Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11022 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA1022 /02 IN E DE OPOSITA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Revoca Тейлито SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 2291/00 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA 3939/00 Cron. 28628 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Consigliere - Rep. 2818 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Ud. 24/04/02 ha pronunciato la seguente Haily SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SS LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UFFICIO COPIE PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato PIETRO Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. LODOLI, che la difende unitamente all'avvocato MARCO per diritti 29 LUG. 2002 ZANOLLA, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CANCELLERIA ROMANO ROMANA MARIA;
-- intimata e sul 2° ricorso n' 03939/00 proposto da: ROMANO ROMANA MARINA, elettivamente domiciliata in 2002 ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio 659 dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la difende, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SS LAURA;
- intimata avverso la sentenza n. 47/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 21/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due х й ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa о х sentenza;
udito l'Avvocato Pietro LODOLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Paolo Stella RICHTER, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito O inammissibile il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il conte RI RO nominò propria erede universale AU ES, con testa= mento olografo del 23 agosto 1990, e con altro testamento del 6 maggio 1992,Roma= na AR RO, dichiarata successivamente con sentenza sua figlia naturale. La ES, con citazione del 14 novembre 1995, convenne la RO, davanti al Tribu- nale di Udine, per l'annullamento del testamento di data più recente, assumendo che era stato redatto dal "de cuius" quando versava in stato d'incapacità d'intendere e di volere, e per la condanna della convenuta a restituirle la metà dei beni ereditari. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, si oppose all'accoglimento della domanda, ecce- pendo, che, a seguito del suo riconoscimento giudiziale di figlia naturale del conte RI RO, il testamento con il quale la ES era stata nominata erede univer- sale era divenuto inefficace, ai sensi dell'art. 687 del codice civile. Con sentenza del 18 marzo 1997 il Giudice unico del Tribunale adito, avendo ritenu= to che l'eccezione della convenuta era fondata, dichiarò inammissibile, per difetto di d'interesse, la domanda della ES. La soccombente propose impugnazione, sostenendo che il Giudice di primo grado aveva applicato la norma del primo comma dell'art.687 del codice civile, perché non aveva considerato che il conte RO, avendo redatto il testamento a suo favore, quando aveva già ricevuto la notifica della citazione introduttiva del processo per la dichiarazione giudiziale di paternità, aveva manifestato in modo univoco la volontà di beneficiarla. f _ L'appellata resistette al gravame, rilevandone l'infondatezza e, in subordine, chiese lo annullamento del testamento del 23 agosto 1990. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 29 gennaio 1999, ha confermato la de- cisione impugnata. La ES ricorre per cassazione con tre motivi. La RO resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, il' lustrato con una memoria. Dei ricorsi è stata ordinata la riunione ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per ave= re la Corte d'appello applicato la norma eccezionale dell'art.687 cod.civ.,la quale pre- vede la revoca del testamento nel solo caso di riconoscimento di figlio naturale da parte del "de cuius", anche nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternità, in base all'art.277, comma I° cod.civ.("la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento"), pur essendo diverse le ragioni ispiratrici delle due disposizioni. Con il secondo motivo si sostiene che la norma dell'art.687 cod.civ. deve applicarsi solo se vi sia il riconoscimento del figlio naturale, essendo fondata sulla volontà presunta del testatore e "non sulla modificazione oggettiva della situazione familiare in base alla quale il testatore aveva disposto dei propri beni";e che, nel caso in esame, poichè il conte RI RO aveva redatto il primo testamento quando era stata già promossa nei suoi confronti l'azione di accertamento della paternità, la Corte d'appello non aveva tenuto conto né della volontà presunta, né di quella espressa in concreto dal "de cuius". E si soggiunge che: a)- la volontà presunta può tutt'al più venire meno quando l'azione di accertamento di figlio naturale sia promossa dopo la redazione del testamento, ma non quando questo sia di data posteriore all'instaura= zione della causa, in quanto in tal caso deve ritenersi che "il testamento sia predispo- sto proprio per vanificare in parte gli effetti dell'eventuale riconoscimento giudizia= AS le;
b)- la norma dell'art.687 cod.civ. ha come suo fine prevalente la tutela della vo= lontà del testatore, il che risulta dal suo terzo comma per il quale la revocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto caso che esistessero o spravvenis' sero figli o discendenti di essi. Con il terzo motivo si afferma che la Corte d'appello ha deciso l'impugnazione sen' za considerare che il RO, avendo redatto il testamento a favore della ES, quando l'azione giudiziale di accertamento della paternità era stata già promossa, aveva manifestato in modo chiaro e indiscutibile la volontà di escludere la RO dalla successione. I motivi sono infondati. Questa Corte ha già altre volte affermato che il primo comma dell'art.687 cod.civ. ha un fondamento oggettivo, costituito dalla modificazione della situazione familiare in presenza della quale il testatore aveva disposto dei propri beni, e che, conseguente= mente, la revoca del testamento deve ritenersi che si verifichi sia nel caso di ricono= scimento di figlio naturale (ipotesi espressamente contemplata dalla norma), sia nella ipotesi di filiazione naturale dichiarata con sentenza, essendo questa produttiva degli stessi effetti del riconoscimento, secondo quel che dispone l'art.277, primo comma dello stesso codice (sent.n.1935 del 1996). In applicazione di questo corretto principio di diritto, la Corte d'appello ha ritenuto che il testamento con il quale il RO aveva nominato la ES sua erede univer- sale, doveva considerarsi revocato, ai sensi dei primi commi degli art.277 e 687 del codice civile,e ha negato,invece, l'operatività del terzo comma di quest'ultima norma, rilevando esattamente che per questa disposizione la caducazione del testamento non ha luogo solo se il de cuius abbia manifestato la volontà di mantenerlo fermo, anche nel caso di sopravvenienza di figli, ipotesi non verificatasi nella specie. Infine ha escluso che la redazione del testamento,a favore della ES, dopo l'inizio della cau- sa per la dichiarazione giudiziale di paternità, rivelasse di per sè l'intento del conte RO di lasciare impregiudicata l'efficacia del negozio mortis causa, avendo anche a questo riguardo ineccepibilmente osservato che il testatore, nel momento della for= mazione dell'atto, poteva essere convinto dell'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, ed avere modificato la sua opinione solo dopo avere letto la moti- vazione della sentenza con la quale si era accertato il rapporto di sangue tra la sua persona e la attrice. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Il ricorso incidentale condizionato, con cui si denunzia la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile,per non essersi la Corte d'appello pronunciata sulla doman- da di annullamento del testamento, con il quale il conte RO aveva nominato la ES sua erede universale è inammissibile, vertendo su una questione ritenuta im= plicitamente assorbita, in quanto dalle conclusioni formulate in sede di gravame dalla appellata, risulta che solo in subordine era stata da questa chiesto l'annullamento del primo testamento. Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 24 aprile 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Calfapietta)сходи (dott.A. Vella), IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 09T129.11 26 LUG. 2002 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 456T 20,66 TOT. 149177 IL CANCELLIERE C1 Roma AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.0 SEL 2082 rie 4 154. Sversate 149.77 €.. 20 CENTOQUARANTANOVE/77 (euro p. Il Dirigente Area Servizi 002 ) (Dott.ssa Maria GraDLELIPPO) 1 E D T Responsabile Sa ludiziari A E (Dr. M. RICCHINIY R [