Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1999, n. 14606
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Sentenza 24 novembre 1999

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In tema di misure di prevenzione, la locuzione "associarsi abitualmente", di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, ha una valenza semantica ed una portata del tutto diversa dal concetto di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen., essendo riferibile ad una frequentazione reiterata e conforme a schemi abitudinari di comportamento, da cui esula totalmente la necessità di un vincolo stabile cementato da un comune fine criminoso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che i ripetuti episodi di frequentazione di pregiudicati constatati dagli organi di polizia in un ristretto periodo di tempo fossero sintomaticamente dimostrativi della violazione, da parte dell'imputato, della prescrizione di non associarsi abitualmente, ovvero di non accompagnarsi con frequenza e per abitudine, a persone gravate da condanne penali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1999, n. 14606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14606
    Data del deposito : 24 novembre 1999

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