Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
0 0 A 0 1.5.88 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR Oggetto Contra ctio SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22064/99 GRIECO Presidente Dott. Angelo Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere 4046 Cron. Dott. Walter CELENTANO Consigliere - Rep. чия Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud. 23/10/2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE EN Srl, in persona del legale rappresentante pro 155 pepdiritti 6 FEB. 2002 tempore, RO SABINA, elettivamente domiciliate in il IL CANCELLIERE ROMA VIA SETTEMBRINI 28, presso l'avvocato MARCO FERRETTI, rappresentate e difese dagli avvocati ALDO DE BENEDICTIS e GIOVANNA BRUNO ZITA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrenti 13000 NCELLERIA
contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, DG728799 2001 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATONE 29, presso . 2190 l'avvocato LUIGI CALDERINI, che la rappresenta e S agli avvocati RICCARDO GALLINA e difende unitamente CHIARAVIGLIO, giusta mandato in calce al GIANMARIA controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1659/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il resistente, l'Avvocato Calderini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18/12/1995, la srl. EN e l'arch. Sabina RO proponevano oppo- sizione avversO il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, emesso dal Presidente del Tribunale di Mila- no in data 2/10/1995, su richiesta della Banca popolare di Sondrio con il quale veniva intimato, all'arch. Sa- bina RO, il pagamento della somma di lire 1.152.856.476, di cui lire 745.415.731 in solido con la EN srl, oltre interessi al tasso del 16.25 % dal شكرا 30/6/95 al saldo. 2 Il debito era rappresentato dal saldo, al 15/11/95, del conto corrente n. 21680/82 (pari a lire 745.415.731) nei confronti della EN, e dal sal- do, alla stessa data, sul conto corrente n. 9000/12 (pari a £ 407.440.475) nei confronti dell'arch. RO (quest'ultima anche fideiussore della EN); conti correnti in relazione ai quali la Banca aveva comunica- to il 11/4/1994, il recesso, la rescissione dei con- tratti di mutuo ed il rientro delle erogazioni. Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 3/11/97, rigettava l'opposizione nonché la parallela domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dalle opponenti in ragione dell'asserita mancata eroga- zione di somme promesse a mutuo, nonché ai sensi del- l'art. 96 c.p.c. La pronuncia veniva impugnata dalle soccombenti, sulla base: a) della dedotta mancanza di liquidità del- insussistenza della provala somma ingiunta e della scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. (la cer- tificazione del notaio redigente l'estratto autentico delle scritture contabili era mancante a loro dire dell'annotazione relativa alla regolarità della tenuta delle medesime;
inoltre, stante il recesso operato dalla banca fin dal 11/4/1994, si rendeva del tutto in- conciliabile l'attestazione relativa alla perdurante الكرا vigenza del contratto e del rapporto di conto corrente al 15/9/1995; b) della violazione dell'art. 2697 C.C., in ordine alla differenza riscontrabile fra le somme indicate nelle lettere di recesso in data 11/4/1994 e quelle risultanti dalle scritturazioni del libro gior- nale al 15/4/1995 (il Tribunale aveva sul punto rileva- to che la differenza era data dagli interessi maturati fra il 31/3/1994 ed il 15/9/1995 sui due conti qualifi- cabili "in sofferenza", nonché dagli addebiti di alcune utenze, nonché che gli estratti conto dovevano inten- dersi approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimen- to e che nessuna contestazione fosse invece stata mai sollevata riguardo ad essi, nonché che l'art. 7 dei contratti di conto corrente riproducenti il testo delle Norme Bancarie uniformi predisposte dall'ABI prevedesse che, sul saldo dei conti correnti venuti а cessare per qualsiasi motivo, gli interessi continuas- sero a decorrere fino alla data di estinzione del debi- to e venissero regolati e computati come stabilito dai commi secondo e terzo, nonché infine che l'ammontare del tasso applicato doveva intendersi coperto dalla espressa previsione di cui al primo comma dell'art. 1224 C.C. il quale rapporta il tasso degli interessi moratori a quello convenzionalmente convenuto); c) del- l'avvenuto rigetto della domanda riconvenzionale di ri- G 4 sarcimento danni, affidato alla considerazione relativa alla mancanza di prova sulle circostanze dedotte. Resisteva anche in questa fase di giudizio la Ban- ca Popolare di Sondrio, ed, all'esito, la Corte di Ap- pello rigettava il gravame, sottolineando, fra l'altro, come giammai nessuna contestazione fosse stata solleva- ta dalle opponenti riguardo agli estratti conto loro trasmessi, e come una tale contestazione non fosse per- venuta neppure in sede di gravame, e come in tutta la successivamente non vi fosse corrispondenza intercorsa traccia di alcun disaccordo né sui titoli di spesa, né sulle somme esposte, né sui tassi di interesse computa- ti. Ricorrono per cassazione la EN srl e l'arch. Sabina RO, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio. Sia le ricorrenti che la controricorrente hanno a depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso le ricorrenti deduco- no VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1283 E 1418, 1° COMMA COD. CIV., deducendo come a - loro dire il presente giudizio andrebbe risolto alla luce di b recentissima giurisprudenza di questa Corte relativa 5 alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ban- cari, comportante sempre a loro dire la vanifica- zione di tutte le argomentazioni sviluppate nelle moti- vazioni dei giudici di merito. Il ricorso non può trovare alcun accoglimento, in quanto in realtà si rivela del tutto inammissibile, po- sto che teso ad introdurre, nella presente fase del giudizio, una questione del tutto nuova, mai sollevata per l'innanzi, quale quella relativa alla dedotta nul- lità delle clausole del contratto di conto corrente bancario contemplanti la periodica capitalizzazione trimestrale degli interessi. La novità della questione (involgente i profili dei limiti di ammissibilità dell'anatocismo nei con- tratti di conto corrente bancario) emerge evidente, ol- tre che dalle premesse in fatto contenute nella impu- gnata sentenza e dal tenore delle conclusioni (in essa integralmente trascritte) precisate in quella sede dal- le attuali ricorrenti, dal contenuto stesso della nar- rativa contenuta nel ricorso, dalla quale si evince co- me la linea difensiva posta dalla Garaventa s.r.l. e dalla Rocca a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo abbia sempre avuto ad oggetto, esclusivamen- te: a) la carenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione monitoria;
b) e, nel merito, la non debenza h della somma ingiunta, non potendo ritenersi applicabi- li, successivamente al recesso operato dall'istituto bancario dal contratto di conto corrente, gli interessi cutibilizzati applicati dallo stesso al tasso convenzionale ultrale- gale, nonché gli ulteriori addebiti sul conto corrente di spese per varie utenze anticipate dalla Banca a rap- porto ormai cessato. La chiara specificità delle questioni poste al- l'esame della Corte nel giudizio di appello, ed i con- torni ben delimitati delle stesse, escludono # ogni possibilità di ritenere la questione proposta in questa sede, come assorbita e comunque implicita nelle do- glianze già prospettate nella fase del giudizio di me- rito. Per il che non può non trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo il qua- le non possono trovare ingresso nel giudizio di legit- timità motivi di ricorso che deducano temi nuovi non trattati nelle precedenti fasi del giudizio, o una nuo- va causa petendi della domanda, o, più in generale, nuove prospettazioni di merito le quali, modificando la precedente impostazione difensiva pongano а fondamento delle domande о delle eccezioni, titoli diversi da quelli fatti valere nelle fasi di merito, e prospettan- ti, comunque, questioni di diritto, anche eventualmente b rilevabili d'ufficio, fondate però su elementi di fat- 7 ○ diversi da quelli dedotti in precedenza, e to nuovi comunque nuovi apprezzamenti e valutazioni implicanti di fatto, interdetti - in quanto tali - a questa Corte. , alla quale si rende del tutto precluso ogni esame della documentazione dedottamente prodotta, dalle parti, nel 1097 129,11 corso del giudizio di merito. SEST 29,66 TOT. 149,77 Dalla inammissibilità del ricorso consegue la con- danna delle ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa a respon- sabilità limitata, che si liquidano come da dispositi- vo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condan- na le ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della Banca . 1 Popolare di Sondrio s.c.a r.l., che liquida in comples- 15.371.400-di cui £ 15.000.000 per onorari. sive £ Così deciso nella camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2001 Il Presidente Il consigliere estensore Angelo Angelo Grieco Onofrio Fittipaldi Melo сили IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA RI Di ZO MA H - 6 FEB 3002 Oggi. IL CANCELLIERE 8 RI Di ZO