Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10620 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC1 0620 /0 2 IN OME E POPOLO IT ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 3757/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 28224 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 16/05/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: EG SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TANGARI, che la rappresenta e difende giusta unitamente all'avvocato DOMENICO PITINGOLO, delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 $2187 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 633/99 del Tribunale di -CROTONE, depositata il 11/11/99 R.G. N. 141/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 3757/00 Svolgimento del processo La sig.ra SA EG ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Crotone che, rigettando l'appello, ha respinto la sua domanda volta ad ot- tenere la condanna dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la- voro a riconoscerle la pensione d'inabilità derivante da malattia professionale (epatite cronica anti HCV positiva) diagnosticatale nel '94 e causata da un infortunio dell'89, quando si era punta con ago di siringa nel corso di un trattamento terapeutico a persona affetta da carcinoma del pancreas. La sentenza impugnata, premesso che l'eccezione di prescrizione dell'Ente, accolta dal Pretore non era fondata, ha rigettato la domanda nel merito perché l'assicurata non a- veva fornito la prova dell'infortunio, non essendo stata reiterata tale richiesta in appel- lo, né potendo il Collegio disporla d'ufficio ex art. 437, cod. proc. civ., non trattandosi di un nuovo mezzo di prova, ma di prova già chiesta in primo grado, oltretutto il giudice non potendo sopperire alle decadenze istruttorie delle parti, né potendosi attribuire va- lore probatorio alla laconica dichiarazione della Casa di cura rilasciata alla EG do- po cinque anni dalla puntura. Contro questa sentenza la EG ricorre per cassazione prospettando vizi di motiva- zione e violazione di legge. Resiste con controricorso l'Ente. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso per cassazione parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod.proc.civ. perché "si assumono violati o falsamente applicati i principi che presiedono all'assunzione dei mezzi di prova", essendo "documentalmente provato che la ricorrente, dipendente della Casa di cura Villa Giose...nel marzo 1989, nel corso di una terapia post operatoria sulla paziente RI SE, affetta da carcinoma del pancreas accidentalmente veniva punta con un ago usato per la paziente", dovendosi, altresì, censurare quella parte di sentenza che, non essendo stata esplicitamente riproposta l'assunzione delle prove orali dedotte in primo grado, ha ritenuto di non dovervi dare corso, in contrasto con i principi fissati da alcune sentenze della Corte (2756/99 e 6170/96).
3. La difesa dell'Istituto, oltre a proporre la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per il generico richiamo alle norme di legge, ne chiede il rigetto, dovendo la parte attivarsi per far assumere in appello le prove, in ciò richiamando la sentenza di questa Corte n. 2756/99, già indicata dalla controparte. Il ricorso merita di essere accolto. L'Ufficio del Massimario di questa Corte ha redatto (individuando ulteriori precedenti conformi nn. 5320/'93; 6412/'93; 2716/94) la seguente massima ufficiale della senten- za, citata da entrambe le parti, n. 2756 del 23 marzo 1999: "Nel giudizio di appello se- condo il rito del lavoro possono essere ammessi anche i mezzi di prova non nuovi, per- ché già dedotti in primo grado, che per qualsiasi ragione non siano stati ammessi dal Pretore, o che, dopo essere stati ammessi, non siano stati acquisiti, sempre che le parti non siano incorse in decadenza e che la relativa istanza di ammissione sia stata pun- tualmente riproposta con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'ap- pellato. A tale ultimo riguardo va, tuttavia, precisato che mentre l'appellante che impu- gna in toto la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte (rigettate dal primo giudice), non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande e già ritualmente proposte in primo grado essendo tale ri- proposizione insita nella richiesta di accoglimento delle domande stesse, invece la par- te appellata vittoriosa in primo grado, non riproponendo ovviamente alcuna richiesta di riesame della sentenza ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la vo- lontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle propria richiesta istrut- toria sulla quale il primo giudice non si è pronunciato, quanto meno richiamandosi alle difese di primo grado (posto che l'art. 346 cod.proc.civ. fa riferimento alle domande e alle eccezioni e non pure alle richieste istruttorie). D'altra parte con la sentenza n. 6170 del 5 luglio 1996 si è affermato il seguente princi- pio di diritto: "Nel rito del lavoro l'appellante non ha l'onere di riproporre le istanze i- struttorie, ritualmente proposte in primo grado, sulle quali il pretore abbia omesso di provvedere per aver ritenuto diversamente provate le circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda, con la conseguenza che il giudice di appello non può per- venire ad una valutazione diametralmente opposta se non dopo essersi pronunciato sul- l'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti nel precedente grado di giudizio.". 4 Dal complesso di questi principi deriva, a mo' di trascinamento, la conclusione che, nelle cause di natura previdenziale, costituisce principio consolidato di giurisprudenza, avvalorato anche dall'esplicita formulazione degli artt. 445, cod.proc.civ. e 149, disp.att. c.p.c. in tema di accertamenti tecnici sul complesso invalidante, quello secon- do cui nel rito del lavoro l'appellante non ha l'onere di riproporre le istanze istruttorie proposte in primo grado, trascurate dal Pretore, posto che la loro riproposizione è insita nella stessa richiesta di accoglimento della domanda. Nella fattispecie in esame, in particolare, il Giudice d'appello, ha omesso, trincerandosi dietro al fatto che "della puntura con l'ago infetto (e dunque sull'avvenuto infortunis) la EG non ha reiterato la richiesta di prova testimoniale sulle stesse circostan grado d'appello ... ", di dar corso all'istruttoria che il Pretore aveva deliberatan tn tralasciato di disporre, avendo accolto preliminarmente l'eccezione di prescrizion levata in quel grado dall'Istituto. Orbene, tale indagine, ancorché generalmente facoltativa in appello, si dimostrava, caso specifico, essenziale, non avendo formato oggetto d'analisi in primo grado te delle contestazioni dell'Istituto e pur in presenza di un documento, rilasciato alla EG dalla Casa di cura, da cui andavano tratte indicazioni utili al fine di dare esau- stiva risposta alla domanda dell'assicurata sia sotto il profilo dell'eziologia originaria dell'infortunio, che sotto quello della compatibilità e del nesso causale fra il suo verifi- carsi, ove accertato, e la malattia denunciata. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza e il rinvio della cau- sa, per un nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro, la quale si conformerà ai surriferiti consolidati principi di diritto, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al- la Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 16 maggio 2002 Il Consigliere W. то Il Presidente Di 5