Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
Il principio sancito dall'art. 580 cod. proc. pen. - secondo il quale se contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d'impugnazione diversi il ricorso per cassazione si converte in appello - non può operare se l'appello sia stato dichiarato inammissibile. (Nella specie, in cui si trattava di sentenza emessa dal g.i.p. a seguito di rito abbreviato, la cancelleria del giudice "a quo" aveva trasmesso alla Corte di cassazione - alla quale il p.m. aveva proposto ricorso - gli atti dell'appello, proposto dall'imputato, con l'ordinanza di inammissibilità per rinuncia già dichiarata dalla Corte di Appello. La S.C. ha pronunciato solo sul ricorso del p.m.,dichiarando non luogo a provvedere sull'impugnazione dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 10558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10558 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi sigg. Udienza pubblica dott. Fortunato PISANTI - Presidente del 3.3.1998
dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
dott. Luciano DERIU - Consigliere N.280
dott. Ugo CANDELA - Consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Antonino ASSENNATO - Consigliere N.32353/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LECCE, nel procedimento
contro
NC IO, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 27.1.1997. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Pasquale CORLETO.
La C O R T E osserva:
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con sentenza del 27.1.1997, resa nel giudizio abbreviato, ritenuto NC IO colpevole dei reati ascrittigli, unificati per il riconosciuto vincolo della continuazione, concessegli le attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.p.r.
9.10.1990 n. 309, lo condannava alla pena di anni 7
di reclusione e lire 44.000.000 di multa.
Gli atti dalla Corte d'Appello di Lecce, con provvedimento del 20.6.1997, sono stati trasmessi a questa Corte Suprema per l'esame del ricorso del P.M., essendo stato contestualmente, con separata ordinanza, dichiarato inammissibile l'appello proposto dai difensori dell'imputato a seguito della rinuncia all'impugnazione personalmente espressa dal NC IO.
Ricorrendo per cassazione il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Lecce e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., denuncia la violazione degli artt. 62bis, 69 e 133 cod. pen. in punto di concessione delle attenuanti generiche e di giudizio di comparazione nonché in punto di entità della pena inflitta. La Corte d'Appello, rimettendo gli atti a questa Corte Suprema, ha risolto negativamente il problema della definibilità contestuale del ricorso per cassazione proposto dal P.M., ritenendo che l'effetto di conversione, di cui all'art. 580 cod. proc. pen., fosse cessato in conseguenza della sopravvenuta inammissibilità dell'appello. Invero, l'appello dell'imputato - avverso sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari in giudizio abbreviato - divenuto inammissibile per rinuncia è da ritenersi inidoneo a produrre l'effetto della conversione in appello del ricorso per Cassazione ritualmente proposto dal P.M., considerato che, venuta meno per la già dichiarata inammissibilità l'esigenza di una trattazione unitaria di tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, si amplierebbe di fatto, senza alcuna giustificazione di natura processuale o sostanziale, la possibilità di impugnare con appello un provvedimento di condanna in giudizio abbreviato per legge soltanto ricorribile ai sensi di cui al comma 3 dell'art. 443 cod. proc. pen., (Cass., sez. IV, sent. n. 4792 del
28.4.1992, P.G. in proc. Vignoli, rv. 189949). Non dovendosi provvedere sull'impugnazione dell'imputato, come già detto dichiarata inammissibile per rinuncia dalla Corte d'Appello, va esaminato esclusivamente il ricorso del Pubblico Ministero. Le doglianze di cui ai motivi di ricorso sono infondate. Sul primo punto, relativo alla concessione delle attenuanti generiche, si deve riaffermare che la concessione o il diniego delle dette circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a giustificare il corretto uso di tale potere, al fine di dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio. Nel caso di specie, il giudice di merito ha assolto all'obbligo della motivazione indicando le circostanze, - quali l'ampia confessione resa dall'imputato e i caratteri della personalità desumibili dai precedenti penali -, che ha ritenuto prevalenti e atte a legittimare la concessione del beneficio in relazione alla necessità di adeguare la pena al caso concreto.
Del pari, quanto al secondo motivo, il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 cod. pen. ha lo scopo di adattare la pena al caso concreto;
la relativa statuizione, quindi, rientra nell'attività discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in Cassazione poiché, nell'applicazione attinente al fine indicato, dal complesso delle argomentazioni esposte anche ad altri fini, la decisione non si rivela esser frutto di mero arbitrio o illogico ragionamento.
Alla luce delle esposte osservazioni, avendo il giudice indicato i criteri seguiti nella determinazione della misura della pena, dal legislatore affidata al suo discrezionale giudizio entro il paradigma dell'art. 133 cod. pen., anche il motivo riguardante l'entità della pena inflitta non merita accoglimento.
P. Q. M.
rigetta il ricorso del P.M.. Dichiara non luogo a provvedere sull'impugnazione dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1998