sufficiente, in un contesto come quello descritto (definito di litigio anche dalla teste R.R. , indotta dalla difesa, che, estranea al gruppo dei ragazzi più direttamente coinvolto nei fatti, ha riferito di aver assistito agli stessi sin dal momento dell'arrivo sulla scena della macchina a bordo della quale viaggiava il prevenuto) per qualificare quella in danno della minore come un'aggressione di sicura natura sessuale>>.
4.6.Sussistendo di conseguenza il dubbio in ordine all'univoca valenza sessuale del gesto, ha optato per la sua natura ingiuriosa, soluzione ritenuta più favorevole all'imputato.
5.Le censure del PG ricorrente sono fondate poiché le conclusioni cui perviene la sentenza impugnata sono contraddittorie con le premesse e si fondano sull'errata interpretazione della norma incriminatrice.
5.1. Come risulta dal testo della motivazione, la persona offesa aveva espressamente affermato che l'imputato l'aveva abbracciata, aveva tentato di baciarla ed aveva abbassato la mano>>, toccandole la parte posteriore del corpo>> prima che lei riuscisse ad allontanarsi (mi sono scansata, sono andata più in là e poi basta, si sono messi a fare a botte>>).
5.2.Il giudizio sulla effettiva natura sessuale di questa condotta, che nella sua materialità non viene mai messa in discussione, né è chiaramente contraddetta da altre testimonianze, risente, nell'interpretazione della Corte di appello, dei successivi ripensamenti della persona offesa (che dopo aver inizialmente proposto querela, l'aveva ritirata a seguito delle scuse del ragazzo), e del contesto in cui essa è maturata.
5.3.Sennonché, delle due l'una: o i comportamenti successivamente tenuti dalla persona offesa e le altre testimonianze assunte nel corso del processo depongono contro la credibilità della V. oppure è arduo escludere oggettiva valenza sessuale ad un gesto, il toccamento del sedere, accompagnato da un abbraccio e da un tentativo di bacio non andato a buon fine, pur se minimizzato come una pura e semplice schiaffata>>.
5.4.Tale contraddizione, tutta interna al testo della sentenza, è ulteriormente alimentata dal fatto che la Corte di appello ha ben presenti, dandone conto in motivazione, le testimonianze rese da chi, per avervi assistito o per averlo appreso da terzi, ha confermato che l'imputato aveva dato noia >> alla V. l'aveva toccata e picchiata (M M.G. testimone diretta), che le aveva dato uno schiaffo al sedere (AL MI, testimone testimone diretto),diretto), che l'aveva toccata nel sedere M.A. che l'aveva palpeggiata ( D.O. testimone "de relato"). O S C U R A T A 5.5.Non è peraltro nemmeno chiaro, fermo quanto di qui ad un momento si dirà, quale altra finalità potesse avere il gesto, poiché da un lato i Giudici territoriali sembrano affermarne la natura aggressiva e violenta, lesiva, dunque, della sola incolumità fisica della vittima, dall'altro ne predicano la finalità offensiva, ingiuriosa.
5.6.La ricerca di una particolare finalità del gesto costituisce, in ogni caso, il frutto di un'errata interpretazione della norma che si assume violata.
5.7.Il reato di cui all'art. 609-bis, cod. pen., è posto a presidio della libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3, comma 2, Cost.).
5.8.La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l'altra persona possa essersi prefissa. L'assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall'art. 609-bis, cod. pen. per qualificare la penale rilevanza della condotta.
5.9.Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità della persona offesa, unica titolare del diritto, nessun dolo specifico (al fine di), né alcun movente esclusivo (al solo scopo di) hanno il compito di tipizzare l'offesa. Qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola.
5.10. L'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 237294).
5.11.E' necessario e sufficiente che l'imputato sia consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria;
tale natura preesiste alla volontà dell'agente, non è da questi creata, né conformata. Essa appartiene all'elaborazione scientifica ma è anche espressione della cultura di una determinata comunità in un determinato 5 O S C U R A T A momento storico e può variare da regione a regione, da Paese a Paese, secondo i i costumi e le usanze locali;
il medesimo gesto può non avere ovunque la stessa valenza sessuale, presso alcuni popoli potrebbe non averne affatto (cfr. Sez. 3, n 25112 del 2007, cit., in ordine al bacio russo).
5.12.Il sesso evoca l'eros, ne è per certi versi sinonimo. Si può dunque sostenere che la natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente. Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla libertà sessuale dell'individuo, ne definisce anche contenuto e ampiezza, conformandone, ad un tempo, l'oggetto mediante l'incessante osmosi con la scienza ed i mutevoli costumi sociali.
5.13.Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura "sessuale" del gesto, sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sé ed integra il delitto di cui all'art. 609-bis, cod. pen.. 5.14.Anche altre condotte hanno valenza sessuale con la stessa dirompente evidenza: la masturbazione, il petting, i rapporti orali, vaginali, anali, esprimono di per sé la propria natura sessuale e con essa il diritto di porli in essere e/o di condividerli in assenza di condizionamenti di sorta.
5.15.In alcuni casi, invece, la valutazione circa la natura “sessuale" dell'atto può essere esclusa dal particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o dalla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o dalla natura della prestazione (si pensi ai casi di assistenza alle persone non autosufficienti, agli atti medici, ai gesti d'affetto genitoriale); si tratta di situazioni che vanno valutate caso per caso e con estremo rigore al fine di escludere ogni ragionevole dubbio sul punto (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv. 258588; Sez. 3, n. 37935 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041).
5.16.Quel che conta, in ogni caso, è che tale accertamento resti sul piano oggettivo e non attinga ai personali convincimenti dell'imputato o al movente dell'azione che sono estranei alla fattispecie incriminatrice.
5.17.Per rimanere al caso di specie, non è corretto un approccio ermeneutico che, abbandonato il piano obiettivo dell'azione nei termini descritti 6 O S C U R A T A dalla persona offesa e non smentiti dalle altre testimonianze, escluda la natura "sessuale" dell'atto incriminato interpretando la volontà, o comunque le intenzioni, aggressive o meno che fossero, dell'imputato.
5.18. Tanto più che, come correttamente lamentato dal PG ricorrente, tale operazione presuppone necessariamente l'immotivato e contraddittorio abbandono del canovaccio proposto dal racconto della persona offesa e la non corretta svalutazione della sua testimonianza che, come s'è detto, la stessa Corte di appello si guarda bene dallo squalificare in modo diretto.
5.19.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che, nel rivalutare il caso, si atterrà ai principi di diritto enucleati ai capoversi 5.7 - 5.16.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 28/10/2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale Neo Nach Aero fale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 MAG 2015 IL CANCELLERE Luana Mariani 7