Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del decreto del giudice delegato, con il quale questo abbia respinto la richiesta di un creditore del fallito, inteso ad ottenere che l'esperto nominato per la stima degli immobili da porre in vendita proceda all'espletamento dell'incarico in contraddittorio con un consulente di parte nominato dall'istante, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, atteso che non ha carattere decisorio, non implicando il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo, ma soltanto carattere ordinatorio, essendo volto ad escludere una non prevista e non necessaria partecipazione del creditore (attraverso un consulente di parte) al procedimento per la liquidazione dei beni acquisiti al fallimento.
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FATTI DI CAUSA 1. Nel processo esecutivo immobiliare n. 312/2018 r.g.esec. del Tribunale di Foggia e relativo al pignoramento di terreni agricoli di proprietà di Alessio D.C., in data 1° marzo 2022 il giudice dell'esecuzione conferiva incarico di esperto stimatore all'ing. Antonio Salandra; col provvedimento non venivano indicati giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo e si fissava termine all'1 giugno 2022 per il deposito della relazione con udienza ex art. 569 c.p.c. al 28 giugno 2022. 2. All'udienza del 28 giugno 2022, l'esperto, in ragione di difficoltà nelle ricerche catastali, chiedeva proroga, concessa dal giudice con rinvio dell'udienza al 3 …
Leggi di più… - 3. PROCEDURE ESECUTIVE: inopponibile la locazione con canone c.d. "vile"Avv. Ignazio Abrignani · https://www.expartecreditoris.it/ · 17 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4919 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UG AZ, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE 97, presso l'avvocato LEOPOLDO DEI MEDICI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO CAPARVI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO CE.M.I.M., in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso l'avvocato ANSELMO CARLEVARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO PAOLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
CE.M.I.M.
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di ANCONA, depositato il 25/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Paoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.5.1999 BU ZA, quale creditore, proponeva reclamo al Tribunale di Ancona ex art. 26 della legge fallimentare, avverso il provvedimento, con il quale il giudice delegato per il Fallimento MI aveva respinto la richiesta che la stima dei beni immobili, acquisiti al fallimento, fosse effettuata dal C.T.U. ing. IS in contraddittorio con un consulente di fiducia del reclamante. Con decreto in data 18 giugno 1999 il tribunale summenzionato respingeva il reclamo, osservando che la normativa di cui agli art. 191 e segg. c.p.c. non era applicabile all'esperto, nominato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., per la determinazione del valore dell'immobile al fine di stabilire il prezzo base per l'incanto.
Avverso tale provvedimento ZA BU ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi. Il Fallimento MI ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c):
Deduce il ricorrente che nel caso di specie avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 191 e segg. c.p.c., atteso che, essendo stato nominato dal tribunale quale C.T.U. ed avendo prestato giuramento secondo le disposizioni relative al conferimento dell'incarico ad un consulente d'ufficio, l'ing. IS rivestiva a tutti gli effetti la carica di consulente così come disciplinato dalle norme del codice di procedura civile con tutte le giuridiche conseguenze.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo le motivazioni addotte dal tribunale per la reiezione del reclamo palesemente illogiche e contrastanti con la realtà dei fatti. Il controricorrente, a sua volta, eccepisce nel controricorso la inammissibilità del ricorso, essendo stato impugnato un provvedimento inidoneo ad incidere su diritti soggettivi ed avente natura ordinatoria.
Eccepisce, altresì, la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell'istanza ex art. 369, u.c., c.p.c..
La eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente è fondata.
L'art. 105 della legge fall. stabilisce che alle vendite di beni mobili ed immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, purché queste norme siano compatibili con le caratteristiche ed esigenze tipiche della procedura fallimentare.
Tra le disposizioni del codice di procedura civile compatibili rientra sicuramente l'art. 568 c.p.c., laddove concede al giudice la facoltà di nominare un esperto per la determinazione del valore dell'immobile.
Tale disposizione, infatti, prevedendo uno strumento di carattere generale per la determinazione del prezzo base per l'espropriazione immobiliare, può senz'altro essere utilizzata anche per la vendita degli immobili del fallimento, dovendo il giudice delegato procedervi ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare con la modalità dell'incanto o senza incanto (se quest'ultimo si presenti più vantaggioso), vale a dire con modalità che richiedono la previa individuazione del valore del bene.
L'esperto, nominato dal giudice a norma dell'art. 568 c.p.c., deve, ai sensi dell'art. 161 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., prestare giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
Dalla funzione di ausilio del giudice delegato, che l'esperto è chiamato ad assolvere nel procedimento previsto per la vendita fallimentare immobiliare, si evince che la nomina di detto esperto è un atto meramente preparatorio della vendita fallimentare (cfr. in tal senso per quanto riguarda il procedimento di espropriazione immobiliare cass. n. 1161/62; cass. n. 1691/75); tale nomina non è obbligatoria, ma meramente facoltativa (cfr. in tal senso per il procedimento di espropriazione immobiliare cass. n. 1098/63), essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, e la stima effettuata dall'esperto costituisce un dato indicativo che non può in alcun caso pregiudicare l'esito della vendita, poiché la gara fra gli offerenti rappresenta la migliore garanzia che i beni siano venduti al giusto prezzo (cfr. in tal senso per quanto riguarda il procedimento di espropriazione immobiliare regolato dal c.p.c.: cass. n. 1092/74; cass. n. 1766/81; cass. n. 9908/98).
Nè l'attività dell'esperto per la valutazione del bene deve svolgersi in contraddittorio con un qualche consulente di parte, sia perché, come già detto, la sua nomina costituisce un mero atto preparatorio della vendita fallimentare e la valutazione da lui fornita costituisce un dato meramente indicativo che non pregiudica l'esito della vendita, sia perché il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di risolvere una controversia, ma soltanto per la liquidazione dell'attivo fallimentare, cioè per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale. Pertanto, il mancato svolgimento in contraddittorio con un consulente di parte dell'attività dell'esperto nominato dal giudice delegato non può in alcun caso incidere sulla legittimità degli ulteriori atti del procedimento di vendita di cespiti del fallimento. Ne deriva che il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del decreto del giudice delegato, con il quale questo abbia respinto la richiesta di un creditore del fallito, intesa ad ottenere che l'esperto nominato per la stima degli immobili da porre in vendita proceda all'espletamento dell'incarico in contraddittorio con un consulente di parte nominato dall'istante, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, atteso che non ha carattere decisorio, non implicando il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo, ma soltanto carattere ordinatorio, essendo volto ad escludere una non prevista e non necessaria partecipazione del creditore (attraverso un consulente di parte) al procedimento per la liquidazione dei beni acquisiti al fallimento.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore indeterminato della causa, appare giusto liquidare in complessive lire 2.656.000, di cui lire 2.500.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive lire 2.656.000, di cui lire 2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001