Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la locuzione "associarsi abitualmente", di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, ha una valenza semantica ed una portata del tutto diversa dal concetto di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen., essendo riferibile ad una frequentazione reiterata e conforme a schemi abitudinari di comportamento, da cui esula totalmente la necessità di un vincolo stabile cementato da un comune fine criminoso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che i ripetuti episodi di frequentazione di pregiudicati constatati dagli organi di polizia in un ristretto periodo di tempo fossero sintomaticamente dimostrativi della violazione, da parte dell'imputato, della prescrizione di non associarsi abitualmente, ovvero di non accompagnarsi con frequenza e per abitudine, a persone gravate da condanne penali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/1999, n. 14606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14606 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 24/11/2000
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 1035
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 32680/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) RO EL ON n. il 17.09.1957
avverso la sentenza del 03.06.1999 CORTE APPELLO di BARI Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Albano che ha concluso per inammissibilità.
Motivi della decisione
Avverso la sentenza in epigrafe, che ha ridotto a mesi 4 di reclusione la maggior pena già inflittagli in primo grado per il reato di cui all'art. 9 l. 1423/1956, ON AN IO ha proposto ricorso per il tramite del difensore sull'assunto che, essendo egli stato condannato per essere stato il 31.8.1995 notato da agenti di polizia nei pressi di un bar in compagnia di presunti pregiudicati non meglio identificati, non potrebbe ritenersi integrata la prova del reato, stante l'assoluta genericità delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali. Il reato contestato sarebbe, in ogni caso, insussistente facendo difetto l'elemento costitutivo dell'associazione, implicante un vincolo di carattere continuativo tra più persone legate da un comune fine criminoso non desumibile dalla mera frequentazione di un bar ritrovo di amici. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
In primo luogo si rileva che la contestazione non è
circoscritta ad un unico episodio, essendo quello del 31.8.1995 l'ultimo di una serie di analoghi comportamenti inottemperanti alla prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne (la formulazione del capo d'imputazione recita, invero, "in Barletta fino al 31.8.1995).
La sentenza impugnata dà, del resto, conto dell'esatto tenore delle dichiarazioni testimoniali degli agenti di polizia, che hanno riferito di aver in ben quattro occasioni, nel ristretto arco di 15 giorni, sorpreso il ON in compagnia di pregiudicati tutti compiutamente identificati ed i cui nominativi sono riportati nelle relazioni di servizio acquisite agli atti.
Il ricorso travisa dunque, nelle premesse in fatto, le risultanze processuali ed i dati esposti in sentenza, pur senza negarne o confutarne la veridicità.
In linea di diritto si osserva che la locuzione "associarsi abitualmente", di cui all'art. 5, co. 3, l. n. 1423/1956, ha una valenza semantica ed una portata del tutto diversa dal concetto di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., facendo esclusivo riferimento ad una frequentazione reiterata e conforme a schermi abitudinari di comportamento, da cui esula totalmente la necessità dell'esistenza di un vincolo stabile cementato da un comune fine criminoso.
Così intesa la locuzione usata dal legislatore nell'art. 5 l.1423/1956 cit., la sentenza censurata ha fatto buon governo della norma incriminatrice, correttamente ritenendo che i ripetuti episodi di frequentazione di pregiudicati constatati dagli organi di polizia in un ristretto periodo di tempo fossero sintomaticamente dimostrativi della violazione, da parte dell'imputato, della prescrizione di non associarsi abitualmente, ovvero di non accompagnarsi con frequenza e per abitudine, a persone gravate da condanna penali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2000