Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48369
CASS
Sentenza 18 novembre 2004

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In tema di manifestazioni sportive, una volta che il provvedimento del questore che dispone l'obbligo di comparizione di cui all'art.6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. sia stato tempestivamente convalidato dal giudice, l'eventuale annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida per vizio di motivazione non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni con esso imposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2004, n. 48369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48369
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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