Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10862 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
AULA "B" REPUBBLIC0.2 1 0 8 6 2. ΙΑΝΑ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 5255/2000 SEZIONE LAVORO + Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6877/2000 Dott. Salvatore Senese Presidente OGGETTO: Dott. Paolino Dell'Anno Consigliere lavoro Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Guglielmucci Consigliere Cron. 28468 Dott. Corrado Filadoro Rep. Camillo Consigliere Dott. Ud. 15 mag- ha pronunciato la seguente: gio 2002 SENT ENZA sul ricorso proposto da: OZ LO, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 73, presso l'avv. Marisa Gnocchi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Morenos S.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Girola- 2161 società che con l'avv. Daniele mo da Carpi n. 6, studio avv. Riccardo Szemere, DE SISU Ganz che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 423/99, decisa il giorno 13 dicembre 1999 e pubblicata il giorno 8 gennaio 2000, resa dal Tribunale di Terni nel procedimento n. 846/99 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Marisa Gnocchi nell'interesse del ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto de Augustinis, ha concluso, quanto al ricorso prin- cipale, per il rigetto dei motivi n. 1), 2) 3) e per l'accoglimento del motivo n. 4, quanto al ricorso incidentale, per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 29 aprile 1995 OZ LO conveniva in giudi- zio dinanzi al Pretore di Terni in funzione di giudice del lavoro la società Morenos S.a.s. al fine di far dichiarare illegittimo il In twoul Vdal contratto recesso di agenzia ed ottenere la condanna della mandante al pagamento della somma di lire 85.932.190 a titolo di indennità di clientela, indennità sostitutiva di mancato preavvi- so, indennità di cessazione del rapporto ed altro. La convenuta chiedeva il rigetto della domanda e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni con- seguenti alla violazione del divieto di concorrenza ed altro. Con sentenza n. 968/99 in data 6 maggio 1999, il Giudice adito ac- coglieva la domanda di parte attrice limitatamente alla richiesta di indennità di cessazione del rapporto, respingendola per il re- 2 sto. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale con- dannava il OZ al pagamento della somma di lire 25.800.000, così determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento danni. Interponevano appello il OZ e, in via incidentale, la S.a.s. Morenos. In esito il Tribunale di Terni, con sentenza n. 423/99 emessa in data 13 dicembre 1999 - 10 gennaio 2000, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava tutte le domande proposte dall'attore e con- dannava il medesimo a pagare all'appellante incidentale, a titolo di risarcimento danni, la maggior somma di lire 165.105.053. Compensava integralmente le spese. La decisione veniva così motivata, per quanto ancora rileva in questa sede. Il Collegio di merito Osservava esser giustificata la risoluzione in tronco del rapporto di agenzia per violazione del divieto di concorrenza e per tardiva rimessa del denaro incassato da clienti. Osservava che, in caso di risoluzione del rapporto per inadempien- che non ne consente la prosecuzione sia pure provvisoria, nes-za suna indennità è dovuta, ai sensi dell'art. 1751 cc. Quanto alle attività complementari di cui il OZ chiedeva il pa- gamento, rilevava trattarsi di attività che rientrano nella previ- sione contrattuale, per le quali nulla spetta oltre la provvigio- ne. Nulla riferiva in ordine alla disposta compensazione delle spese: nella parte motiva si legge l'espressione "le spese" ad inizio di 3 Л capoverso, seguita da due righe in bianco. notificata in data 25 gennaio 2000, propone Avverso la sentenza, OZ LO con atto notificato in data 2 ricorso per cassazione marzo 2000, sulla base di quattro motivi. La società Morenos S.a.s. resiste con controricorso notificato in data 28 marzo 2000 proponendo ricorso incidentale. La società contro ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo motivo del ricorso principale si denuncia, con riferi- mento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Si lamenta il travisamen- to delle deposizioni testimoniali escusse e l'errata valutazione delle risultanze acquisite, in ordine alla violazione del divieto di concorrenza ed alla mancata consegna di somme di denaro incas- sate da clienti che si assumono trattenute nell'esercizio di un diritto di compensazione. Le censure non appaiono fondate. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legit- timità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- 4 л viduare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ri- tenute maggiormente idonee а dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamen- te previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di moti- vazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contrad- dittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomen- tazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il vizio di omessa ○ insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 срс, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, e non può inve- ce consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di control- lare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuri- 5 dica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al soltanto spetta individuare le fonti del proprio convinci- quale mento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; Cass.., sez. III, 15 aprile 2000, n. 4916, Cass. 24 luglio 2000, n.9716, Cass. 16 no- vembre 2000, n. 14858; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27456, Cass., sez. un., dicembre 1997, n. 13045, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. ' 3205, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass. 19 febbraio 1987, n. 1795)). A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrente il quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita ad offrire una diversa lettura delle deposizioni testimo- niali prese in esame dal Collegio di merito, tra l'altro riassunte o riportate solo per stralci parziali, lamentando altresì la man- cata esplicitazione delle ragioni per cui sarebbe stata privile- giata la deposizione di una teste, dipendente della società More- nos, pur se smentita da quelle di altri testi escussi dal pretore. Non vengono peraltro indicati gli atti della fase di merito ove la diversa lettura delle deposizioni testimoniali che si prospetta in questa sede e la prevalenza numerica di quelle a favore dell'odierno ricorrente rispetto alle altre sarebbe stata prospet- tata al giudice di appello. 6 Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti ○ il contenuto degli atti (memorie о documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare la questione come nuova e introdotta per la prima vol- ta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rappor- to alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto non sono proponibili nuove questioni diproposte, diritto ○ temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel si tratti di questioni rileva- giudizio di merito, tranne che non bili di ufficio O, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati II, 13 sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novem- sez. II, 30 bre 1996, n. 10111, Cass. civ., marzo 1995, n. 3810, 7 1 lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Si rileva infine che in ordine al preteso esercizio di un diritto alla compensazione dei crediti della mandante per le somme riscos- se presso i clienti con ancorale provvigioni non maturate, il Tribunale si è pronunciato ed ha interpretato il contratto di agenzia nel senso che le somme in discorso devono essere immedia- tamente rimesse al preponente, rimanendo esclusa qualsiasi compen- sazione. Tale ratio decidendi, fondata su di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, non viene censurata dal ricorrente. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 la violazioneсрс, о falsa applicazione degli artt. 1743 e 1751 bis cc. Si Osserva che la pretesa violazione del patto di non concorrenza sarebbe avvenuta al di fuori della zona di riserva. Le censure non appaiono fondate. Invero il principio secondo il quale nel giudizio di le- gittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, comporta che le doglianze in ordine alla ricostruzione della fat- tispecie concreta. come effettuata dal giudice del merito costitui- scono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condi- zione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti allo stesso e che la tempestività di tale proposizione risulti a sua 8 1 volta dalla sentenza impugnata o in mancanza da adeguata segnala- zione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimità di con- trollare la veridicità dell'asserzione prima di esaminare la deci- sività del rilievo sottoposto al suo esame. E poiché la ricorrente non indica gli atti della fase di merito ove la questione circa la differenza tra la zona assegnata all'agente e quella ove è stato commercializzata la merce prove- niente da terzi è stata sollevata, il tema non può trovare ingres- so nel giudizio di legittimità. Col terzo motivo si denuncia con riferimento al n. 5 dell'art. 360 срс, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Si afferma che il Tribunale avrebbe errato ritenendo provata la violazione del patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto e si richiamano al riguardo le considerazioni svolte a sostegno del primo motivo in ordine alla portata delle testimo- nianze acquisite. Il rilievo non può trovare accoglimento poiché non viene censurata la differente ratio decidendi enunciata dal Tribunale che fonda il suo convincimento sulla documentazione prodotta dalla ditta More- nos, consistente in fatture. Col quarto motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 1751 CC, in relazione all'art. 11 9 dell'Accordo di categoria 9 giugno 1988. Si afferma che in base a tale Accordo l'indennità di fine rapporto spetterebbe comunque, indipendentemente dalle cause di risoluzione del contratto di Agenzia. La censura è fondata nei termini che di seguito si precisano. Il ricorrente invoca infatti l'applicazione della disciplina pree- sistente all'applicazione della Direttiva CEE n. 653 e in questo modo critica la scelta della norma applicabile al caso concreto, come individuata dal Collegio di merito. Osserva la Corte che il testo normativo applicabile ad un contrat- to di agenzia che non si contesta essere iniziato nell'anno 1982 e cessato il 26 febbraio 1992, a seguito di lettera così datata con la quale si intimava la risoluzione, è appunto quello preesistente all'applicazione della Direttiva sopra specificata, sia pure per ragioni differenti rispetto a quelle esposte dal ricorrente e pe- raltro tali da assorbire la censura fondata sul richiamo alla suc- cessiva disciplina pattizia. 1), stabilivaInvero il testo originario dell'art. 1751 CC, comma che "se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente il preponente è tenuto a concedergli un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liqui- tategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli usi 0, in mancanza, dal giudice secondo equità". Detto comma è stato modificato dalla legge 15 ottobre 1971 n. 911 nel senso che il preponente è tenuto a corrispondere detta inden- 10 へ nità 'all'atto dello scioglimento del contratto a tempo indetermi- nato", senza alcuna limitazione riferibile alle cause per cui lo scioglimento è avvenuto. L'intero art. 1751 cc è stato poi sostituito con un nuovo testo, introdotto con l'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991 n. 303, emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 86/653, ove si esclude la spettanza dell'indennità "quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto". Tale era il testo in vigore alla data della denunciata sentenza, con la limitazione, quanto ai contratti già in vigore, di cui ci si accinge a riferire;
(non rilevano le ulteriori modifiche intro- dotte con decreto legislativo 15 febbraio 1999 n. 65 siccome estranee al tema della presente causa). L'art. 6 del Decreto Legislativo 303/1991 stabilisce infatti che "le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994" r Il Tribunale non ha tenuto conto di questa limitazione. E poiché è pacifico tra le parti che il rapporto è iniziato nel mese di luglio 1982 ed è cessato a seguito di recesso intimato con lettera 26 febbraio 1992, inviata dalla preponente, il testo nor- mativo applicabile era appunto quello preesistente all'attuazione della cennata direttiva CEE e l'indennità di fine rapporto doveva 11 essere comunque riconosciuta all'agente, anche nel caso di sua grave inadempienza. Si impone dunque la cassazione dell'impugnata sentenza, in rela- zione al motivo accolto. Questa Corte può decidere nel merito non essendo necessari ulte- riori accertamenti di fatto. Al riguardo si Osserva che la società preponente aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza pretorile in quanto rico- nosceva detta indennità in misura di lire 4.739.559 "per totale e completa assenza di prova ex art. 2697 CC, prova nemmeno richie- sta", nel convincimento, poi fatto proprio dal Tribunale, di ap- plicabilità del nuovo testo dell'art. 1751 CC introdotto con il Decreto Legislativo n. 303/91. La disciplina così risultante subordina infatti la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto alla ricorrenza di ben individuati presupposti (almeno uno fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 65/1999, entrambi nel periodo successivo) che di seguito si enunciano: a) l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente о abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti da- gli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte b) le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti;
12 tutto ciò oltre alla mancanza di inadempienza imputabile all'agente. Il testo applicabile ratione temporis, come si è posto in rilievo, attribuisce però detta indennità per il solo fatto che vi è stato un rapporto di agenzia e quindi null'altro doveva essere provato da parte dell'agente. Non vi è questione di sorta in ordine alla quantificazione dell'indennità in discorso come operata dal primo giudice. Questa Corte pertanto, mediante applicazione della norma attinente alla fattispecie così come ricostruita nella fase di merito in termi- ni sui quali non vi è doglianza, può senz'altro condannare la SO- cietà Morenos S.a.s. a corrispondere l'indennità in discorso, nel- la misura e nei termini stabiliti nella sentenza pretorile. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta la disposta compensazione delle spese, pur se il OZ è rimasto soccombente in pieno. La censura rimane però assorbita poiché a seguito di cassazione dell'impugnata sentenza con decisione nel merito questa Corte deve statuire in ordine alle spese dell'intero processo. Al riguardo appare conforme a giustizia l'integrale compensazione, per ogni fase e grado
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi. Rigetta i primi tre motivi del ricorso principale. Accoglie il 13 quarto motivo, assorbito il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, deci- dendo nel merito condanna la società Morenos S.a. s. a corrisponde- e nei termini stabi- re l'indennità di fine rapporto nella misura liti dal Pretore. Compensa le spese dell'intero processo. I D Roma, 15 maggio 2002 , O L 3 L IL PRESIDENTE Tahuk 0 ну A 3 1 O S . B S T I A R T D N , A Allari ' IL CONSIGLIERE ESTENSORE A A L 3 T S L S E 7 E P O S D 2 P - I I 1 M S N I 1 G N Stal A E O E S D A G L E D G A T E E N , O L E RC T O S T E R I A T ellaria R L S I I L D G E E D O R 14