Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA PO AN /01INNOM 0 3 34 2 / LA CORTE SUPREM CASSAZIONE Oggetto Fideiussion SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 16288/98 ---- Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 19142/98 Cron. 6892 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 1108 Dott. Francesco SABATINI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 28/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NT ENZ A Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti Loo CORSI OTELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE 7 MAR 2001 IL CANCELLIERE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato DIONISIO FABRIZIO, che lo difende unitamente all'avvocato MUSSI 3000 GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 00678956 LONDI ALESSANDRO;
intimato оe sul 2° ricorso n 19142/98 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LONDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. DIONISIO VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato PICOZZI 2000 per diritti L. 5000 il 18 MAG. 2001 ALESSANDRO, che lo difende unitamente all'avvocato 1925 IL CANCELLIERE -1- D'URSO LORENZO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
CORSI OTELLO;
intimato avverso la sentenza n. 722/97 della Corte d'Appello di 1625/9197 GENOVA sezione terza civile, emessa e depositata il 06/10/97; RG.823/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copla studio al SIG. per diritti L.6000 * 12 GIU, 2001 IL CANCELLIERE Svolgimento del processo LO OR, promuoveva davanti al tribunale di Massa Carrara azione di garanzia
contro
SS LO, assumendo di aver locato alla s.r.l. ON OL un immobile ad uso industriale, con contratto del 18.3.1978; che il LO aveva prestato fideiussione per le obbligazioni della società; che la società non aveva adempiuto alle sue obbligazioni e che il 18.4.1984 si era riconosciuta debitrice di £ 32.593976 e di circa £ 10 milioni per spese legali;
che successivamente detta società era fallita ed egli era stato ammesso tra i creditori privilegiati per circa 32 milioni e tra i chirografari per circa 16 milioni;
che il fallimento aveva promosso azione revocatoria per f. 23.494.524, che la fallita aveva pagato in periodo ritenuto sospetto, ma che insieme con il credito aveva assunto anche un debito per canoni maturati durante l'occupazione; che tra le predette due parti era intervenuta transazione;
che, al momento del rilascio del bene lo stesso presentava danni procurati per £.
7.860.000 dalla curatela e per £. 93.144.674 dalla ON OL. Il OR chiedeva pertanto la condanna del fideiussore LO al pagamento dei crediti maturati prima del fallimento. Si costituiva il LO e resisteva alla domanda. Il Tribunale di Massa Carrara, con sentenza n. 258/1995, rigettava la domanda, osservando che la fideiussione era stata prestata a condizione che rimanessero inalterate le condizioni originarie, che, invece, erano state modificate, con aumento del canone. Proponeva appello il OR. Resisteva il LO. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25.9.1997, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che, poichè il OR, creditore, aveva effettuato la transazione con la curatela fallimentare, aveva impedito al LO di surrogarsi nei diritti di esso OR verso la Società, per cui il LO non era tenuto in vece della debitrice principale, non solo per i canoni, ma neppure per i danni all'immobile, totalmente indimostrati per la parte che sarebbero stati causati dalla ON OL e non dal fallimento. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il OR, che ha presentato anche memoria Resiste con controricorso il LO, che ha presentato anche ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. 4 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il travisamento dei fatti e/o la contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, nonchè la falsa interpretazione delle risultanze istruttorie e di un documento decisivo (art. 360 n.3 e 5 c.p.c.) Assume il ricorrente che il giudice di appello "ha commesso una madornale svista affermando che la transazione avrebbe impedito al LO di surrogarsi nei diritti del OR verso la società". Assume il ricorrente che il OR mai ha rinunciato ai crediti vantati nei confronti della SOC. fallita, essendosi limitato a disporre di quanto gli era dovuto direttamente dalla procedura in prededuzione per crediti derivati dopo il fallimento, per cui il giudice di appello avrebbe compiuto un incomprensibile e palese travisamento delle risultanze processuali. 2. 1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Anzitutto, sotto il profilo della censura di travisamento del fatto, va osservato che il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata ovvero fondata sull'affermazione che il giudice di merito abbia presupposto fatti inesistentierroneamente comunque contrastanti con quelli emergenti dalle risultanze processuali - è inammissibile, configurando ipotesi di 5 travisamento dei fatti, contro cui è esperibile solo il airimedio della revocazione, sensi dell'art. 394 n. 4 c.p.c. (Cass. 29.5.1991, n.4018; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
2.2. Quanto al profilo di censura di erronea interpretazione di un documento decisivo (la transazione), egualmente esso è inammissibile per genericità. Infatti, il controllo - che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indagini integrative e con elementi ricavati aliunde richiesto presupponeva che nel ricorso fosse riportata quella parte del documento, che si assume erroneamente interpretata dal giudice di merito. Inoltre, poichè nella fattispecie si lamenta l'erronea interpretazione di un documento costituito da un contratto (la transazione) ,la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione in sede di merito della volontà e del contenuto contrattuale è tenuta ad indicare quali canoni о criteri interpretativi sono stati violati (Cass. 12.3.1994,.2413; Cass. 4.2.1993,n. 1375). Poichè tanto non è avvenuto nella fattispecie, il motivo di ricorso, anche sotto questo profilo, è inammissibile. १ 6 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il travisamento dei fatti, l'insufficienza e/o contraddittoria motivazione;
la violazione dei principi in tema di onere della prova, la mancata ammissione dei mezzi istruttori ritualmente dedotti. Il ricorrente lamenta che con scarna motivazione la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni provocati al capannone, perchè non provati e poiché la relativa prova non poteva essere fornita da consulenza tecnica. Ritiene, invece, il ricorrente che aveva prodotto tre documenti, che se fossero stati esaminati, avrebbero comprovato la fondatezza della domanda, essendo relativi allo stato dei danni, al momento della riconsegna dell'immobile da parte della curatela fallimentare. In ogni caso il ricorrente assume che ingiustamente non stata accolta la sua richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio. 4. 1. Il motivo è infondato e va rigettato. Anzitutto nella logica della sentenza impugnata, che ha dell'art. 1955 C.C. laritenuto estinta ai sensi fideiussione per fatto del creditore (la transazione effettuata), già per questo solo fatto il fideiussore non dovrebbe rispondere del debito gravante sulla ON OL 7 per eventuali danni all'immobile, per cui sotto questo profilo, a seguito del rigetto del primo motivo di ricorso, questo secondo motivo risulta assorbito. In ogni caso la sentenza impugnata non ha ritenuto indimostrati i danni tout court, come pare sostenere il ricorrente, ma ha solo ritenuto che non erano stati dimostrati quali danni fossero stati provocati dalla ON OL e quali altri, invece, fossero stati provocati (evidentemente in un momento successivo) dalla curatela del fallimento. Lo stesso ricorrente rileva che nei documenti esibiti si fa riferimento solo ai danni esistenti all'immobile al momento della riconsegna dello stesso da parte della curatela, con riserva di accertare quali fossero quelli ascrivibili alla curatela e quali quelli ascrivibili alla fallita.
4.2. Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale la relativa censura è inammissibile per genericità. Infatti la parte che deduca come mezzo di impugnazione per cassazione la mancata ammissione di un mezzo di prova, deve fornire specifiche indicazioni in ordine alle circostanze che formavano oggetto specifico della prova, nonchè il momento del processo in cui ebbe a dedurre l'incombente assunto non ammesso, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo - che per il principio di 8 ..... autosufficienza del ricorso per cassazione deve poter essere effettuato sulla sola base delle deduzioni contenute in tale atto, senza che alla genericità e lacunosità delle stesse possa sopperirsi con indagini integrative e con elementi ricavati aliunde sulla decisività della prova medesima, - decisività che deve essere tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione (Cass. 2.8.1997,n. 7177; Cass. 19.6.1995,n. 6977).
4.3. Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che gravante sull'attore, nonil relativo onere probatorio poteva essere assolto con la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Infatti, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di acquisiti ○ nella soluzione di questioni che elementi comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza di offerte di prove. Ai spora indicati limiti è consentito derogare solo quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa 9 effettuarsi solo con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di provare sotto il profilo causale, come l'espletamento di detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16.3.1996, n. 2205). Pertanto correttamente il giudice di merito ha ritenuto non provata quale fosse la parte di danno all'immobile da ascriversi alla ON OL.
5. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'omessa motivazione e l'errore di diritto e travisamento dei fatti di causa, nonchè il mancato esame di un punto essenziale della controversia (art.112 c.p.c; 360 n. 3 e 5 c.p.c.) Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di prendere in esame la sua pretesa relativa ai canoni corrisposti dalla soc. conduttrice in epoca sospetta (£. 23.495.524) ed oggetto dell'azione revocatoria e poi della transazione con la curatela. lettura in quanto, Il motivo (che è di difficile canoni vi era stato in ogni caso relativamente dettia l'adempimento da parte del debitore e l'azione revocatoria relativa nei confronti del locatore, attuale ricorrente, si era conclusa con una transazione) è in ogni caso infondato 10 in quanto la sentenza impugnata, avendo ritenuto che per effetto della transazione tra il creditore e la curatela, vi era stata la estinzione della fideiussione, poichè per fatto del creditore non poteva aversi la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore, in effetti si è pronunziata sull'estinzione dell'intera fideiussione, non limitandola o riducendola solo ad una parte del credito.
6. Infondato è anche il ricorso incidentale, con cui il ricorrente incidentale lamenta che il giudice di appello abbia compensato le spese del grado. In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 29.1.1990, n. 531; Cass. 6.9.1994, n. 7663). Pertanto entrambi i ricorsi vanno rigettati. Il ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dal resistente e liquidate come in dispositivo. 11
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, sostenute dal resistente per questo giudizio di legittimità, liquidate in E 173.000 (Centoxettantatiemila) oltre f. duemilioni per onorario. Così deciso in Roma, lì 28 novembre 2000. Il Presidente Fiduci Il cons. est. tutano siyato S.
1. CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistavarmi, qijambattis Depositata in Cancelleria #7 MAR. 2001Oggi, li IL GANGELLIERE Giovanni Giambattiste 27800 U Q N * 3 60000 Le 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 1.9 APR. 2001 Registrato in date versato S. 310.000 18824 trecentodiecimiy (the Dirigents Zory Dott.ssa Maria GL PAPPO) Responsabile S o Aureludizion CHIN (Dr. M. 12