Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
Risponde di omicidio colposo, il direttore del tratto autostradale, gestito da una società in forza di convenzione per la sua costruzione ed esercizio, che non predisponga presidi di sicurezza ed apposita segnaletica atti a prevenire il pericolo di precipitazione di persone discese dalle autovetture nel varco esistente tra le due corsie di marcia di un viadotto. (Nella specie, un conducente, dopo un incidente avvenuto in ora notturna in un tratto illuminato di un viadotto autostradale, aveva scavalcato la barriera di separazione tra le due corsie, precipitando nel vuoto).
Commentario • 1
- 1. Segnaletica autostradale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2009, n. 44536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44536 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 03/06/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1645
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 42923/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RT, N. IL 10/03/1953;
avverso la sentenza n. 3580/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/06/2007;
visti gli atti, le sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2009 la relazione fatta dai Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
L'Avvocato Stravino Ettore difensore dell'imputato ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 15/6/2007, pronunziata su appello del P.M, ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna Sezione distaccata di Porretta Terme che, in composizione monocratica, aveva assolto TO ZI dal reato di omicidio colposo risalente al 26/9/98 (a lui addebitato) perché insufficiente era la prova che l'imputato l'avesse commesso. La Corte di appello di Bologna ha viceversa ritenuto sussistente il reato contestato e la penale responsabilità dello ZI ma concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di costui per intervenuta prescrizione del reato contestato. La sentenza di appello ha anche dichiarato inammissibile per mancanza di motivi l'appello proposto dal PM per le statuizioni assolutorie rese nei confronti di altri due imputati e ha altresì dichiarato inammissibile, per rinunzia, l'appello proposto ai soli fini civili dai congiunti di TI DI morto nell'occorso in autostrada mentre nessuna pronunzia ha espresso in ordine alle conclusioni della parte civile Codacons richiamate a pg 4 della sentenza di appello.
Lo ZI ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento appena sopra richiamato e ne ha domandato l'annullamento.
Il ricorso è stato deciso all'udienza del 3/6/2009 dopo il compimento delle incombenze stabilite dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Il fatto che ha dato luogo al processo è costituto dalla caduta, seguita immediatamente da morte, di DI TI da una altezza di 17 metri.
La precipitazione si verificò intorno alla mezzanotte, dunque in condizioni di diminuita possibilità di esatta percezione dello stato dei luoghi teatro dell'evento, dopo un incidente occorso all'autovettura condotta dallo stesso TI in corsia di sorpasso sull'autostrada A1 nel tratto Firenze-Bologna, come conseguenza della scelta del TI di scavalcare la barriera di nastro metallico a doppia semionda posta sul viadotto Quercia Setta, costituito da due impalcati separati con il vuoto tra loro. Dalla sentenza impugnata, ma anche dal ricorso per cassazione risulta che la caduta del TI non fu il solo episodio del genere accaduto in autostrada ad automobilisti che su di essa viaggiavano;
e, d'altro canto, il capo di imputazione menziona 18 casi di decesso tra il 1987 e il 2000, imputabili a caduta di utenti nel vuoto per causa di mancanza di strutture di protezione.
Osserva questa Corte:
da sentenza impugnata registra la qualità dell'imputato di direttore del 4^ tronco autostradale della A1, gestita da Autostrade Spa in forza di convenzione per la costruzione e l'esercizio della detta autostrada.
L'imputazione formulata contempla una colpa nelle forme della negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento dei compiti affidati in ragione della carica, ma anche una colpa omissiva correlata alla inosservanza o alla inattuazione di compiti, funzioni, adempimenti di sicurezza voluti dall'art. 2 C.d.S. e da circolari e decreti ministeriali pertinenti e puntualmente menzionati,con particolare riguardo alla esistenza del rischio specifico, costituito dal vuoto tra i due impalcati del viadotto autostradale rilevante nel processo rischio non segnalato, non riparato, non diminuito dalla presenza di illuminazione del luogo.
La sentenza aggiunge alle omissioni fin qui descritte e addebitate allo ZI per ragione degli obblighi connessi alle sue funzioni apicali, anche la omissione di qualsiasi allarme-rischio da indirizzare alla direzione della società in vista di interventi strutturali considera le misure adottate per rischi simili in altri tratti autostradali tra Firenze e Bologna, e registra l'accadimento di altri episodi di scavalcamento nel vuoto da parte di utenti dell'autostrada presenti come pedoni sulla carreggiata autostradale, a causa delle frequenti e crescenti patologie del traffico autostradale.
La sentenza di appello conclude nel senso che la condotta omissiva dello ZI fu condizione necessaria dell'evento lesivo e fu condotta che scontava la conoscenza chiara del rischio specifico da circolazione stradale sicché non solo il comportamento dell'imputato è eziologicamente collegato alla morte del TI ma è anche ritenuto comportamento colpevole. La negligenza e l'imperizia sono ancorate dalla Corte di Appello proprio alla inerzia dello ZI, nonostante la conoscenza del rischio e l'obbligo di conoscerlo;
e proprio alla dichiarazione espressa dallo stesso ZI di non essersi occupato di conoscere e monitorare i rischi specifici per la sicurezza degli utenti sul tratto di sua competenza. Marginalmente la Corte di appello rileva che dal 2002 tutto il tratto appenninico della A1 fu dotato di strutture atte ad evitare gli scavalcamenti verso il vuoto.
L'imputato TO ZI propone a mezzo di suo difensore ricorso per cassazione avverso la sentenza appena ora menzionata per ottenere l'annullamento senza rinvio (con la formula non aver commesso il fatto o con l'altra perché il fatto non costituisce reato), della sentenza stessa ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), denunziando in sintesi erronea interpretazione degli artt.2050 e 2051 c.c., nonché dell'art. 2 C.d.S., vizi di illogicità e travisamento di specifiche risultanze processuali, mancanza di specifica e adeguata confutazione degli argomenti della opposta decisione di primo grado, difetto di motivazione circa la imprevedibilità della sconsiderata azione del TI che aveva scavalcato la barriera (quella di pertinenza della autostrada nella sua direzione di marcia verso nord) tra i due impalcati separati del viadotto Quercia Setta ed era precipitato nel vuoto, difetto di motivazione circa la mancanza di ogni suo potere e dovere di far installare presidi di sicurezza o anche segnali che comunque non avrebbero evitato l'evento. Il ricorrente menziona altri processi sorti per fatti analoghi e conclusi con l'assoluzione del direttore di tronco territorialmente competente e con nessuna condanna di altri dirigenti di Autostrade spa. Il ricorrente si riserva di depositare motivazione della sentenza assolutoria per la morte di tale IN RI.
In particolare il ricorso si costruisce attraverso cinque censure. La prima censura denunzia nullità della sentenza impugnata supportata da una motivazione fondata su risultanze probatorie inesistenti e/o travisate e comunque carente, illogica, contraddittoria anche rispetto a specifiche risultanze processuali, in ordine alla ritenuta prevedibilità dell'evento per parte dello ZI. In particolare il motivo si sofferma sulla valutazione e sulla interpretazione della testimonianza del teste Lai e della testimonianza Burberi, rese la prima sui mezzi di conoscenza degli infortuni verificatisi in autostrada e la seconda sulla funzione delle reti e sulla tempistica del loro collocamento in tempi precedenti la morte del TI.
La seconda censura denunzia nullità della sentenza impugnata per erronea interpretazione degli artt. 2050 e 2051 c.c.. Siffatta doglianza sottolinea la valenza delle due norme sul piano del riparto dell'onere della prova ed esclude che esse abbiano un rilievo ai fini della individuazione di una responsabilità o di una obbligazione di garanzia utilizzabile sul piano della responsabilità penale. La terza censura denunzia nullità della sentenza siccome supportata da una motivazione fondata sull'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2 C.d.S. e su risultanze probatorie inesistenti e/o travisate, motivazione comunque carente illogica e contraddittoria con particolare riguardo all'addebito di omessa esecuzione di opere atte ad evitare la caduta del TI nel varco tra i due impalcati del viadotto, opere non previste da leggi, circolari, indicazioni amministrative e in ogni caso eccedenti i poteri del direttore di tronco.
La quarta censura denunzia nullità della sentenza impugnata supportata da una motivazione fondata su risultanze probatorie inesistenti e/o travisate e comunque carente, illogica, contraddittoria anche rispetto a specifiche risultanze processuali sul punto concernente l'addebito allo ZI dell'omessa installazione di una segnaletica idonea ad evidenziare il pericolo di caduta nel varco tra gli impalcati separati del viadotto. La quinta censura denunzia nullità della sentenza impugnata, supportata da una motivazione fondata su risultanze probatorie inesistenti e/o travisate e comunque carente, illogica, contraddittoria anche rispetto a specifiche risultanze processuali sul punto concernente l'addebito allo ZI della omessa segnalazione agli "organi superiori" della inidoneità delle barriere e dei segnali esistenti a prevenire il pericolo di caduta nel varco tra gli impalcati separati del viadotto.
Deve anzitutto rilevarsi che la sentenza impugnata fa espressamente propria la ricostruzione in fatto della sentenza di primo grado ma se ne differenzia poi censurando il percorso motivazionale. Che non ha tratto da quella ricostruzione condivisa le coerenti conclusioni in tema di responsabilità e colpevolezza. La sentenza di appello opponendo la sua coerente e complessiva valutazione della colpevolezza dello ZI e criticando argomentatamente la scelta di assolvere ex art. 530 c.p.p., comma 2 operata dal giudice di primo grado, svolge esattamente l'operazione di confutazione degli argomenti della sentenza riformata per la parte in cui è riformata (non sullo accertamento della dinamica del fatto, ma sulla individuazione delle responsabilità emergenti proprio da quell'accertamento).
Il primo motivo di impugnazione si propone con caratteristiche di totale genericità in ordine ai vizi di motivazione e con prospettazioni di fatto che in realtà finiscono col sollecitare il giudice di legittimità al compimento di un terzo giudizio di merito (con particolare riguardo alla interpretazione dei contenuti di due testimonianze raccolte in sede di giudizio di merito). Esso è da rigettare come sono da rigettare le infondate conclusioni tratte dallo sviluppo della censura, circa la imprevedibilità dell'evento per cui è processo. La stessa frequenza statistica di eventi mortali simili, riportata nel capo di imputazione, e comunque la reiterazione di eventi simili lungo la medesima autostrada, richiamati dalla sentenza impugnata, evidenziano la correttezza del giudizio di prevedibilità e la correttezza del percorso motivazionale che a quel giudizio ha portato solo che si prescinda, come la sentenza impugnata ha fatto, da una prospettiva economicistica di azienda e si orienti l'obbligo di informazione nella prospettiva dei danni subiti dalle persone degli utenti. Anche la seconda censura deve essere rigettata perché essa si affida ad una incompleta lettura degli artt. 2050 e 2051 c.c., articoli che, al di la della ripartizione dell'onere della prova, fissano precise responsabilità per chi ha posizione di esercente attività pericolose o di custode, e dunque fissano regole che adeguatamente sono state dalla sentenza impugnata, considerate idoneo fondamento della assunzione di una posizione di garanzia ex lege. La illogicità di una motivazione non può essere costituita dal fatto che la soluzione adottata sia opposta a quella sperata dal ricorrente ma viene a realizzarsi solo con la violazione di specifiche regole del discorso giustificativo che devono essere individuate e menzionate. La censura qui respinta non identifica ne' le regole asseritamente violate, ne' il sistema logico cui apparterrebbero le regole non specificate. Anche la terza censura è infondata. La conformità del guard rail alle norme relative alle barriere per veicoli non esclude che la sua inadeguatezza o la sua adeguatezza debbano essere commisurate non alla sola sicurezza dei veicoli, ma alla sicurezza delle persone discese dai veicoli, in situazione di doppio impalcato con vuoto in mezzo usato a sostegno del nastro autostradale. La adeguatezza della misura deve allora essere misurata, come la sentenza impugnata ha fatto, alla concreta sicurezza dei conducenti o dei passeggeri discesi dalle loro autovetture per ragioni connesse al loro viaggiare in autostrada. La sicurezza di utenti necessitati a scendere sul piano autostradale bene è stata valutata anche con riferimento alla assenza di difese come le reti o altri presidi innominati. In linea di principio gli obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nella osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni posto che devono essere anzitutto salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela. Resta poi mera congettura la considerazione che nessun tipo di barriera avrebbe scongiurato lo scavalcamento e poi la morte di un pedone che avesse appunto tentato di uscire dal tracciato autostradale verso il vuoto. La quarta e la quinta censura possono essere unitariamente esaminate con il richiamo agli argomenti più sopra svolti in tema di vizi della motivazione e con la specifica aggiunta che gli obblighi derivanti da assunzione ex legge di posizione di garanzia non sono neutralizzabili con lo scudo delle competenze organizzative interne e delle specificità delle mansioni posto che la frammentazione delle competenze e delle mansioni concretamente affidate e svolte non sono idonee a cancellare la interezza delle obbligazioni poste a carico di chi rivestendo funzioni apicali nella organizzazione ha l'obbligo indivisibile di conoscere, comunicare alle funzioni che devono intervenire, adottare, misure variamente strumentali al controllo, e alla neutralizzazione dei rischi per la salute e l'integrità dei destinatari/beneficiari del servizio e della garanzia. La motivazione impugnata bene ha sintetizzato l'elemento rivelatore della colpa dell'imputato nelle stesse richiamate dichiarazioni con le quali costui ha affermato di non essersi occupato di conoscere e monitorare i rischi specifici per la sicurezza degli utenti nel tratto di sua competenza. La motivazione impugnata non ha (come rappresentato dalle censure di ricorso) ritenuto colpevole una inerzia relativa al mancato svolgimento di compiti operativi che ben potevano appartenere a soggetti specificamente incaricati del loro svolgimento, ma la inerzia relativa alla mancata attivazione di condotte di controllo, acquisizioni di conoscenza, attivazione di allarmi verso le strutture competenti, tutte spettanti all'apice organizzativo e decisionale identificato, con corretto motivato e incensurabile accertamento di merito, nella funzione e nella persona dello ZI.
Va da sè che l'esito di altri processi contro altri imputati per situazioni simili o forse simili non è specificamente idoneo a determinare la soluzione di questo giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009