CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/11/2023, n. 30842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30842 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
errore percettivo;
errore valutazione dato processuale Dott. Antonio Valitutti Presidente Dott. GI IO Consigliere Dott. Rosario Caiazzo Consigliere Dott. Daniela valentino Consigliere Ud. 3/10/2023 CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 18380-2018 r.g. proposto da: TO IN CENTRO COMMERCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUONGARZONE CARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro IN ZI & C. S.P.A., ora S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI ARTURO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCARATO MAURIZIO, giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6246/2018 depositata il 14/03/2018; Civile Sent. Sez. 1 Num. 30842 Anno 2023 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 06/11/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/10/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi l’accoglimento della domanda di revocazione ed il rigetto del ricorso nel merito;
udita, per il ricorrente, l’Avv. Carlo Buongarzone, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
uditi, per il controricorrente, l’Avv. Antonio Antonucci, che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Il Fallimento NI Centro Commerciale s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria, il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 23/10/2012, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla NI IO & C. s.p.a. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, aveva ammesso il credito di euro 152.124,70, con il privilegio ex art. 2764 c.c., vantato da NI IO & C. s.p.a. 2.Il Tribunale affermava che: a) il privilegio sui beni ubicati nell'immobile locato permaneva anche nell'ipotesi in cui i predetti fossero stati rimossi in conseguenza di un'intimazione di sfratto (intimazione dalla quale non poteva desumersi la manifestazione implicita di una volontà di rinuncia al privilegio); b) il privilegio non era escluso dalla transazione intervenuta dopo lo sfratto, che aveva ad oggetto le modalità esecutive del provvedimento di rilascio;
c) a fronte della vendita in sede concorsuale dei beni oggetto del privilegio, la locatrice non aveva alcun potere di interferenza e, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2764, comma 7, c.c., la locatrice non avrebbe dovuto richiedere il sequestro, mancando a priori qualsiasi suo consenso all'asporto dei beni. 2. Con ordinanza di questa Corte n. 6246/2018 pubblicata in data 14-3-2018, non notificata, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. Con la suddetta ordinanza il Collegio ha rilevato che il ricorso per 3 cassazione non risultava essere stato proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 99, ultimo comma, l. fall.. In particolare, la Corte di legittimità ha rilevato che il decreto era stato comunicato alla parte ricorrente il 23 ottobre 2012, come emergeva dalla copia della comunicazione depositata dalla stessa, in uno col decreto in copia autentica, mentre il ricorso per cassazione sarebbe stato avviato per la notifica il 23 novembre dello stesso anno, ossia il trentunesimo giorno decorrente dall'intercorsa comunicazione. 3. Avverso detta ordinanza il Fallimento NI Centro Commerciale s.r.l. in liquidazione propone ricorso per revocazione, affidato a un motivo, a cui resiste con controricorso la NI IO & C. s.r.I., già s.p.a.. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 10590/2023, datata 28 ottobre 2023, ritenuta, nella specie, mancante l'evidenza dell'inammissibilità del ricorso per revocazione nel suo profilo rescindente, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ., riscontrando peraltro che il motivo di ricorso per revocazione poneva la questione della rilevanza dell'errore di fatto ex art.395 n.4 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui la tardività del ricorso per cassazione, eccepita anche dalla parte controricorrente, fosse stata pronunciata, senza testuale esplicazione di un processo logico-interpretativo sul dato fattuale di riferimento. 5. La Procura generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento della istanza di revocazione e, per la fase rescissoria, per il rigetto del ricorso per cassazione. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, avanzato in fase rescindente, il fallimento ricorrente, nel dedurre il vizio di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., lamenta che il Collegio sia incorso in un errore percettivo, affermando che il ricorso per cassazione era stato avviato per la notifica il 23 novembre 2012, mentre l'atto era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica il 20 novembre dello stesso anno, come emergerebbe dalla specifica posta sul retro dell'ultima pagina del ricorso per cassazione, redatta dall'Ufficiale Giudiziario. Deduce il fallimento che si tratterebbe di atto interno del giudizio 4 di cassazione, frutto di percezione errata emergente ictu oculi dagli atti di causa, di natura decisiva, perché incidente sulla declaratoria, perciò erronea, di tardività del ricorso per cassazione, e non oggetto di discussione tra le parti. Il fallimento ricorrente, per la fase rescissoria, ha riportato, nel ricorso, la trascrizione integrale del ricorso per cassazione di cui al n. R.G. 26911/2021. La controricorrente eccepisce invece l'inammissibilità del ricorso per revocazione sul rilievo che nel precedente giudizio la tardività della proposizione del ricorso per cassazione aveva costituito un punto controverso, oggetto di una specifica eccezione dell'odierna controricorrente, e su quel fatto, ossia sulla pretesa tempestività della notifica del ricorso per cassazione, l'ordinanza ora impugnata si era inequivocabilmente pronunciata. 2. La domanda di revocazione dell’ordinanza impugnata è inammissibile. 2.1 Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 9527/2019): ciò che rileva è - detto altrimenti - che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia in realtà pronunciato (Cass. 16439/2021). 2.2 Sul punto qui in esame va anche ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha, più di recente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7435 del 15/03/2023), precisato ulteriormente che, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o 5 esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. 2.3 Occorre, innanzi tutto, ricordare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti: una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, cioè frutto dell'apprezzamento del giudice delle risultanze processuali, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti, non sia stata contestata dalle parti. Sul solco di detto consolidato indirizzo ermeneutico (già affermato da Cass. 28 ottobre 2000 n. 14256; 30 agosto 1999 n. 9120; 12 marzo 1999 n. 2214), occorre qui, ancora una volta, ribadire che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione. 2.4 Orbene, nel caso di specie, il denunciato errore di fatto non sussiste, risolvendosi lo stesso non già in un errore di percezione, ma di valutazione degli atti processuali. Invero, l’odierno resistente aveva eccepito, nel giudizio di cassazione, all’esito del quale è stata emessa la sentenza revocanda, che l’ordinanza oggetto di impugnazione è stata comunicata il 23 ottobre 2012, mentre «il ricorso per cassazione era stato notificato solo in data 23-28.11.2012, e dunque tardivamente», come si desume «dall’unico timbro sulla copia del ricorso notificato alla scrivente società». La Corte, evidentemente accogliendo l’eccezione, ha affermato che «il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 23 novembre dello stesso anno (2012)». 2.5 Ebbene, vi è perfetta coincidenza tra la data del 23 novembre (quella del 28 è evidentemente riferibile alla spedizione) - indicata dal resistente di consegna dell’atto (si fa espresso riferimento all’«unico timbro») e la data di «avvio per la notifica», indicata dalla Corte, del pari, nel 23 novembre, da cui la tardività del ricorso. 6 Ne consegue che risulta evidente che alla decisione ‒ in ipotesi errata, se il ricorso fosse stato consegnato per la notifica il 20 novembre, come assume il ricorrente ‒ la Corte sia pervenuta, non sua sponte per una mera svista, ma a seguito di un’eccezione di parte, che ha introdotto la questione della tardività nel dibattito processuale, rendendolo dunque discussa, e dunque sulla base di un apprezzamento delle carte processuali. Il ricorso per revocazione va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.
errore valutazione dato processuale Dott. Antonio Valitutti Presidente Dott. GI IO Consigliere Dott. Rosario Caiazzo Consigliere Dott. Daniela valentino Consigliere Ud. 3/10/2023 CC Dott. Roberto Amatore Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 18380-2018 r.g. proposto da: TO IN CENTRO COMMERCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUONGARZONE CARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro IN ZI & C. S.P.A., ora S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ANTONUCCI ARTURO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCARATO MAURIZIO, giusta procura speciale allegata al controricorso. - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6246/2018 depositata il 14/03/2018; Civile Sent. Sez. 1 Num. 30842 Anno 2023 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: AMATORE ROBERTO Data pubblicazione: 06/11/2023 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/10/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto dichiararsi l’accoglimento della domanda di revocazione ed il rigetto del ricorso nel merito;
udita, per il ricorrente, l’Avv. Carlo Buongarzone, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
uditi, per il controricorrente, l’Avv. Antonio Antonucci, che ha chiesto respingersi l’avverso ricorso. FATTI DI CAUSA 1.Il Fallimento NI Centro Commerciale s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria, il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 23/10/2012, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla NI IO & C. s.p.a. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, aveva ammesso il credito di euro 152.124,70, con il privilegio ex art. 2764 c.c., vantato da NI IO & C. s.p.a. 2.Il Tribunale affermava che: a) il privilegio sui beni ubicati nell'immobile locato permaneva anche nell'ipotesi in cui i predetti fossero stati rimossi in conseguenza di un'intimazione di sfratto (intimazione dalla quale non poteva desumersi la manifestazione implicita di una volontà di rinuncia al privilegio); b) il privilegio non era escluso dalla transazione intervenuta dopo lo sfratto, che aveva ad oggetto le modalità esecutive del provvedimento di rilascio;
c) a fronte della vendita in sede concorsuale dei beni oggetto del privilegio, la locatrice non aveva alcun potere di interferenza e, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2764, comma 7, c.c., la locatrice non avrebbe dovuto richiedere il sequestro, mancando a priori qualsiasi suo consenso all'asporto dei beni. 2. Con ordinanza di questa Corte n. 6246/2018 pubblicata in data 14-3-2018, non notificata, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. Con la suddetta ordinanza il Collegio ha rilevato che il ricorso per 3 cassazione non risultava essere stato proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 99, ultimo comma, l. fall.. In particolare, la Corte di legittimità ha rilevato che il decreto era stato comunicato alla parte ricorrente il 23 ottobre 2012, come emergeva dalla copia della comunicazione depositata dalla stessa, in uno col decreto in copia autentica, mentre il ricorso per cassazione sarebbe stato avviato per la notifica il 23 novembre dello stesso anno, ossia il trentunesimo giorno decorrente dall'intercorsa comunicazione. 3. Avverso detta ordinanza il Fallimento NI Centro Commerciale s.r.l. in liquidazione propone ricorso per revocazione, affidato a un motivo, a cui resiste con controricorso la NI IO & C. s.r.I., già s.p.a.. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 10590/2023, datata 28 ottobre 2023, ritenuta, nella specie, mancante l'evidenza dell'inammissibilità del ricorso per revocazione nel suo profilo rescindente, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ., riscontrando peraltro che il motivo di ricorso per revocazione poneva la questione della rilevanza dell'errore di fatto ex art.395 n.4 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui la tardività del ricorso per cassazione, eccepita anche dalla parte controricorrente, fosse stata pronunciata, senza testuale esplicazione di un processo logico-interpretativo sul dato fattuale di riferimento. 5. La Procura generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento della istanza di revocazione e, per la fase rescissoria, per il rigetto del ricorso per cassazione. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, avanzato in fase rescindente, il fallimento ricorrente, nel dedurre il vizio di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., lamenta che il Collegio sia incorso in un errore percettivo, affermando che il ricorso per cassazione era stato avviato per la notifica il 23 novembre 2012, mentre l'atto era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica il 20 novembre dello stesso anno, come emergerebbe dalla specifica posta sul retro dell'ultima pagina del ricorso per cassazione, redatta dall'Ufficiale Giudiziario. Deduce il fallimento che si tratterebbe di atto interno del giudizio 4 di cassazione, frutto di percezione errata emergente ictu oculi dagli atti di causa, di natura decisiva, perché incidente sulla declaratoria, perciò erronea, di tardività del ricorso per cassazione, e non oggetto di discussione tra le parti. Il fallimento ricorrente, per la fase rescissoria, ha riportato, nel ricorso, la trascrizione integrale del ricorso per cassazione di cui al n. R.G. 26911/2021. La controricorrente eccepisce invece l'inammissibilità del ricorso per revocazione sul rilievo che nel precedente giudizio la tardività della proposizione del ricorso per cassazione aveva costituito un punto controverso, oggetto di una specifica eccezione dell'odierna controricorrente, e su quel fatto, ossia sulla pretesa tempestività della notifica del ricorso per cassazione, l'ordinanza ora impugnata si era inequivocabilmente pronunciata. 2. La domanda di revocazione dell’ordinanza impugnata è inammissibile. 2.1 Osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 9527/2019): ciò che rileva è - detto altrimenti - che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia in realtà pronunciato (Cass. 16439/2021). 2.2 Sul punto qui in esame va anche ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha, più di recente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7435 del 15/03/2023), precisato ulteriormente che, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o 5 esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. 2.3 Occorre, innanzi tutto, ricordare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'errore revocatorio presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti: una dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, cioè frutto dell'apprezzamento del giudice delle risultanze processuali, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti, non sia stata contestata dalle parti. Sul solco di detto consolidato indirizzo ermeneutico (già affermato da Cass. 28 ottobre 2000 n. 14256; 30 agosto 1999 n. 9120; 12 marzo 1999 n. 2214), occorre qui, ancora una volta, ribadire che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve risolversi in un mero errore di percezione. 2.4 Orbene, nel caso di specie, il denunciato errore di fatto non sussiste, risolvendosi lo stesso non già in un errore di percezione, ma di valutazione degli atti processuali. Invero, l’odierno resistente aveva eccepito, nel giudizio di cassazione, all’esito del quale è stata emessa la sentenza revocanda, che l’ordinanza oggetto di impugnazione è stata comunicata il 23 ottobre 2012, mentre «il ricorso per cassazione era stato notificato solo in data 23-28.11.2012, e dunque tardivamente», come si desume «dall’unico timbro sulla copia del ricorso notificato alla scrivente società». La Corte, evidentemente accogliendo l’eccezione, ha affermato che «il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 23 novembre dello stesso anno (2012)». 2.5 Ebbene, vi è perfetta coincidenza tra la data del 23 novembre (quella del 28 è evidentemente riferibile alla spedizione) - indicata dal resistente di consegna dell’atto (si fa espresso riferimento all’«unico timbro») e la data di «avvio per la notifica», indicata dalla Corte, del pari, nel 23 novembre, da cui la tardività del ricorso. 6 Ne consegue che risulta evidente che alla decisione ‒ in ipotesi errata, se il ricorso fosse stato consegnato per la notifica il 20 novembre, come assume il ricorrente ‒ la Corte sia pervenuta, non sua sponte per una mera svista, ma a seguito di un’eccezione di parte, che ha introdotto la questione della tardività nel dibattito processuale, rendendolo dunque discussa, e dunque sulla base di un apprezzamento delle carte processuali. Il ricorso per revocazione va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.