Sentenza 27 marzo 2012
Massime • 1
L'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2012, n. 27023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27023 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 27/03/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 731
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 42899/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM ME, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza n. 1132 del 16/5/2011 della Corte di appello di Catania. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Gialanella, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1132 del 16/5/2011, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale etneo, in composizione monocratica, in data 25 febbraio 2010 aveva dichiarato MB EO colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 (commessa in danno di RIZZO ROSARIO, per essersi appropriato, in qualità di titolare dell'autosalone SHOPPING CAR sito in Catania alla via Firenze 114, di una Vespa 50 ricevuta in consegna per la futura vendita;
fatto commesso in Catania in epoca antecedente e prossima al 3 marzo 2005), condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 450 di multa
2. Avverso tale sentenza EO MB ha proposto, con l'ausilio dell'avv. D. GIUGNO, ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1:
1 - violazione degli artt. 179 - 161 n.
4 - art. 125 cod. proc. pen. e 25 Cost.;
2 - violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., comma, 3 e vizio di motivazione quanto alla questione oggetto del primo motivo;
3 - violazione dell'art. 646 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, chiedendo, conclusivamente, in accoglimento del primo e del secondo motivo, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, ovvero, in accoglimento del terzo motivo, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va integralmente rigettato.
1. Il primo motivo (violazione dell'art. 179 - art. 161, n.
4 - art.125 cod. proc. pen. e art. 25 Cost.) è infondato.
Il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione diretta per il giudizio di primo grado, erroneamente fatta al difensore (d'ufficio) sul presupposto dell'impossibilità di notificazione al domicilio eletto (in Catania, via Firenze 114, sede dell'esercizio commerciale che aveva costituito teatro dell'appropriazione contestata), perché il ricorrente risultava sloggiato, lamentando che, cionondimeno, presso quello stesso domicilio gli era stata in seguito utilmente notificata la sentenza di primo grado, e che comunque egli aveva comunicato, all'atto dell'elezione del domicilio, anche la propria residenza e la propria utenza cellulare. Peraltro, questi ultimi dati sono privi di rilievo in relazione alla disciplina dettata dall'art. 161 cod. proc. pen., comma 4. Vi è contrasto, in giurisprudenza, quanto alla definizione della nozione di impossibilità di notificazione nel domicilio dichiarato od eletto, che legittima la successiva notificazione dell'atto di volta in volta in oggetto al difensore: all'orientamento secondo il quale, per ritenere l'impossibilità della notificazione di un atto presso il domicilio dichiarato od eletto, e procedere con la notificazione dello stesso presso il difensore, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere reperito l'imputato, ma occorre un quid pluris, ovvero che all'esito di un accertamento eseguito in loco risulti che l'elezione di domicilio era mancante od insufficiente, ovvero che l'imputato si sia trasferito altrove (Cass. pen., sez. 2^, n. 48349 del 7 dicembre 2011, Martini, rv. 252059; Sez. un. n. 28451 del 28 aprile 2011, Pedicone, in motivazione), se ne contrappone altro a parere del quale l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4 e art. 157 c.p.p., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (Cass. pen., sez. 6^, n. 43699 del 27 settembre 20 1: Siragusa ed altro, rv. 251367). Nel caso di specie, peraltro, gli stessi elementi di fatto richiamati dal ricorrente (e diligentemente allegati al ricorso), ovvero dallo stesso non contestati, rendono non necessaria ai fini della decisione la soluzione della predetta questione di diritto, poiché essi non legittimano in alcun modo l'assunto della non corrispondenza alla situazione effettiva di quanto attestato nella contestata relazione di notificazione.
È, infatti, pacifico o comunque non contestato:
- che la relazione di notificazione de qua qualifica l'imputato come "sloggiato" e non meramente come "temporaneamente non reperito";
- che la notificazione al ricorrente per estratto della sentenza di primo grado nel medesimo luogo avvenne a distanza di circa un anno e mezzo dall'infruttuoso tentativo di notificazione del decreto di citazione diretta al giudizio di primo grado;
- che il predetto estratto fu notificato ad una impiegata incaricata della ricezione dopo che l'attività commerciale dello MB - per un apprezzabile periodo cessata in quel sito - era ripresa nel medesimo sito, non è dato sapere se con il medesimo nome commerciale o meno.
Sul punto, pertanto, senz'altro esaurienti logici e condivisibili si rivelano i rilievi in base ai quali la Corte d'appello ha ritenuto di non accogliere l'eccezione.
2. Il secondo motivo (violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione quanto alla questione oggetto del primo motivo) è manifestamente infondato.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione quanto all'indicazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell'eccezione oggetto del primo motivo di ricorso. Tuttavia, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in ipotesi in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, sia comunque (come nella specie) esattamente risolte, non può sussiste re. ragione alcuna di doglianza.
3. Il terzo motivo (violazione dell'art. 646 c.p. per mancanza dell'elemento soggettivo) è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta genericamente, e quindi inammissibilmente, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato contestatogli, ai fini della cui configurabilità è, peraltro, sufficiente, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o (come nella specie) della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sè o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Cass. pen., sez. 2^, n. 4996 del 25 marzo 1974, Draghi, rv. 128040), la cui configurabilità nella specie emerge con evidenza dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, senz'altro valutabili congiuntamente all'uopo (in presenza di una cd. "doppia conforme").
4. Il rigetto totale del ricorso per infondatezza dei motivi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012