Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
L'accertamento del movente nel delitto di calunnia può avere un rilievo decisivo ai fini del giudizio di responsabilità in presenza di un quadro probatorio costituito esclusivamente da dati logici, come la mutevolezza delle accuse, e su dati meramente negativi, come l'assenza di riscontri.
Commentario • 1
- 1. Cosa è sufficiente per integrare l’elemento oggettivo del delitto di calunnia e da cosa può desumersi la prova del suo elemento soggettivo: un chiarimento da parte…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2021
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 368) Il fatto La Corte di appello di Roma aveva riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che a sua volta aveva condannato un imputato per il reato di cui di calunnia (art. 368 cod. pen.) dichiarando non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni in favore delle parti civili. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo del suo difensore, i seguenti motivi: 1) vizio di motivazione, travisamento delle difese dell'imputato in quanto la Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2009, n. 32838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32838 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/05/2009
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 941
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1473/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS CE, n. a Lecco il 30.6.1953;
avverso la sentenza in data 20 ottobre 2006 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'avv. Vianelli Federico, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Buongiorno Giulia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 25 novembre 2002 del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, riduceva ad anni due di reclusione la pena inflitta a CE SS, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 368 c.p., perché, sentito in più occasioni quale persona informata sui fatti da ufficiali di p.g. della Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, incolpava falsamente, sapendoli innocenti, il brg. PE CQ e i m.lli Benedetto NS e Raffaele Fiore, della Guardia di Finanza, del delitto di concussione nei suoi confronti (in Valdobbiadene, il 26 ottobre 1999, e in Padova il 19 novembre 1999).
Osservava la Corte di appello che le mutevoli dichiarazioni rese dall'imputato a carico dei militari della Guardia di Finanza, in relazione alle sia pur implicite richieste di somme di denaro per addomesticare la verifica fiscale in corso su società commerciali a lui facenti capo non avevano trovato alcun riscontro, nemmeno da parte dei dipendenti, da lui indicati come persone che avrebbero potuto confermare i fatti. L'unico dato accertato era la corresponsione di lire 4 milioni fatta al brg. CQ, che peraltro trovava giustificazione in una sponsorizzazione fatta in una occasione di una gara di motonautica della Guardia di Finanza, effettivamente tenutasi e che, a prescindere da possibili considerazioni di carattere deontologico, non rivestiva rilievo penale, non potendo essere messa in relazione alle verifiche fiscali. Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Pasquale Tonani, che denuncia:
1. Erronea qualificazione del reato oggetto di calunnia come concussione, non risultando dalle dichiarazioni dell'imputato alcun addebito di costrizione o induzione a carico dei pubblici ufficiali che potesse qualificare le denunciate corresponsioni di denaro come frutto di un metus publicae potestatis, considerato anche che il SS aveva sempre affermato di avere avuto come unico interlocutore il CQ, il quale nulla aveva a che fare con la verifica fiscale, condotta da altri appartenenti alla Guardia di Finanza, il NS e il Fiore, che nulla gli avevano chiesto, neppure per allusioni. Semmai, stando alle dichiarazioni incriminate, poteva ipotizzarsi a carico del CQ un'opera di intermediazione in funzione puramente corruttiva. Ciò aveva indubbio risalto sul dolo, risultando dalla narrazione dell'imputato solo un suo personale tentativo di corruzione e non un intento di accusare persone innocenti, tanto meno il NS il Fiore.
2. Erronea configurazione del fatto come reato continuato, avendo il SS denunciato un unico fatto, nulla rilevando che dalle sue dichiarazioni potessero ritenersi implicate più persone.
3. Vizio di motivazione in punto di liquidazione del danno morale, stimato equitativamente con motivazione meramente apparente, punto sul quale la Corte di appello si è limitata ad avallare la statuizione del Tribunale, senza alcuna specificazione o indicazione di criteri, nonostante le specifiche censure varate nell'atto di appello.
Altro difensore, l'avv. Bongiorno Giulia, ha poi depositato motivi nuovi, con i quali si sviluppano ulteriormente le censure dedotte nel ricorso principale.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
I giudici di merito hanno ritenuto la calunniosità delle accuse mosse dal SS nei confronti dei finanzieri sulla base delle mutevolezza delle dichiarazioni rese dal medesimo e del mancato riscontro ad esse da parte dei dipendenti della sua ditta, pur riconoscendo che era stata accertata la dazione di un assegno dell'importo di L. 4 milioni al brg. CQ per la sponsorizzazione di una gara di motonautica della Guardia di Finanza. Ora, va considerato, in primo luogo, che il carattere mutevole delle dichiarazioni accusatorie è di per sè indizio, ma non prova certa, della falsità delle stesse;
e, in secondo luogo, che l'assenza di riscontri può anche derivare dalla mancanza di conoscenza da parte di terzi dei fatti narrati, punto sul quale non vi è stato adeguato approfondimento da parte della Corte di appello.
Ciò posto, va considerato che, in positivo, è stato invece accertato che le ditte facenti capo al SS erano in quell'arco di tempo sottoposte a visita fiscale da parte della Guardia di Finanza e che in tale contesto il CQ chiese ed ottenne il versamento di una somma a titolo di sponsorizzazione di una gara di motonautica. La coincidenza temporale avrebbe meritato un più attento esame da parte dei giudici di merito, considerato che nessun argomento è stato speso per dare plausibilità a una simile elargizione, che, secondo il SS, era motivata esclusivamente dalla finalità di ingraziarsi il CQ, posto che egli non aveva alcun interesse a sponsorizzare la partecipazione della Finanza a un evento sportivo che si doveva svolgere in un paese della Scandinavia, area territoriale nella quale le imprese dell'imputato non avevano, sempre a dire del SS, interessi commerciali di alcun tipo.
Altro punto sul quale i giudici di merito non si sono soffermati adeguatamente è l'individuazione del movente che avrebbe mosso l'imputato a effettuare simili dichiarazioni calunniose. È vero che una volta accertata la falsità di queste ultime, resta irrilevante l'impulso che muove il dichiarante ad accusare falsamente altri di un reato;
ma tale aspetto diventa decisivo quando, come nella specie, la prova della colpevolezza si fondi esclusivamente su dati logici (mutevolezza delle accuse) o negativi (mancanza di riscontri), e tanto più in quanto almeno una parte del racconto (elargizione della somma di L. 4 milioni tramite emissione di un assegno) sia stata accertata come veridica.
In conclusione, va ribadito che ai fini della prova del delitto di cui all'art. 368 c.p. occorre che sia accertata non già la mera inverosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri siano incolpati di un reato ma la sicura falsità delle stesse (v. tra le altre Cass., sez. 6, 4 maggio 1998, Dalò; Id., 21 gennaio 1982, Ghilardi), dovendosi diversamente pronunciare sentenza liberatoria nei confronti dell'imputato; con la conseguenza che non avendo i giudici di merito dato adeguato conto di una simile valutazione, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009