Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
In tema di manifestazioni sportive, una volta che il provvedimento del questore che dispone l'obbligo di comparizione di cui all'art.6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. sia stato tempestivamente convalidato dal giudice, l'eventuale annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida per vizio di motivazione non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni con esso imposte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48369 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/11/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 4528
Dott. SIOTTO RI Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 023894/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RT AR N. IL 24/05/1977;
avverso ORDINANZA del 29/03/2004 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. G. Veneziano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma convalidò il provvedimento con il quale il questore della stessa città aveva imposto a LL BE RI, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, l'obbligo di presentazione, per la durata di tre anni, al commissariato di P.S. di Roma - San Giovanni" in coincidenza con la disputa di incontri di calcio interessanti le squadre dell'a.s. Roma e della s.s. Lazio;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il LL denunciando:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989, sull'assunto che, essendo stato notificato al ricorrente il provvedimento del questore alle ore 15.15 del 26 marzo 2004 e risultando pervenuta la richiesta di convalida all'ufficio del giudice per le indagini preliminari alle ore 13.10 del 27 marzo 2004, la mancanza, nel successivo provvedimento del giudice datato 29 marzo 2004, dell'orario in cui lo stesso era stato emesso, non consentiva di ritenere che fosse stato osservato il termine di 48 ore previsto dalla legge, la cui decorrenza, comunque, sarebbe stata da far coincidere con il momento della formulazione della richiesta di convalida parte del pubblico ministero (recante solo la data del 27 marzo 2004 ma non l'indicazione, anche in questo caso, dell'orario) e non con il momento in cui la stessa era pervenuta all'ufficio del giudice;
2) difetto di motivazione del provvedimento di convalida e di quello del questore, non contenendo quest'ultimo alcun riferimento al fatto da cui esso aveva avuto origine ed essendo stato adottato prima dell'udienza all'esito della quale l'arresto del LL per quel medesimo fatto non era stato convalidato, mentre il primo di detti provvedimenti era stato motivato solo con l'affermazione che, "vista la prescrizione del questore" e "preso atto del rispetto dei termini", "dagli atti trasmessi" erano risultati "sussistenti i presupposti" per l'imposizione dell'obbligo in questione;
e ciò nonostante che fosse stata tempestivamente trasmessa al giudice una memoria difensiva con allegata copia dell'ordinanza di non convalida dell'arresto del LL, per ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico;
3) difetto di motivazione per mancata valutazione, nel provvedimento del questore ed in quello di convalida, della effettiva pericolosità del ricorrente;
4) difetto di motivazione, sempre in entrambi i provvedimenti, relativamente al principio di gradualità della sanzione, essendo stata questa applicata nella sua massima durata temporale;
5) difetto di motivazione in ordine al requisito della necessità ed urgenza del provvedimento di polizia;
6) violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, sull'assunto che non sarebbe stato configurabile a carico del ricorrente alcuno dei comportamenti ivi previsti come atti a legittimare l'imposizione del divieto;
7) violazione, ancora, dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 401/1989 al commissariato di polizia e sarebbe inoltre illegittimo nella parte in cui impone detta presentazione anche nel caso di partite disputate dalla squadra della s.s. Lazio come pure nel caso di partite disputate dalla stessa squadra e da quella dell'a.s. Roma all'estero o fuori sede;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con riguardo alla problematica concernente l'osservanza dei termini previsti dall'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989, giova anzitutto ricordare come il più recente ed attualmente prevalente orientamento della Corte sia nel senso che:
1) l'intempestività della richiesta di convalida del P.M. e della successiva convalida del giudice non può presumersi per la sola circostanza che i rispettivi atti, pur regolarmente datati, non contengano l'indicazione dell'ora in cui sono stati assunti (Cass. 1^, 7 novembre - 2 dicembre 2003 n. 46250, Capecchi, RV 226627);
2) la cessazione di efficacia delle prescrizioni contenute nel provvedimento del questore per mancanza di tempestiva convalida si verifica solo quando quest'ultima intervenga oltre le novantasei ore dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato (in tal senso: Cass. 1^, 26 marzo - 9 maggio 2003 n. 20654, Basile, RV 227141; Cass. 1^, 26 marzo - 7 maggio 2004 n. 21834, Gregali, RV 228211);
- che, alla stregua dei suddetti principi, il primo motivo di ricorso sarebbe, con ogni evidenza, da considerare infondato, risultando dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso che l'ordinanza di convalida venne emessa il 29 marzo 2003 e, quindi, ben prima della scadenza del termine delle novantasei ore dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, avvenuta il 26 marzo 2003 alle ore 15.15; -che esiste, peraltro, anche un diverso e più risalente orientamento espresso, ad esempio, da Cass. 6^, 19 novembre 1998 n. 3195, RV 213038, e Cass. 1^, 15 giugno 1999 n. 3282, RV 213775, secondo cui, rispettivamente, i termini di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 andrebbero considerati separatamente e, quanto alla mancata indicazione degli orari, ove da essa possa sorgere dubbio sulla effettiva osservanza di ciascuno dei suddetti termini, dovrebbe decidersi, in applicazione del principio del "favor rei", nel senso della perdita di efficacia del provvedimento del questore;
- che, tuttavia, nella specie, anche se si volesse seguire detto secondo orientamento, il risultato non cambierebbe giacché, pacifica apparendo, alla stregua della già riferita scansione temporale, l'osservanza del primo termine di 48 ore entro il quale il pubblico ministero doveva formulare la richiesta di convalida al giudice, anche il secondo termine deve ritenersi osservato, dal momento che, risultando pervenuta detta richiesta all'ufficio del giudice per le indagini preliminari alle ore 13.10 del 27 marzo 2003 e risultando avvenuta la trasmissione via fax dell'ordinanza di convalida alle ore 13.19 del 29 marzo 2003 (come si può rilevare dagli atti qui pervenuti a corredo del ricorso, al cui esame la Corte ha ritenuto di dover accedere, essendo stato denunciato un vizio "in procedendo"), appare più che ragionevole dedurne che l'originale dell'ordinanza sia stato sottoscritto dal giudice entro le ore 13.10 di detta ultima data, essendo stati poi impiegati i pochi minuti successivi fino al momento della trasmissione via fax negli indispensabili adempimenti di cancelleria (deposito, numerazione etc.); e ciò senza che in contrario possa valere il principio affermato da Cass. 3^, 28 gennaio 2002 n. 3054, RV 220991, richiamata nel ricorso, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la convalida, occorrerebbe far riferimento al momento di formulazione della richiesta e non a quello in cui questa perviene all'ufficio del giudice, essendo stato detto principio affermato con riguardo ad una fattispecie che si presentava ben diversa da quella attuale, in quanto caratterizzata dal fatto che l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, notificato all'interessato alle ore 15.30 del 17 maggio 2001, era stata emessa alle ore 13.25 del 22 maggio 2001, e quindi ben oltre il termine delle 96 ore complessive decorrenti da detta notifica, per cui si era (giustamente) ritenuto che nessun rilievo potesse attribuirsi al fatto che la richiesta di convalida, recante la data del 19 maggio 2001, senza indicazione dell'ora, fosse pervenuta alla cancelleria del giudice solo alle ore 12.55 del 22 maggio 2001;
- che debbono invece ritenersi fondate, per quanto di ragione, le censure espresse nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo, limitatamente alle denunciate carenze motivazionali dell'ordinanza di convalida (di esse soltanto, e non di quelle ipoteticamente ravvisabili nel provvedimento del questore, potendosi far questione in sede di ricorso per Cassazione proposto avverso detta ordinanza), dal momento che, in effetti, detta ordinanza, redatta su di un semplice modulo a stampa, non contiene alcuna specifica valutazione, neppure sommaria, in ordine alla esistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla legge per l'imposizione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989 (al quale esclusivamente si riferisce, come è noto, la convalida prevista dal successivo comma 3), come pure in ordine alla determinazione della durata di detto obbligo;
valutazione, quella anzidetta, da riguardarsi invece come necessaria, specie alla luce di quanto recentissimamente statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 27 ottobre - 12 novembre 2004 n. 44274, Labbia, in corso di massimazione, secondo cui, in sintesi, il provvedimento del questore, in quanto incidente sulla libertà personale, dev'essere sottoposto ad un "pieno controllo di legalità" da parte dell'autorità giudiziaria, la quale dovrà, in particolare, esprimere una propria motivata valutazione sulla pericolosità del soggetto, sia pure "nella particolare accezione che risulta dal testo dell'art. 6", come pure sulla necessità ed urgenza del provvedimento e sulla congruità della sua durata, non trascurando neppure "un minimo di valutazione indiziaria quando il provvedimento sia adottato non a seguito di una condanna ma di una semplice denuncia o a seguito della constatazione che la persona abbia preso parte ad una delle manifestazioni di "tifo violento" descritte nel primo comma dell'art. 6"; il che - si aggiunge - postula la necessità della trasmissione al giudice, da parte del questore, dei "documenti rilevanti ai fini dell'adozione della misura", con facoltà anche per l'interessato di prenderne visione, ferma restando, peraltro, la possibilità, per il giudice, di adottare una motivazione "per relationem", sempre che questa dia "conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato", non limitandosi ad una sua "acritica ricezione"; -che, sussistendo quindi i denunciati vizi di motivazione (il cui riconoscimento rende superfluo l'esame delle ulteriori censure espresse nel sesto e nel settimo motivo), la Corte, sull'esempio di quanto già statuito dalle S.U., per la riscontrata esistenza di analoghi vizi, con la ricordata sentenza Labbia, non può che annullare l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, il quale dovrà, pur nella massima libertà di valutazione, curare che la nuova ordinanza, quale che sia il suo contenuto decisorio, sia sostenuta da congrua motivazione, alla stregua dei criteri dianzi illustrati;
- che il disposto annullamento, tuttavia, non comporta, come sua conseguenza, la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte al ricorrente con il provvedimento del questore, le quali dovranno, quindi, "medio tempore", continuare ad essere osservate;
e ciò in quanto:
a) l'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989, sulla falsariga di quanto stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione, fa dipendere la cessazione di efficacia delle prescrizioni solo dalla mancata adozione, per quanto qui interessa, del provvedimento di convalida entro il termine prescritto;
b) una volta, quindi, che il provvedimento di convalida sia stato tempestivamente adottato, la perdita di efficacia delle prescrizioni non può più aver luogo, anche nel caso in cui detto provvedimento sia, a seguito di ricorso per Cassazione, annullato con rinvio per vizio di motivazione o per altra causa, così come, del resto, si verifica nel caso, sostanzialmente analogo, dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia, entro il prescritto termine stabilito dall'art. 309, comma 9, c.p.p., confermato il provvedimento applicativo di una misura cautelare personale;
ipotesi, questa, con riguardo alla quale le S.U. di questa Corte, facendo essenzialmente leva sulla fondamentale differenza tra "inesistenza" e "invalidità" dei provvedimenti giurisdizionali, hanno appunto affermato che l'annullamento non può comunque comportare la perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi del comma 10 del citato art. 309 c.p.p., prevedendosi in tale disposizione il verificarsi di detta conseguenza solo in quanto, entro il termine prescritto, la decisione del tribunale non sia comunque intervenuta (così, in particolare, S.U. 1 2 febbraio - 6 maggio 1993 n. 2, Piccioni, RV 193414; nello stesso senso anche S.U. 12 ottobre - 8 novembre 1993 n. 20, Durante, RV 195356);
c) diversamente opinando non si comprenderebbe, inoltre, il senso dell'annullamento con rinvio disposto, come già ricordato, in analoga fattispecie, dalle S.U. con la citata sentenza Labbia, dal momento che un siffatto annullamento non può che presupporre la perdurante necessità di una pronuncia giudiziaria che, in sostituzione di quella annullata, decida sul merito della "res judicanda"; e tale necessità, nella materia in esame, non può che nascere, a sua volta, dal fatto che le prescrizioni imposte dal questore, già operative "ex lege" prima ancora della convalida, conservano la loro efficacia anche a seguito dell'annullamento con rinvio giacché, altrimenti, il rinnovato giudizio di convalida non avrebbe più alcuna ragione di essere, posto che anche l'eventuale pronuncia di una nuova convalida, ben successiva, per forza di cose, all'inderogabile termine delle 96 ore, in nessun modo potrebbe ripristinare l'efficacia di quelle prescrizioni, una volta che la stessa fosse venuta meno per la ritenuta assimilabilità dell'ordinanza annullata ad una pronuncia inesistente;
ne' potrebbe pensarsi che la nuova convalida sia destinata alla sola funzione di legittimazione, "ex post", della parziale privazione della libertà personale subita dall'interessato fino al momento dell'annullamento della precedente, attesa la insanabile e palese contraddittorietà che in tal modo si verrebbe a creare tra il riconoscimento della legittimità del provvedimento del questore, caratterizzato dalla presenza in esso di prescrizioni destinate a durare per un certo tempo, e la definitiva limitazione dell'efficacia di dette prescrizioni ad una durata che risulterebbe quasi sempre di gran lunga inferiore a quella stabilita.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004