Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18025
CASS
Sentenza 2 maggio 2023

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La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il consigliere Antonella Di Stasi. Il ricorrente, un imputato condannato per un reato di traffico di sostanze stupefacenti, ha contestato la decisione della Corte di appello di Napoli, che aveva ridotto la pena inflittagli, ma non nella misura da lui auspicata. In particolare, il ricorrente ha lamentato un vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sostenendo che la Corte non avesse adeguatamente motivato la sua decisione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni del ricorrente. Ha sottolineato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e sufficiente, evidenziando la gravità del reato commesso, rappresentato dalla considerevole quantità di sostanza stupefacente coinvolta. La Cassazione ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito esponga specifiche ragioni per ogni singolo elemento favorevole, ma è sufficiente che la motivazione dimostri l'esercizio del potere discrezionale in modo equo e proporzionato. Pertanto, la decisione della Corte d'appello è stata considerata conforme ai principi di proporzionalità e rieducazione della pena, portando al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18025
    Data del deposito : 2 maggio 2023

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