CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 18542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18542 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo Sez. Minorenni in data 10/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10/09/2025 la Corte di appello di Palermo - Sezione per i Minorenni, ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in ordine a più reati (ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale).
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore, deducendo:
2.1.violazione di legge e travisamento della prova (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) avuto riguardo alla mancata valutazione degli argomenti difensivi con i quali si era sostenuto che XXXXXXXX fosse responsabile del furto (e non della ricettazione) della autovettura a bordo della quale era stato sorpreso dalla Polizia;
2.2.con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge e mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle attenuati generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18542 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/04/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo assorbente motivo concernente la riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, posto che l’imputato, contrariamente a quanto assunto in sentenza, in sede di convalida dell’arresto aveva reso dichiarazioni assumendosi la paternità del furto che la Corte ha completamente obliterato.
2.A ciò aggiungasi la contestualità temporale tra la denuncia di furto dell’autovettura a bordo della quale veniva sorpreso l’imputato ed il suo arresto, circostanza che, come dedotto nel ricorso, rende piuttosto implausibile che nell’arco di qualche minuto si fosse verificato sia il furto dell’autovettura da parte di terzi che la ricettazione dell’autovettura da parte di XXXXXXXX.
3.Alla luce di quanto sopra illustrato la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale capo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 10/09/2025 la Corte di appello di Palermo - Sezione per i Minorenni, ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l’odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in ordine a più reati (ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale).
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del difensore, deducendo:
2.1.violazione di legge e travisamento della prova (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) avuto riguardo alla mancata valutazione degli argomenti difensivi con i quali si era sostenuto che XXXXXXXX fosse responsabile del furto (e non della ricettazione) della autovettura a bordo della quale era stato sorpreso dalla Polizia;
2.2.con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge e mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle attenuati generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18542 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/04/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo assorbente motivo concernente la riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, posto che l’imputato, contrariamente a quanto assunto in sentenza, in sede di convalida dell’arresto aveva reso dichiarazioni assumendosi la paternità del furto che la Corte ha completamente obliterato.
2.A ciò aggiungasi la contestualità temporale tra la denuncia di furto dell’autovettura a bordo della quale veniva sorpreso l’imputato ed il suo arresto, circostanza che, come dedotto nel ricorso, rende piuttosto implausibile che nell’arco di qualche minuto si fosse verificato sia il furto dell’autovettura da parte di terzi che la ricettazione dell’autovettura da parte di XXXXXXXX.
3.Alla luce di quanto sopra illustrato la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale capo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2