Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11775 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SE CONE LAVO.1177 5/03 Lavoro Composta dagli Ill.mi Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 8733/00 - Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. - 25652 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ud.13/12/02 Dott. Filippo - Rel. Consigliere CURCURUTO ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: I.R.I.C.A.F. - INDUSTRIE RIUNITE ITALIANE CAFFE' S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato in ETTORE PAPARAZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI EN BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso 10 STUDIO degli avvocati SINAGRA, SABATINI, SANCI, rappresentato e difeso 2002 dall'avvocato FRANCO SABATINI, giusta delega in atti;
5515 -1- - controricorrente avverso la sentenza п. 2044/99 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 15/11/99 R.G.N. 169/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 8 settembre 1994, rigettò l'appello proposto da BR Di RE contro la sentenza del Pretore di Roma, che, negando la natura subordinata del rapporto fra il Di RE e la soc. IRICAF e qualificandolo come rapporto di agenzia, aveva accolto la domanda della IRICAF rivolta ad ottenere in restituzione, dal Di RE, la somma di lire 103. 974. 600, corrispostagli a titolo di anticipi provvigionali e di premio di inserimento, ed aveva rigettato la domanda del Di RE di pagamento della somma di lire 26. 199. 848, a titolo di retribuzioni, ratei di 13.ma e 14. ma mensilità, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto. Contro la decisione del Tribunale il Di RE propose ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi e questa Corte, con sentenza 27 gennaio 1998 n. 813, accogliendo il primo di essi,cassò la sentenza di appello, con rinvio al Tribunale di Velletri, cui venne mandato di provvedere anche sulle spese . рм Il giudice di rinvio, dinanzi al quale il Di RE ha riassunto la causa, in accoglimento dell'appello del Di RE, ha rigettato la domanda di restituzione della IRICAF s.p.a, accogliendo invece quella del Di RE, e condannando la IC al pagamento delle spese dell'intero giudizio.. Per quel che ancora rileva, il giudice di rinvio, nel pervenire a tale decisione, premesso che, con il ricorso in riassunzione, il Di RE aveva riproposto i motivi di impugnazione già formulati nel precedente giudizio di appello e mantenuto le medesime conclusioni ivi formulate, ha osservato che l'istruttoria espletata aveva messo in luce come le mansioni del Di RE fossero non già quelle dell'agente ma quelle di un dipendente inserito nell'organizzazione dell'impresa IC con gli " di specifici compiti di un ispettore o in un capo area conformemente all'inquadramento del Occnl per i dipendenti di aziende del terziario. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha posto in luce innanzitutto i compiti concretamente svolti dal Di RE. Secondo le risultanze della prova testimoniale, questi dirigeva e controllava l'operato di un gruppo di agenti da lui coordinato, ne programmava l'attività, introducendoli presso la clientela, e ne rispondeva nei confronti della IRICAF, ai cui poteri di controllo e disciplinare restava assoggettato. Si occupava poi della gestione delle pratiche di finanziamento, cui erano interessati alcuni clienti, previamente contattati dagli agenti;
aveva il compito di autorizzare determinati de sconti ai clienti e si interessava at recupero crediti;
curava l'installazione delle insegne pubblicitarie. Egli, inoltre, organizzava campagne promozionali, disponeva di un proprio ufficio all'interno dell'unità aziendale, dove si intratteneva quotidianamente, utilizzava per il suo lavoro autovetture della società IC. Il Tribunale ha,quindi, messo in rilievo che, a fronte della prova di tali mansioni, era completamente mancata quella dello svolgimento della prestazione principale del contratto di agenzia, ossia la conclusione di contratti per conto del preponente, come era dimostrato dall'irrisorio reddito provvisionale prodotto in dieci mesi, ammontante a lire 5.400. Da tale prestazione il Di RE doveva, quindi, ritenersi esonerato. Quindi il compenso di lire 4.000.000 mensili, che fittiziamente la IC imputava ad anticipi provvigionali pattuiti con convenzione scritta, costitutiva in realtà la retribuzione mensile del Di RE, come era confermato dalla enorme sproporzione fra /tale erogazione e la pressochhè inesistente produzione di affari nel medesimo periodo. Infine, deponeva, ancora una volta, per la subordinazione lavorativa il fatto che il Di RE non avesse mai partecipato al compenso sull'acquisizione dei contratti degli agenti da lui coordinati e diretti, sicché il suo rapporto con tali agenti era puramente gerarchico 2 e non di cointeressenza. Egli esercitava nei loro confronti per conto della IC tutti i poteri di direzione e di controllo che a lui facevano capo, assumendo in tal modo la veste di lavoratore "interno" all'organizzazione aziendale e non di collaboratore esterno ed autonomo. La natura subordinata del rapporto escludeva, quindi, obblighi di restituzione da parte del Di RE sia di quanto versatogli a titolo di premio di ingresso o inserimento, per acquisirne le qualificate prestazioni lavorative, sia delle somme formalmente imputate ad anticipi provvigionali, ma costituenti in realtà retribuzioni. Per contro, erano dovute al Di RE le somme da lui richieste per i vari titoli collegati al rapporto di lavoro. La IC ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi. Il Di RE resiste con controricorso. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso la IRICAF, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., in relazione agli artt. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., svolge innanzitutto talune considerazioni critiche sulla sentenza di rinvio, alla quale addebita di avere ravvisato nel caso di specie un contratto di lavoro subordinato, senza analizzare le ulteriori ragioni dell'impugnativa, con particolare riguardo alle altre mansioni accessorie conferite all'agente, e di non avere chiarito se quale attività promozionale di contratti, alla quale aveva riconosciuto importanza essenziale per qualificare il rapporto come agenzia, si dovesse intendere solo quella diretta, ossia correlata esclusivamente alle vendite dell'agente, o anche quella indiretta, vale a dire correlata anche alle vendite effettuate dagli agenti coordinati dal Di RE. Inoltre, sul secondo punto fondamentale, costituito dal minimo garantito, la sentenza di rinvio avrebbe svolto inoltre considerazioni a dir poco sintetiche. 3 A tali carenze, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto porre rimedio il Di RE, nel riassumere il processo, e il giudice di rinvio, nel decidere. Il primo avrebbe dovuto infatti indicare le circostanze idonee a superare i punti "oscuri della sentenza di rinvio, offrendo alla valutazione del Tribunale gli elementi probatori idonei al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale, d'altra parte, nello svolgere l'indagine commessagli dalla Corte, avrebbe dovuto eventualmente accertare quei fatti, che il giudice di legittimità aveva considerati come pretermessi dalla prima sentenza d'appello. Per contro, nel ricorso in riassunzione il Di RE si era limitato a far riferimento ai dati emersi nell'istruttoria della prima fase del giudizio, senza fornire alcun elemento concreto per una indagine sulla natura del rapporto. Il giudice di rinvio, d'altro canto, si era limitato a ripetere pedissequamente le affermazioni della sentenza 813 del 1998, senza procedere ad un esame puntuale e convincente del materiale probatorio ritualmente acquisito al processo o di quello ulteriore acquisibile per effetto della sentenza di rinvio. In definitiva il Tribunale di Velletri, male intendendo i poteri attribuitigli dall'art. 384 c.p.c., aveva fatto immotivatamente testuale riferimento alla sola espletata istruttoria, ritenendola sufficiente per dimostrare la natura subordinata del rapporto fra il Di RE e la IC. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.C., 115 e 116 c.p.c., motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, il tutto in relazione agli artt. 360, mn. 3 e 5, c.p.c. la ricorrente censura la sentenza per aver omesso l'esame di circostanze decisive al fine di una adeguata lettura degli accordi, quali il fatto che il Di RE, essendo già agente di un'altra primaria Casa, non era certo stato costretto ad accettare un rapporto agenziale, il fatto che egli fosse dotato di una notevole forza contrattuale, tanto da riuscire ad ottenere un cospicuo premio di inserimento, il fatto che fosse prevista la maturazione in capo al Di 4 RE di notevoli provvigioni, il che spiegava l'insolitamente alto anticipo per tale titolo. La sentenza inoltre, ritenendo che il minimo garantito denotasse l'assenza di un elemento tipico del contratto di agenzia, quale il rischio economico in capo all'agente, non aveva considerato che " la remunerazione a provvigioni è certamente un elemento rivelatore della natura promozionale dell'attività e della sua autonomia, ma solamente a livello sintomatico e non costitutivo ", ben potendo la complessità dell'attività richiedere la necessità di " interventi compensativi per razionalizzare l'attività promozionale, pure questa restando ferma, con un rischio complessivo a carico dell'agente, come (poteva ) desumersi da una valutazione scevra di pregiudizi e dell'intero assetto negoziale sottostante in rapporti fra l'IC sp.ac il Di RE". In definitiva la sentenza, fermandosi alle apparenze, aveva trascurato che il minimo garantito poteva costituire una misura perfettamente equipollente all'attività di assistenza e coordinamento, inserendosi in ogni caso armonicamente entro le coordinate della funzione promozionale dell'attività svolta a rischio dell'agente. Inoltre, la conclusione opposta cui il Tribunale era pervenuto, riconoscendo la subordinazione lavorativa, si fondava su di una inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie. Infatti dalle testimonianze non emergeva per nulla l' esistenza di un potere di controllo e disciplinare della IC sul Di RE, né tale potere risultava da un qualche elemento documentale ( ordine scritto). Neppure era dimostrato il potere di fare concessioni e concedere sconti in capo al Di RE, o la riscossione da parte di sua di bolle sospese o di crediti presso clienti morosi, o, infine, la organizzazione di azioni promozionali. Era stata completamente trascurata infine l'assenza di un seppure minimo obbligo del Di RE di rispettare un orario prefissato. In sostanza, il Tribunale, ignorando il principio che vuole impone una prova assai rigorosa della subordinazione lavorativa, era giunto ا م ad affermarne l'esistenza sulla base di un mera petizione di principio, come quella secondo cui, siccome l'IC non avrebbe preteso dal Di RE una corrispondente attività di procacciamento di affari, allora questa non sarebbe mai esistita e il rapporto sarebbe stato non di agenzia ma di subordinazione Il primo motivo è infondato. Ai fini di valutare se il giudice di rinvio abbia svolto il compito affidatogli, è opportuno ricordare che, con la sentenza 813 del 1998, questa Corte aveva innanzitutto rilevato nella sentenza cassata la evidente omissione "di ogni riferimento alle effettive mansioni del Di RE e alle modalita' di esplicazione di esse, e cioe' sostanzialmente all'intero contenuto del rapporto". Questa Corte aveva poi osservato come la medesima sentenza avesse evidenziato "tutta una serie di ulteriori dati che, ove opportunamente inseriti, in una valutazione globale del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro (ad es., e' pur sempre essenziale per il contratto di agenzia il carattere principale e prevalente dell'attivita' promozionale su altre prestazioni), assumono una particolare rilevanza ai fini della configurazione giuridica del rapporto stesso intercorso tra le parti." In particolare, questa Corte aveva messo in luce : come non fosse certamente irrilevante l'inesistenza (o quasi: lire 5.400 in dieci mesi di attivita') di un reddito provvigionale in rapporto ad una attivita' di promozione di contratti per conto del proponente, che pur costituisce l'elemento essenziale e qualificante del contratto di agenzia;
come la mancata partecipazione del Di RE al compenso sull'acquisizione dei contratti da parte del gruppo di agenti, da lui coordinati e diretti, circostanza che non poteva non inferire sulla valutazione della detta attivita' - le cui modalita' di esplicazione e la cui incidenza quantitativa sul complesso delle mansioni non era ' dato rilevare ai fini della natura giuridica del rapporto, fosse stata 6 invece a sommariamente liquidata quale momento di potere organizzativo del preponente, quasi che tale potere non sussistesse anche nel rapporto di lavoro subordinato;
come, infine, la spropositata erogazione degli assunti anticipi provvigionali in rapporto alla produzione pressoche' insussistente, le modalita' e la persistenza per oltre dieci mesi della erogazione dei detti anticipi, a fronte sempre della medesima produzione, la protrazione del rapporto in considerazione dell'entita' concreta della prestazione goduta dal beneficiario. fossero tutti elementi la cui valutazione risultava censurabilmente pretermessa dal giudice del riesame, e che erano certamente incidenti sulle stesse valutazioni, insufficientemente, se non proprio contraddittoriamente, formulate nella sentenza sulle (poche) circostanze esaminate. Questa Corte. aveva, quindi, concluso in sostanza che la motivazione della sentenza impugnata non permetteva al giudice di legittimita' un controllo sul criterio logico e giuridico sotteso al convincimento conseguito sulla insussistenza del rapporto di lavoro subordinato in relazione alle mansioni in concreto svolte dal Di RE. Il Tribunale di Velletri, come risulta da quel che s'è detto, pur sinteticamente, circa il contenuto la sentenza, ha pienamente y t n a h S corrisposto ai compiti affidatigli da questa Corte, mantenendosi nei limiti delle direttive da essa impartite;
e ciò non può evidentemente ва risolversi, al contrario di quel che ritiene in ricorrente, in un vizio nella sentenza stessa I Anche il secondo motivoinfondato. La sentenza del tribunale di Velletri è censurata per aver omesso l'esame di circostanze decisive al fine di una adeguata lettura degli accordi, quali il fatto che il Di RE, essendo già agente di un'altra primaria Casa, non era certo stato costretto ad accettare un rapporto agenziale, il fatto che egli fosse dotato di una notevole forza contrattuale, tanto da riuscire ad ottenere un 7 cospicuo premio di inserimento, il fatto che fosse prevista la maturazione in capo al Di RE di notevoli provvigioni, il che spiegava l'insolitamente alto anticipo per tale titolo. Al riguardo, premesso che questa Corte, più volte, anche recentemente, ha ribadito l'onere del ricorrente in cassazione di indicare non solo le circostanze decisive trascurate ma anche le ragioni della loro asserita decisività (v., di recente, Cass. 2 aprile 2002, n. 4663 ), si deve osservare, in generale, che le circostanze trascurate o omesse devono esser tali che, se fossero state considerate, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa: ciò non può dirsi evidentemente per le prime due circostanze, che non attengono minimamente alla struttura del rapporto, ma potrebbero al massimo indurre a fare congetture sulle motivazioni soggettive del Di RE La terza circostanza - previsione di provvigioni cospicue è meramente affermata - senza alcuna indicazione di elementi in tal senso che il tribunale avrebbe trascurato. Secondo il ricorrente, inoltre, la sentenza, ritenendo che il minimo garantito denotasse l'assenza di un elemento tipico del contratto di agenzia, quale il rischio economico in capo all'agente, non avrebbe considerato che “la remunerazione a provvigioni è certamente un elemento rivelatore della natura promozionale dell'attività e della sua autonomia, ma solamente a livello sintomatico e non costitutivo ", ben potendo " la complessità dell'attività richiedere la necessità di interventi compensativi per razionalizzare l'attività promozionale, pure questa restando ferma con un rischio complessivo a carico dell'agente, come ( poteva ) desumersi da una valutazione scevra di pregiudizi dell'intero e assetto negoziale sottostante in rapporti fra l'IC sp.ae il Di RE". Al riguardo si osserva che la sentenza, su tale punto, muove dalla considerazione della enorme sproporzione fra tale в minimo e la concreta maturazione delle provvigioni, che fra l'altro smentisce indirettamente il fatto che di queste si fosse previsto un ammontare cospicuo, perché sarebbe assai improbabile un cosi clamoroso errore di previsione in contraenti esperti. Tale sproporzione è stata utilizzata per dedurre la diversa natura del minimo, con applicazione, implicita, di un regola di esperienza, secondo cui, se si vuole effettivamente indurre taluno a procacciare affari, non gli si corrispondono in anticipo, da subito e per lungo tempo, somme che presuppongono un rilevante volume già concluso. Il giudice d'appello, in tal modo, ha reso ragione del suo convincimento in modo assolutamente adeguato, rendendo perfettamente comprensibile quale sia stata la sua linea argomentativa sul punto, e così sottraendole la sentenza alle censure che le vengono mosse con il profilo esame, che non evidenzia, in realtà, nel ragionamento del giudice alcuna reale carenza od omissione, limitandosi, inammissibilmente, ad offrire una contrapposta lettura delle risultanze processuali. Viene, altresì, dedotta omessa omessa o insufficiente valutazione delle prova testimoniali, senza tuttavia riportare nella loro interezza le dichiarazioni che si assumono male interpretate, non consentendo pertanto alla Corte di di verificare se il giudice di merito abbia o no compiuto una lettura riduttiva ed unilaterale delle stesse. Si assume ancora che la sentenza avrebbe completamente trascurato l'assenza di un seppure minimo obbligo del Di RE di rispettare un orario prefissato. Ma tale a censura trascura sua volta di considerare che, per costante giurisprudenza, l'obbligatorio rispetto di un orario di lavoro è solo un indizio, e non dei più significativi,di subordinazione lavorativa. D'altra parte il tipo di prestazione che, secondo il Tribunale, era stata in concreto chiesta al Di RE al di là dei patti scritti rende १ pienamente comprensibile l'assenza di obblighi di orario. Assenza del resto tanto più naturale ove si consideri che il Tribunale ha riconosciuto, in sostanza, nel Di RE un dipendente con mansioni dirigenziali, categoria come noto esonerata da vincoli di orario). Priva di decisività è poi la censura riguardante la mancata considerazione dell'assenza di prova scritta in ordine i poteri direttivi, non essendovi alcuna norma o principio in base al quale sia richiesta una prova di tal genere. Quanto infine all'addebito mosso alla sentenza di aver ignorato il principio che impone una prova assai rigorosa della subordinazione lavorativa, e di esser giunta ad affermare l'esistenza di quest'ultima sulla base di un mera petizione di principio, come quella secondo cui, siccome l'IC non avrebbe preteso dal Di RE una corrispondente attività di procacciamento di affari, questa non sarebbe mai esistita e il rapporto sarebbe stato non di agenzia ma di subordinazione, vale ricordare innanzitutto che l'apprezzamento della sussistenza della subordinazione è compito esclusivo del giudice di merito, cui spetta di valutare il materiale istruttorio offerto dalle parti. Ciò premesso, la motivazione del Tribunale, lungi dal fondarsi esclusivamente su di una sorta di sillogismo disgiuntivo, ossia lungi dall'affermare in premessa che il rapporto di cui si trattava era o di agenzia o di subordinazione e che, non essendo di agenzia, non poteva che esser di subordinazione, ha esaminato il rapporto nella sua concretezza e interezza e, nel rilevare e valutare, nel loro complesso, una serie di indizi che deponevano per la subordinazione, ha inserito fra essi la considerazione che della prestazione fondamentale dedotta nel contratto di agenzia non vi era traccia alcuna. Si tratta di un elemento di rilievo, già posto in luce nella sentenza di rinvio, e che il Tribunale non poteva certo trascurare, mentre sarebbe stato erroneo fondare 10 solo su esso il giudizio sulla natura del rapporto: il che, come detto, non è avvenuto. Il ricorso è,quindi, rigettato, ed il ricorrente va condannato alle spese e agli onorari del giudizio, liquidati come in dispositivo
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del 16,22 oltre ad eurogiudizio, che liquida in euro 3.000 per onorari. Roma 13 dicembre 2002 Il cons. est. Il Presidente Vincluso Cressa Flippo Curcuruto Vincenzo Trezza Ме IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 02 AGO. 2003 eggi, Founselle IL CANCELLIERE I D , O 3 L L 3 0 5 O 1 B . . A I S T N D S R A A A 3 T ' T 7 , L - S L A O 8 E S - P I D 1 P M 1 I S I S I E A N N E D G G S E O G I T E A A L N D E O S E T A E , T L I O L R R I E T D D S I G O E R