Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco LO - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA LC LO, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato PIETRO BELLUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA USSANI 90 ROMA, in persona dell'Amm.re pro tempore ALDO EVANGELISTA, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FIORINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1810/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/10/03 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Giancarlo FIORINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1996 il Condominio di Via Ussani 90, in Roma, convenne in giudizio innanzi a quel Tribunale LO DE LC chiedendone la condanna alla demolizione del manufatto da costui realizzato a chiusura della terrazza del suo appartamento ed al risarcimento de danni.
Il Tribunale accolse la prima domanda, disponendo la riduzione in pristino, e respinse la domanda di danni.
La Corte di Appello di Roma adita dal DE LC, con sentenza del 10-24 maggio 2000 rigettò l'appello osservando:
a) che il manufatto realizzato dall'appellante alterava in maniera evidente il decoro architettonico del fabbricato, pur di non particolare pregio artistico, la cui fisionomia di assieme restava turbata dalla nuova opera;
b) che non era fondata il motivo di appello relativo alla condanna alle spese per l'intero.
Avverso detta sentenza, notificata il 9 ottobre 2000, ricorre per Cassazione DE LC LO con unico motivo.
Il Condominio resiste con controricorso.
MOTIVI LA DECISIONE
Nell'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c. e 91 c.p.c. nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che i rilievi del consulente tecnico non autorizzavano le valutazioni fatte dal giudice di merito in ordine all'alterazione del decoro architettonico, nella specie, peraltro, non sussistente sulla base della comune esperienza circa la "persistente e generalizzata attuazione di chiusura a veranda di terrazze e balconi che si riscontrano nelle generalità degli edifici in Roma, anche posti nel centro urbano e di particolare pregio". Deduce inoltre che la condanna integrale alle spese non era giustificata essendo stata rigettata una delle domande proposte del condominio.
Il ricorso non è fondato.
Secondo la giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte (ex multis. Cass. 29.7.1995 n. 8381), l'accertamento volto a stabilire se la innovazione realizzata da uno dei condomini in un fabbricato condominiale sia vietata, ai sensi dell'art. 1120 c.c., perché ne altera il decoro architettonico, costituisce una indagine di fatto ed implica un apprezzamento demandato esclusivamente al giudice di merito le cui valutazioni e conclusioni sono assoggettabili al controllo di legittimità solo nei casi di mancanza, inadeguatezza o incongruità logica della motivazione.
Tali vizi nella specie non sono sussistenti - e, per vero, non sono neppure espressamente denunciati - atteso che la Corte territoriale, con motivazione del tutto adeguata e logicamente coerente, è pervenuta, alle sue conclusioni cui il ricorrente oppone le proprie divergenti valutazioni, peraltro infondatamente basate su una presunta esperienza comune in materia di abusi similari riguardanti la copertura a veranda di terrazzi e balconi nella città di Roma. Quanto al governo delle spese, si tratta, anche in tal caso, di decisione non censurabile in questa sede, non risultando violato il principio normativo della soccombenza ed avendo la Corte romana fornito adeguate ragioni giustificative della condanna (censurata in sede di appello) del ricorrente al rimborso integrale delle spese di primo grado. Il contrario convincimento dello stesso ricorrente non può, ovviamente, integrare una valida censura di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese che ei liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 1100(millecento) di cui euro 1000 (mille)per onorario, oltre IVA ed accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004