Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1556
CASS
Sentenza 6 febbraio 2002

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L'art. 31 - bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216), prevedente, ai fini della tutela giurisdizionale, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, è applicabile - in virtù del quinto comma, norma transitoria avente efficacia derogatoria rispetto alla "lex generalis" costituita dall'art. 5 cod. proc. civ. - anche alle controversie relative ai lavori concessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e, stante la sua portata retroattiva, rende valida ed efficace la clausola compromissoria, anteriormente stipulata, di deferimento ad arbitri delle controversie in materia di concessioni di lavori pubblici ora rientranti, ove investano posizioni di diritto soggettivo, nella giurisdizione del giudice ordinario.

L'espressione "motivi attinenti alla giurisdizione" di cui al numero 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - richiamata dall'art. 374 cod. proc. civ. nel delineare uno degli ambiti di competenza delle Sezioni unite - comprende l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sorga in funzione dell'accertamento della compromettibilità ad arbitri, e quindi della validità del compromesso o della clausola compromissoria; conseguentemente, è ammissibile la questione di giurisdizione sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2002, n. 1556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1556
    Data del deposito : 6 febbraio 2002

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